Verwaltungsgericht GR, SV2 2026 13
26. August 2026 · Italienisch
pretesa di rasrcimento Lavs
Verwaltungsgericht GR · SV2 2026 13 · Italienisch
Obergericht des Kantons Graubünden
Dretgira superiura dal chantun Grischun
Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Sentenza del 26 agosto 2026
comunicata il 1° settembre 2026
N. d'incarto SV2 26 13
Istanza Seconda Camera di diritto delle assicurazioni sociali
Composizione Righetti, presidente von Salis e Bäder Federspiel, giudici
Schupp, attuaria
Parti A._____
ricorrente
contro
Istituto delle assicurazioni sociali del Canton Ticino convenuto
Oggetto pretesa di risarcimento danni LAVS
Ritenuto in fatto:
- A.
- A._____, dal 7 dicembre 2017 è stato amministratore unico con firma individuale della B._____ SA, con sede a C._____, poi mutata in D._____ SA, con sede a E._____ (dal 6 marzo 2020) e dall’11 gennaio 2022 (giorno di dichiarazione del fallimento) D._____ SA in liquidazione, diventando poi dal 6 marzo 2020 membro con firma individuale.
- B.
- A partire da maggio 2018 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: Cassa AVS) ha proceduto all’invio di diffide di pagamento e da settembre 2018 all’avvio di procedure esecutive. In seguito all’apertura del fallimento in via sommaria della D._____ SA, con missiva del 28 marzo 2022, la Cassa AVS ha notificato all’Ufficio esecuzioni e fallimenti Regione Moesa (di seguito: UEF Moesa) il credito di CHF 29'799.40 per l’anno 2019 e di CHF 7'721.85 per l’anno 2020 per un totale complessivo di CHF 37'521.25, richiedendone l’iscrizione in seconda classe. Con scritto del 9 maggio 2023, l’UEF Moesa ha comunicato alla Cassa AVS che l’insinuazione del credito era regolarmente registrata nella seconda classe della graduatoria per l’importo menzionato e che prossimamente sarebbe stata depositata la graduatoria e l’inventario nonché che, allo stato delle cose, non si prevedevano dividendi per i creditori di seconda classe (ciò che ha ribadito anche con degli scritti seguenti, in particolare con scritto del 18 giugno 2024, con il quale ha comunicato “allo stato attuale della procedura non sono previsti dividendi per i creditori di IIa. classe”).
- C.
- La Cassa AVS ha rilasciato in data 30 dicembre 2025 una decisione di risarcimento dei danni nei confronti di A._____ per i contributi della società lasciati scoperti da gennaio 2019 a marzo 2020 di complessivi CHF 37'462.30. In sostanza, ella si soffermava sul fallimento e sui rispettivi presupposti.
- D.
- A._____ ha interposto opposizione con scritto dell’8 gennaio 2026, respingendo in sostanza una sua responsabilità e richiedendo l’annullamento della decisione.
- E.
- In data 23 gennaio 2026 la Cassa AVS ha rilasciato una decisione su opposizione, con la quale ha respinto l’opposizione, confermando la decisione già rilasciata.
- F.
- A._____ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso in data 25 febbraio 2026 (timbro postale) presso il Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni, chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione.
- G.
- L’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa AVS (di seguito: convenuto) ha preso posizione in data 14 aprile 2026, chiedendo il respingimento del ricorso. Considerando in diritto:
- 1.
- Impugnata è la decisione su opposizione del 23 gennaio 2026 del convenuto (cfr. act. B.1). La competenza materiale (art. 56 cpv. 1 e 57 LPGA i.c.d. con l'art. 49 cpv. 2 lett. a LGA [CSC 370.100]) e territoriale (art. 52 cpv. 5 LAVS) di questo Tribunale è data, ritenuto che la società, in veste di datrice di lavoro, fino al suo fallimento ha avuto sede a E._____, nel Cantone dei Grigioni (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_376/2022 del 12 settembre 2022; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 22 99 del 31 ottobre 2022; KIESER, in: Stauffer/Cardinaux [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4a ed. 2020, art. 52 n. 142 seg.; REICHMUTH, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, p. 246 seg.; HÜRZELER, in: Hürzeler/Kieser [ed.] Basler Kommentar Alters- und Hinterlassenenversicherung, 1a ed. 2025, art. 52 n. 76). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 59 LPGA). Il ricorso è tempestivo (art. 60 LPGA) e rispetta i requisiti formali (art. 61 lett. b LPGA), per cui è ricevibile.
- 2.
- Controverso è se il ricorrente è responsabile per il danno a carico del convenuto per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2020 pari a CHF 37'462.30 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e CAF, non versati dalla datrice di lavoro B._____ SA risp. poi D._____ SA (di seguito: società).
- 2.1.
- Nella decisione su opposizione, il convenuto ha citato l’art. 52 cpv. 1 LAVS, elencando i presupposti per l’obbligo di risarcimento. Riguardo ai presupposti dell’intenzionalità e della negligenza grave ha ritenuto che la Cassa, che avrebbe subito un danno a seguito dell’inosservanza delle prescrizioni dell’assicurazione, potrebbe presumere che il datore di lavoro abbia agito intenzionalmente o almeno per negligenza grave. La negligenza grave sarebbe data quando il datore di lavoro trascura di fare quanto dovrebbe apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza si apprezzerebbe secondo il dovere di diligenza che si potrebbe e dovrebbe generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato. La mancata deduzione e il mancato versamento dei contributi configurerebbe una grave negligenza. Ne conseguirebbe che, se fosse a causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, il datore di lavoro – e sussidiariamente gli organi – potrebbe essere reso responsabile ai sensi dell’art. 52 LAVS anche senza violare una prescrizione specifica della LAVS. Il convenuto ha poi rammentato che, per ammettere un comportamento intenzionale, sarebbe sufficiente che l’amministratore della società abbia dato la priorità al pagamento di altre spese societarie (salari ecc.), che egli giudicava indispensabili per la sopravvivenza societaria, lasciando che il debito contributivo si accumulasse. La verifica puntuale e personale del pagamento effettivo dei contributi sarebbe un compito dell’organo formale.
Le prescrizioni di cui all’art. 52 LAVS sarebbero quelle contenute nella LAVS e nelle disposizioni esecutive concernenti in particolare l’obbligo di prelevare, conteggiare e pagare i contributi. Si tratterebbe di un obbligo di diritto pubblico, attribuito al datore di lavoro. Incomberebbe al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei ad escludere una violazione delle prescrizioni. Accettare la carica di organo formale di una società comporterebbe l’assunzione di obblighi precisi; quelli di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sarebbero da esercitare con rigore. Egli potrebbe delegare i compiti, tra cui il versamento dei contributi, ma dovrebbe comunque controllare che tali funzioni siano adempiute. Il ricorrente, quale organo formale, avrebbe dovuto adempiere ai suoi obblighi ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 CO con la massima vigilanza, che andrebbe oltre all’usuale prudenza da osservare nei propri affari. Dagli estratti conto del 2019 e 2020 emergerebbe che la società ha versato alla Cassa AVS solo parzialmente la quota trattenuta mensilmente ai propri dipendenti; quindi, sarebbero state violate le prescrizioni ex artt. 14 cpv. 1 e 87 cpv. 4 LAVS. Tali comportamenti della società (cronico differimento di pagamenti, mancato pagamento di acconti e conguagli, mancato riversamento dell’intera quota parte di oneri sociali trattenuta ai dipendenti) avrebbero fatto sì che la società trasferisse il rischio imprenditoriale sulle assicurazioni sociali, ciò che la giurisprudenza identificherebbe come comportamento gravemente negligente, impegnando, in causalità diretta, anche il ricorrente, quale amministratore unico. Pertanto, sarebbe accertato il nesso di causalità diretto tra il comportamento del ricorrente e il danno subito. Si ammetterebbe l’esistenza di un danno nel caso in cui l’importo dovuto alla Cassa a titolo di contributi non possa più essere riscosso seguendo la procedura ordinaria di cui agli artt. 14 segg. LAVS, a causa dell’insolvenza del datore di lavoro. In caso di fallimento, il momento dell’insorgenza del danno sarebbe dato con l’apertura del fallimento. Decisiva per la decorrenza del termine di prescrizione (di tre anni) sarebbe la data in cui la Cassa viene effettivamente a conoscenza del danno. Nel caso di un fallimento in via sommaria, come in casu, il momento della conoscenza del danno corrisponderebbe, di regola, al deposito dello stato di graduatoria. Tale conoscenza potrebbe, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima del deposito dello stato di graduatoria, per esempio, quando l’amministrazione del fallimento informa la Cassa che nessun dividendo viene distribuito ai creditori della sua classe. Sarebbe sufficiente che la Cassa subisca anche solo un danno parziale per legittimare l’inizio di una procedura ex art. 52 LAVS per l’intero credito. Concretamente, l’11 gennaio 2022 sarebbe stato decretato il fallimento e il 25 marzo 2022 sarebbe stata pubblicata la procedura in via sommaria. Non sarebbe stata ancora pubblicata la graduatoria, ma l’UEF, in più occasioni, avrebbe comunicato alla Cassa la prevista assenza di dividendi per la seconda classe (prima comunicazione del 9 maggio 2023). Di conseguenza, la Cassa avrebbe subito un danno e la decisione risarcitoria sarebbe tempestiva.
- 2.2.
- Il ricorrente, come motivi di ricorso, elenca l’applicazione arbitraria del diritto, in particolar modo la violazione del principio di legalità, di proporzionalità e del diritto di essere sentito. Egli, richiamando le argomentazioni già espresse nell’opposizione, ritiene l’art. 52 cpv. 1 LAVS inapplicabile, siccome non avrebbe violato le prescrizioni dell’assicurazione né intenzionalmente, né per negligenza grave e non in prima persona. In tal senso, la decisione non sarebbe motivata sufficientemente. Il suo atteggiamento con l’autorità sarebbe sempre stato collaborativo e, se avesse potuto ripagare alle assicurazioni sociali quanto di spettanza, egli l’avrebbe fatto. Il concetto di gravità, nel suo caso, non potrebbe essere dimostrato. Il fallimento della ditta sarebbe dovuto a una serie di difficoltà connesse anche al duro periodo di carenza di lavoro dovuto al covid. Egli non avrebbe colpe riguardo agli arretrati. La ditta non esisterebbe più ed egli non ritiene possibile che gli venga richiesto il pagamento di quanto dovuto dalla persona giuridica. Come persona fisica, non sarebbe in grado di far fronte all’esorbitante cifra richiesta. Infine, la ditta fallita avrebbe ancora avuto un patrimonio in attivo e gli scoperti in questione avrebbero dovuto esser fatti valere in quella procedura.
- 2.3.
- Il convenuto ritiene l’argomentazione riguardante le difficoltà finanziarie della ditta di natura generica, priva di riscontri oggettivi e non pertinente, in quanto i contributi scoperti toccherebbero un periodo (2019-2020) anteriore all’insorgere della pandemia. Inoltre, la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 52 LAVS non si rapporterebbe né alla gestione della società di per sé, né a eventuali cause di un fallimento. Quindi, non avrebbe rilevanza che i problemi di liquidità siano dovuti al peggioramento delle condizioni di mercato.
Un motivo di giustificazione sarebbe dato, quando si ometterebbe un pagamento per far fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in cui il datore di lavoro onori così altri crediti essenziali per la sopravvivenza dell’azienda e, al contempo, possa oggettivamente ritenere che i contributi dovuti vengano poi soluti entro un termine ragionevole. Decisivo, in tal caso, sarebbe se un tale atteggiamento fosse stato allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile. La ditta che attraverserebbe una fase difficile e fonderebbe la sua esistenza su equilibri delicati dovrebbe prendere delle misure drastiche e immediate. L’organo della società dovrebbe prestare particolare attenzione nell’ipotesi in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta stia attraversando una crisi finanziaria. D’altro lato dei motivi di discolpa potrebbero essere dati nel caso in cui, dopo aver onorato per lungo tempo e ineccepibilmente i propri obblighi assicurativi sociali, la società dovesse cadere in difficoltà economica, dovendosi sciogliere e rimanendo debitrice dei contributi per gli ultimi mesi della propria esistenza; la giurisprudenza riterrebbe tollerabile in tal caso, ai sensi dell’art. 52 LAVS, una perdita contributiva di due o tre mesi. Al contrario, non vi sarebbe motivo di discolpa se il differimento dei pagamenti dei contributi fosse cronico e i pagamenti si conguagliassero solo dopo che molte procedure esecutive avrebbero raggiunto uno stadio avanzato. Concretamente, dal secondo trimestre del 2018, la società sarebbe stata sistematicamente diffidata al pagamento dei contributi e dal 17 settembre 2018 la Cassa AVS avrebbe precettato la società. I problemi di liquidità della società sarebbero cronici, indipendentemente dalla crisi economica pandemica. Trattandosi di un lungo lasso di tempo di contributi scoperti, la negligenza grave sarebbe data e così anche la responsabilità ex art. 52 LAVS nei confronti del ricorrente, quale ex amministratore unico, della ditta.
- 3.
- Principio di proporzionalità Il ricorrente fa valere in una sola frase una violazione del principio di proporzionalità. In che modo tale principio sia stato violato non è tuttavia sostanziato sufficientemente e, quindi, non è necessario chinarsi oltre sulla censura. Tuttavia, nella misura in cui il ricorrente si appelli al principio costituzionale fondamentale sancito dall'art. 5 cpv. 2 della Cost., come si vedrà al considerando 5, la misura oggetto della presente vertenza è idonea, necessaria e ragionevole rispetto allo scopo pubblico perseguito. In questo senso, il ricorrente, in sostanza e in modo del tutto generico, ritiene che tale misura avrebbe delle conseguenze finanziarie sulla sua persona. Quali altre misure potrebbero entrare in considerazione nel caso concreto, non è però ravvisabile.
- 4.
- Diritto di essere sentito
- 4.1.
- Per quanto riguarda il diritto di essere sentito, il ricorrente non adduce una motivazione precisa, ma lamenta in modo generico che la decisione sarebbe immotivata per quanto riguarda l’art. 52 cpv. 1 LAVS. Anche in questo senso, non risulta necessario chinarsi ulteriormente su tale censura, in quanto questa non è stata minimamente sostanziata. A titolo completivo, si rammenta che dal diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.) deriva l’obbligo delle autorità di ascoltare effettivamente ed esaminare le argomentazioni della persona la cui posizione giuridica è interessata dalla decisione, tenendone conto nel processo decisionale. Inoltre, il diritto di essere sentito comprende, come elemento costitutivo, l’obbligo di motivazione. Quest’ultimo non richiede che il tribunale esamini tutti gli elementi di fatto, i mezzi di prova e le contestazioni addotti e si confronti espressamente con ogni singola argomentazione. Piuttosto, il tribunale può limitarsi ai punti essenziali ai fini della decisione. La motivazione deve essere redatta in modo tale che l'interessato possa rendersi conto della portata della decisione e possa ricorrere all'istanza superiore con piena cognizione di causa. In tal senso, è necessario menzionare, almeno brevemente, le considerazioni che hanno guidato l’autorità e su cui si fonda la sua decisione. L'obbligo di motivazione è violato solo se un’autorità non esamina, nemmeno implicitamente, le argomentazioni essenziali ai fini dell'esito del procedimento (cfr. tra tante, sentenza del Tribunale federale 2C_113/2021 del 22 dicembre 2021 consid. 4.2.1 con rinvii).
- 4.2.
- La decisione su opposizione in questione si confronta concretamente con le lamentele contenute nell’opposizione del ricorrente ed è motivata in modo approfondito e in modo tale che il ricorrente possa rendersi conto della sua portata e impugnarla con cognizione di causa. Ma anche volendo ammettere che vi fossero stati gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito, questa sarebbe sanata in questa sede, dato che il ricorrente, in sede di ricorso, ha avuto la possibilità di prendere posizione riguardo alla decisione di risarcimento del danno e rilevato che questo Tribunale detiene la stessa cognizione dell’istanza precedente (cfr. tra tante, DTF 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3).
- 5.
