C 332/99
Fatti :
A.- S.________, nato nel 1973, si è diplomato dapprima quale disegnatore edile, poi come architetto STS. Ha beneficiato di indennità di disoccupazione dal 27 giugno 1997 al 31 agosto 1998. A partire dal 1° settembre 1998 gli sono stati concessi assegni per il periodo di introduzione presso lo studio di architetti W.________ di F.________ dove egli il 1° dicembre 1998 ha inoltrato le dimissioni.
Rientrato in Ticino, si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione, comunicando nel contempo di aver trovato un impiego presso lo studio d'architettura
G.________ SA di D.________ dal 1° gennaio 1999.
Il 26 dicembre 1998 quest'ultima società ha inoltrato una domanda di assegni per il periodo di introduzione a favore di S.________.
Con decisione 10 marzo 1999 l'Ufficio regionale di collocamento di Biasca ha rifiutato l'erogazione di ulteriori prestazioni assicurative. Ha ritenuto che S.________ avesse acquisito una sufficiente esperienza lavorativa, tale da non poter più essere considerato di difficile collocazione, anche per il fatto che aveva subito trovato un posto di lavoro.
B.- La G.________ SA è insorta contro il provvedimento amministrativo con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. In sostanza ha asserito di necessitare degli assegni per il periodo di introduzione, in quanto
S.________, dovendo entrare nel mestiere, aveva un rendimento forzatamente limitato e perché lo studio d'architettura, per motivi finanziari, non poteva assumersi l'onere di un salario a tempo pieno.
Con giudizio 16 giugno 1999 i primi giudici hanno confermato la decisione negativa dell'Ufficio regionale di collocamento. Secondo l'istanza cantonale, non erano date le condizioni per concludere che il periodo di introduzione abbia permesso effettivamente di ottenere un impiego duraturo come prescritto dalla legge e dalla giurisprudenza,
visto che S.________ il 31 maggio 1999 si era nuovamente annunciato all'assicurazione disoccupazione, vedendosi ridotto dal 100% al 20% il suo tempo di lavoro.
C.- La ditta interessata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede, in annullamento del giudizio cantonale, che venga accordato il beneficio degli assegni di introduzione per un nuovo periodo di sei mesi.
Postula inoltre l'assegnazione di ripetibili.
S.________, invitato ad esprimersi, chiede di poter usufruire degli assegni previsti dalla legge, peraltro già attribuitigli. Dal canto suo, l'Ufficio cantonale del lavoro propone la conferma del giudizio impugnato, mentre il
Segretariato di Stato dell'economia rinuncia a determinarsi.
Diritto :
1.- Controverse in concreto sono prestazioni assicurative, per cui l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata. La
Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132
OG; cognizione lata; DTF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 122 V
136 consid. 1).
2.- Secondo l'art. 103 lett. a OG, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (vedi pure art. 102 cpv. 1
LADI). In concreto, la G.________ SA ha in quanto datrice di lavoro concluso con S.________ un contratto facendo affidamento sull'intervento dell'assicurazione disoccupazione. Essa ha quindi qualità per ricorrere. Ne consegue la ricevibilità del gravame (cfr. DTF 124 V 247 consid.
1).
3.- a) Oggetto della lite è la questione di sapere se
S.________ abbia diritto ad assegni per il periodo di introduzione ai sensi dell'art. 65 LADI.
b) Nell'impugnato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già ricordato come giusta quest'ultima norma agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo d'introduzione in un'azienda e ricevono un salario ridotto, possano essere concessi assegni per il periodo d'introduzione se:
a. adempiono il presupposto giusta l'art. 60 cpv. 1 lett. b;
b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita durante questo periodo e c. l'assicurato, dopo l'introduzione, può contare su un impiego alle condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una capacità lavorativa durevolmente ridotta.
Secondo l'art. 90 cpv. 1 OADI un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
a. è in età avanzata;
b. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
c. ha cattivi precedenti professionali;
d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere.
Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati, per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, cifra marg. 583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, pag. 660, nota 20).
Tali prestazioni possono essere concesse solo se la collocazione dell'assicurato è fortemente ostacolata e in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specificità aziendali del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252 consid. 3b).
4.- a) La ricorrente sostiene che il Tribunale cantonale è incorso in errore quando asserisce che il periodo d'introduzione non ha permesso a S.________ di ottenere un impiego duraturo, ritenuto che la riduzione del tempo di lavoro dal 100% al 20% riguardava unicamente il mese di giugno 1999. Asserisce che le era stato consigliato di operare in questi termini per ovviare sia alla lunghezza della procedura dovuta al sovraccarico del Tribunale cantonale sia alla temporanea mancanza di liquidità della società cagionata dalla perdita di guadagno derivante dalle ore sacrificate dall'arch. G.________ per introdurre S.________.
Evidenzia poi che l'interessato a partire dal 1° luglio
1999 lavora al 100% presso lo stesso studio d'architettura.
b) Le argomentazioni addotte dalla ricorrente non sono idonee a modificare il giudizio cantonale, che nell'esito va confermato anche se per altri motivi. La G.________ SA ha in sostanza incentrato il suo diritto alle prestazioni assicurative sul fatto che con l'assunzione di S.________ la società avrebbe sofferto di una temporanea mancanza di liquidità riconducibile alla perdita di tempo dovuta all'introduzione di quest'ultimo.
Tutta la documentazione agli atti testimonia per contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese dall'assunzione di S.________ e in evidente contraddizione con le asserite presunte carenze di capacità professionali di quest'ultimo - G.________ e il nuovo dipendente dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I.________ S.a.g.l., ciascuno con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.-.
Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer, op.
cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che S.________ non necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti concludenti, che la
G.________ SA l'ha considerato, praticamente da subito, sufficientemente qualificato, responsabile e ben inserito nell'ambiente lavorativo. Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al 20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà d'ordine finanziario. Si noti infine che la G.________ SA già beneficia dei sussidi previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.
c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per la concessione di assegni di introduzione a favore di
S.________.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
pronuncia :
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie né si assegnano indennità di parte.
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio cantonale del lavoro, Bellinzona, al Segretariato di Stato dell'economia nonché a S.________.
Lucerna, 17 aprile 2000
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IVa Camera:
Il Cancelliere: