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U 142/99BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

U 142/99

U 142/99 Ge
IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 9 luglio 2001 nella causa
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente, contro
M.________, opponente, rappresentato dal Patronato
INCA, Vicolo Posta Vecchia 8, 6501 Bellinzona, e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano

Fatti :

Sachverhalt

A.- M.________, nato nel 1940, lamenta gli esiti di tre infortuni intervenuti rispettivamente il 28 settembre

1995, il 2 maggio e il 1° ottobre 1997, quando lavorava alle dipendenze di un'impresa edile ticinese come muratore.

Egli ne riportò, in particolare, fratture ai polsi.

Il 6 febbraio 1998, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) statuì la cessazione delle prestazioni erogate a dipendenza dell'infortunio del maggio 1997. L'opposizione proposta dall'assicuratore malattie di M.________, la CSS Assicurazione, venne disattesa dall'Istituto per atto amministrativo 6 luglio

1998. Per le conseguenze degli altri due eventi, mediante decisione 5 agosto 1998 l'INSAI dispose, tra l'altro, l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° giugno 1998. Sollecitato dall'assicurato, l'Istituto rese il 29 settembre seguente un provvedimento su opposizione confermante quanto in precedenza stabilito.

B.- La CSS Assicurazione e M.________ insorsero contro i due atti amministrativi emanati su opposizione dall'INSAI con separati ricorsi al Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Ticino.

Con giudizio 26 febbraio 1999, congiunti i procedimenti, l'autorità giudiziaria cantonale respinse il gravame della CSS, mentre accolse quello prodotto dall'assicurato, nel senso che condannò l'Istituto a versare, dalla data stabilita, una rendita del 35%.

C.- L'INSAI interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con il quale chiede di annullare il giudizio querelato, nella misura in cui dispone un aumento della rendita, e di stabilire il tasso d'invalidità al 25%, conformemente alla decisione su opposizione litigiosa.

Mentre l'assicurato, tramite il Patronato INCA, postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo.

Diritto :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.

L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)

è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta, dalla documentazione medica all'inserto risulta che dall'assicurato, a seguito dei postumi degli infortuni del settembre 1995 e dell'ottobre

1997, non può più essere preteso un normale rendimento nella sua attività professionale di muratore, dovendo egli effettuare pause regolari di 5 a 10 minuti ogni ora. Dagli stessi atti emerge tuttavia che egli, malgrado il danno fisico patito, è totalmente capace di eseguire lavori leggeri confacenti. Questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da queste valutazioni, che peraltro non sono nemmeno controverse.

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente attività a rendimento completo, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure, in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non può quindi essere tutelato.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero, nel 1998, un reddito annuo medio pari a fr.

40'846.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni può aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI. L'importo stabilito appare plausibile alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.

53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 54'990.- annui) non è oggetto di litigio, l'atto amministrativo impugnato che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 25% merita di essere ristabilito.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il giudizio querelato 26 febbraio 1999 essendo annullato nella misura in cui dispone un aumento della rendita spettante all'assicurato.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 9 luglio 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente Il Cancelliere:

della IVa Camera:

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · U 142/99
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