- Principio di legalità e applicabilità dell’art. 52 LAVS
Giusta l'art. 52 LAVS, il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione (cpv. 1). I presupposti dell'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS sono l'esistenza di un danno (subito dall’assicurazione), dovuto alla violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, commessa con intenzionalità o negligenza grave, e la presenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra danno e violazione delle prescrizioni legali. Inoltre, il diritto al risarcimento non deve essere prescritto (cfr. tra tante, sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 2.2 con rinvii; REICHMUTH, op. cit., pag. 79). Infine, come prevede l’art. 52 cpv. 2 LAVS, se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri del consiglio di amministrazione (CdA) e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione.
- 5.1.
- Presenza di un danno
- 5.1.1.
- Il danno si verifica quando la Cassa di compensazione perde un importo che le sarebbe dovuto. Il danno, quindi, si manifesta nel momento in cui si può presumere che i contributi dovuti non possano più essere riscossi per motivi giuridici o di fatto, a causa della rispettiva perenzione (prescrizione giusta l’art. 16 LAVS) o dell'insolvenza del datore di lavoro. L'insolvenza si presume se è stata avviata una procedura fallimentare o se è stato emesso un attestato di carenza di beni definitivo (cfr. DTF 141 V 487 consid. 2.2, 136 V 268 consid. 2.6, 129 V 193 consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2; KIESER, op. cit., art. 52 n. 17 seg.; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 19). Il danno è costituito da contributi AVS/AI/IPG/CD/assegni familiari e comprende oltretutto anche gli interessi di mora sui contributi arretrati ai sensi dell’art. 41 OAVS (RS 831.101) fino alla dichiarazione di fallimento dell’impresa datrice di lavoro (cfr. HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 19).
- 5.1.2.
- Si nota che il ricorrente non contesta il mancato versamento dei contributi e la presenza di un danno per la Cassa AVS di CHF 37'462.30 per mano della succitata società. La società in questione è fallita l’11 gennaio 2022, motivo per cui il datore di lavoro è diventato insolvente e i contributi scoperti in questione non potevano più essere riscossi. Il ricorrente solleva la censura che la società fallita avrebbe ancora avuto un patrimonio in attivo e gli scoperti della Cassa AVS avrebbero dovuto esser fatti valere nella procedura di fallimento. Fermo restando che la censura del ricorrente non risulta molto comprensibile, essa, se del caso, avrebbe dovuto essere sollevata nella procedura di fallimento dinanzi all’UEF e, quindi, in altra sede. Non è dunque necessario esprimersi ulteriormente al riguardo. Si conferma la presenza di un danno sorto alla Cassa AVS risp. al convenuto.
- 5.2.
- Violazione delle prescrizioni
Una violazione sussiste se il datore di lavoro non rispetta le prescrizioni in materia di contributi sociali. Il termine è definito in modo ampio dal legislatore (cfr. REICHMUTH, op. cit., pag. 119; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 24). Tra le norme la cui violazione costituisce illiceità ai sensi dell’art. 52 LAVS rientrano, in particolare, gli obblighi di rendicontazione imposti al datore di lavoro, come previsto dall’art. 14 cpv. 1 LAVS i.c.d. con l’art. 34 OAVS, i quali stabiliscono che il datore di lavoro deve dedurre i contributi dei lavoratori da ogni pagamento del salario e versarli alla cassa di compensazione insieme ai contributi da lui dovuti (cfr. KIESER, op. cit., art. 52 n. 39; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 24). In questo caso, è incontestato che vi è stata una violazione delle prescrizioni riguardanti la LAVS e OAVS, in quanto la società in questione ha omesso di versare i contributi dovuti per il periodo di tempo tra il 2019 e la fine di marzo 2020, lasciando così sorgere un danno nei confronti della Cassa AVS (cfr. act. C.4, C.5, C.7).
- 5.3.
- Colpa (intenzionalità o negligenza grave)
- 5.3.1.
