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U 349/98BGEx
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

U 349/98

U 349/98 Ge
IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Schäuble, cancelliere
Sentenza del 21 giugno 2001 nella causa
R.________, rappresentato dall'avv. Raffaele Guffi, Via
Trevano 49, 6900 Lugano, contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, e
Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano

Fatti :

Sachverhalt

A.- Il 23 maggio 1991, R.________, nato nel 1958, allora manovale alle dipendenze di un'impresa di costruzioni di Lugano, rimase vittima di un infortunio provocato da un colpo d'arma da fuoco, nel quale riportò fratture alle due gambe, che resero necessari diversi interventi chirurgici.

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge.

Dopo aver riconosciuto, con precedente provvedimento, il diritto dell'assicurato al conseguimento di un'indennità per menomazione all'integrità del 40%, mediante decisione

26 aprile 1996, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità di pari grado dal 1° marzo 1996, confermando quanto stabilito anche dopo opposizione, il 6 settembre

1996. B.- Assistito dall'avv. Raffaele Guffi, R.________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Ticino chiedendo, previa erezione di una perizia medica giudiziaria, l'assegnazione di una rendita del 100%, subordinatamente del 51%, a far tempo dalla data fissata dall'INSAI. Postulò inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Con decisione 10 settembre 1997 il presidente del Tribunale cantonale accordò l'assistenza giudiziaria richiesta.

In seguito, il 29 ottobre 1998, l'autorità giudiziaria di primo grado respinse il gravame proposto dall'assicurato avverso il provvedimento dell'INSAI.

C.- R.________, sempre tramite l'avv. Guffi, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui chiede, in via principale, che all'INSAI sia fatto obbligo di versare una rendita del 100% a decorrere dal 1° marzo

1996 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovi accertamenti. Domanda, inoltre, di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria anche nella presente procedura.

In risposta l'INSAI propone la reiezione integrale del gravame.

Da parte sua l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.

Diritto :

1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione della commisurazione dell'invalidità lamentata dal ricorrente. Il Tribunale cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere fatto riferimento e prestata adesione.

2.- a) Nell'evenienza concreta, fondandosi essenzialmente sugli accertamenti sanitari esperiti ed evidenziati nel rapporto 23 maggio 1995 del dott. C.________, medico di circondario dell'INSAI, l'autorità giudiziaria di primo grado ha considerato che il ricorrente, a dipendenza dei postumi dell'infortunio occorsogli nel 1991, non era più in grado di continuare l'attività di manovale edile esercitata prima dell'evento stesso. Come l'istituto assicuratore, essa ha però ritenuto l'interessato totalmente capace di eseguire lavori leggeri compatibili con lo stato di salute. Da queste conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di dissentire. Le censure formulate in proposito dal ricorrente, in gran parte analoghe a quelle da lui presentate in sede di gravame all'autorità cantonale, non permettono a questa Corte di pervenire a diverso risultato. Per completezza si rilevi che in data 30 giugno

1999 il dott. C.________ ha confermato la sua precedente valutazione anche dopo una ricaduta notificata dall'assicurato nel mese di luglio 1998 (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronunzia su tali rapporti,

DTF 122 V 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.).

b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per il ricorrente, di continuare la precedente attività lucrativa, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2 LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, che l'INSAI ha fissato in fr. 33'785.-, l'autorità cantonale, premesso che questa valutazione era più favorevole all'assicurato rispetto alla propria consolidata prassi giudiziaria, per la quale la retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate corrispondeva negli anni dal 1994 al 1998 a fr. 35'000.-, tenuto conto inoltre dell'esiguità della differenza fra i due importi e degli impedimenti funzionali lamentati dall'assicurato, in particolare del fatto di poter lavorare soltanto in posizione prevalentemente seduta, ha ritenuto di potersi esimere dal correggere verso l'alto la valutazione effettuata dall'istituto assicuratore.

Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta giurisprudenza cantonale si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in

DTF 126 V 75 segg.

c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

d) Ora, la prassi giudiziaria ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla sentenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I

226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). La giurisprudenza sviluppata dall'istanza precedente in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua non può quindi essere mantenuta.

e) Per determinare il reddito ancora esigibile dal ricorrente, l'istituto assicuratore ha compiuto degli accertamenti presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di tali ditte percepissero - dopo deduzione del 10% dal salario di base, come a prassi per principianti - un reddito annuo medio pari a fr. 33'785.-. Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale

- dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava, nel 1996, a fr.

53'976.- (fr. 4'294.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.

3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità (fr. 56'387.- annui) non è mai stato contestato dalle parti in causa, il querelato giudizio e la decisione amministrativa del 6 settembre

1996, che riconoscono al ricorrente il diritto a una rendita sulla base di un'invalidità del 40%, meritano conferma.

4.- a) Il ricorrente ha domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ora, i requisiti posti dall'art. 152 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 135 OG appaiono adempiuti. Dalla documentazione all'inserto risulta in effetti comprovata la situazione d'indigenza e, visti i non evidenti quesiti posti dalla fattispecie, non si poteva pretendere che il richiedente difendesse i suoi interessi senza l'ausilio di un legale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 5 e 7 all'art. 152 OG). Il gratuito patrocinio va quindi concesso. Il ricorrente, che già aveva ottenuto tale beneficio in sede cantonale, viene comunque esplicitamente avvertito che qualora sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuto alla rifusione verso la

Cassa del Tribunale ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 OG.

b) Nella misura in cui la richiesta concerne invece la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie, essa è priva di oggetto, la procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative essendo di regola gratuita (art. 134 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è accolta. La Cassa del Tribunale rifonderà al patrocinatore dell'interessato fr. 2'500.- (comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di patrocinio per la procedura federale.

IV. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 21 giugno 2001

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere:

Quelle des Entscheidtextes: bger.ch · Schweizerisches Bundesgericht · U 349/98
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