- L’art. 52 cpv. 1 LAVS prevede una responsabilità per colpa (intenzionalità o negligenza grave). Quando si agisce con consapevolezza e volontà, si presume ci sia intenzionalità. Si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro, (risp. dell'organo), se quest’ultimo ha trascurato di fare quanto doveva apparire evidente a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione (cfr. KIESER, op. cit., art. 52 n. 42). La questione della colpa viene valutata principalmente in base alle circostanze che hanno determinato il ritardo nel pagamento. In tale contesto, la violazione delle norme di una certa gravità costituisce una negligenza grave (cfr. DTF 124 V 255; KIESER, op. cit., art. 52 n. 42). Di regola, se la cassa di compensazione subisce un danno riconducibile a un'illecita violazione delle prescrizioni assicurative (segnatamente dell'obbligo di pagamento dei contributi), questa può presupporre che il datore di lavoro (risp. l'organo) abbia violato tali prescrizioni colpevolmente o, almeno, per grave negligenza (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 24 67 del 25 novembre 2024 consid. 3.2.7).
- 5.3.2.
- Se il datore di lavoro è una persona giuridica, la responsabilità può estendersi a titolo sussidiario agli organi che hanno agito in nome della società (cfr. art. 52 cpv. 2 LAVS; DTF 113 V 256 consid. 3c). Il carattere sussidiario della responsabilità degli organi di una persona giuridica significa semplicemente che la Cassa AVS in questione deve innanzitutto avanzare la propria pretesa nei confronti del datore di lavoro. Gli organi di una persona giuridica possono essere chiamati a rispondere in via risarcitoria prima che la persona giuridica abbia cessato di esistere (cfr. KIESER, op. cit., art. 52 n. 8 seg.). La responsabilità sussidiaria degli organi non costituisce una responsabilità causale, ma presuppone sempre una colpa qualificata, almeno sotto forma di negligenza grave. Gli organi formali rispondono – purché sussistano gli altri presupposti – in base alla definizione legale dei loro doveri, indipendentemente dalla loro effettiva funzione e influenza sul processo decisionale della società, dal loro potere di firma e dal motivo dell’assunzione del mandato. Nel caso degli organi formali, non è quindi necessario verificare se essi soddisfino la nozione sostanziale di organo (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_673/2024 dell’11 marzo 2025 consid. 4.4.1). Il grado di diligenza richiesto viene apprezzato secondo il dovere di diligenza che si può e si deve prestare, nonché che si può generalmente esigere in materia di gestione da un datore di lavoro risp. dell'organo della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (cfr. DTF 112 V 156 consid. 4 con rinvii; KIESER, op. cit., art. 52 n. 43; RCC 1988 pag. 599).
- 5.3.3.
- Se il datore di lavoro è una società anonima, in linea di principio, devono essere poste esigenze elevate all'obbligo di diligenza degli organi. Gli organi formali societari sono responsabili sulla base della definizione statutaria dei loro compiti a prescindere dalla loro effettiva funzione e influenza sul processo decisionale in seno alla società e anche a prescindere dall'autorizzazione di firma e dal motivo per cui hanno assunto il mandato (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 5.2.1; KIESER, op. cit., art. 52 n. 43). Secondo il Tribunale federale, una persona iscritta al registro di commercio quale amministratore di una società anonima, è organo a tutti gli effetti e deve svolgere i compiti previsti dalla legge (cfr. artt. 716 segg. CO). Chi, in qualità di membro del CdA, non adempie ai propri doveri ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 CO (alta direzione della società e potere di dare le istruzioni necessarie), agisce con grave negligenza ai sensi dell'art. 52 LAVS (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_333/2023 del 2 agosto 2023 consid. 4.2.3). Un membro del CdA agisce con negligenza se non conosce un'attribuzione che gli spetta o se non agisce pur avendola conosciuta (cfr. PTA 1999 no. 9 consid. 5c). Dal presidente di un CdA, che funge da unico organo esecutivo, va pretesa maggiore diligenza che non da un membro del CdA di una grande impresa le cui possibilità di controllo sono limitate (cfr. DTF 108 V 199 consid. 3b; KIESER, op. cit., art. 52 n. 43). In presenza di semplici rapporti, si deve, di regola, pretendere dai membri del CdA di una società anonima che abbiano una visione complessiva delle questioni più importanti dell'impresa. Inoltre, nemmeno la delega della competenza di gestione e di rappresentanza a terzi esonera i membri del CdA dal loro obbligo di alta direzione e alta vigilanza ai sensi dell'art. 716a cpv. 1 cifre 1 e 5 CO (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_673/2024 dell’11 marzo 2025 consid. 4.4.; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.3 con rinvii; KIESER, op. cit., art. 52 n. 44).
- 5.3.4.
- Il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che chi ha qualità d'amministratore detiene la responsabilità personale di assicurarsi che i contributi paritari riguardanti i salari versati siano effettivamente pagati alla cassa di compensazione. Non esercitando alcuna sorveglianza, un amministratore incorre in una negligenza grave ai sensi dell’art. 52 LAVS (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_722/2015 del 31 maggio 2016 consid. 3.3 con rinvii). Di regola, l'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa di compensazione ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel CdA e risponde in via solidale dei contributi sociali correnti, in quanto vi è rapporto di causa-effetto tra l’inottemperanza dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (cfr. DTF 126 V 61 consid. 4a, 119 V 401 consid. 4c; sentenze del Tribunale federale 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 3, 9C_841/2010 del 22 settembre 2011 consid. 4.3; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 59 del 6 luglio 2021 consid. 5.4; FREY in:
Frey/Mosimann/Bollinger/Früh [ed.], AHVG/IVG/ELG-Kommentar, 2a ed. 2025, art. 52 n. 107 segg., KIESER, op. cit., art. 52 n. 17 e 86; RCC 1992 pag. 246 segg. con rinvii; VSI 1996 pag. 292 con rinvii).
- 5.3.5.
- Salvo il sussistere di motivi giustificativi o di discolpa, la Cassa di compensazione, di conseguenza, emana la decisione di risarcimento nei confronti del datore di lavoro risp. dell'organo. La prova della presenza di motivi giustificativi incombe al datore di lavoro risp. all’organo (cfr. DTF 108 V 183 consid. 1b seg.; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 24 67 del 25 novembre 2024 consid. 3.2.7; KIESER, op. cit., art. 52 n. 56). Quale motivo giustificativo è ipotizzabile, in particolare, la situazione in cui il datore di lavoro riesca a consentire all'impresa di sopravvivere, procrastinando il pagamento dei contributi, ad esempio nell'ipotesi di difficoltà temporanee di liquidità (cfr. DTF 108 V 183 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 9C_41/2017 del 2 maggio 2017 consid. 7.2; Pratique VSI [VSI 1996 pag. 307]; KIESER, op. cit., art. 52 n. 44; RCC 1992 pag. 248 e 269, RCC 1985 pag. 622). Va tuttavia sottolineato che un membro del CdA non può discolparsi, obiettando di non aver avuto influsso sulla gestione aziendale (cfr. DTF 114 V 219 consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 9C_289/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 4; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.4).
- 5.3.6.
- Nell’evenienza, la qualità di organo formale del ricorrente è pacifica, data la sua funzione quale amministratore dal 2017 ad oggi e, di conseguenza, quale membro con firma unica (cfr. act. B.1). Quale unico membro del CdA di una piccola società, il ricorrente sottostava a un obbligo di diligenza elevato. Nella sua funzione, egli era responsabile di garantire che la società, in qualità di datrice di lavoro, adempisse ai propri obblighi contributivi nei confronti del convenuto (cfr. DTF 112 V 1 consid. 2b con rinvii; sentenze del Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 43 del 21 marzo 2025 consid. 4.4.5, SV2 24 39 del 6 maggio 2025 consid. 7.4; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 130 del 6 luglio 2021 consid. 5.9). È inoltre indiscusso che i contributi sociali della società per l’anno 2019 e parzialmente per il 2020 non sono, ad oggi, stati versati integralmente (cfr. act. C.4-C.8). È pure indiscusso – infatti non è negato – che il ricorrente sapeva del mancato pagamento degli oneri sociali. Il ricorrente avrebbe dunque dovuto attuare misure concrete per versare i contributi e/o per ridurre il danno; per esempio egli avrebbe potuto rivolgersi al convenuto risp. Cassa AVS, chiedendo di poter versare degli acconti. Oltretutto, il ricorrente avrebbe potuto chiedere ai committenti risp. ai clienti societari il versamento di acconti per il lavoro svolto. In questo modo, non avrebbe assunto il rischio integrale relativo al mancato pagamento delle fatture. Ne consegue che, in considerazione della giurisprudenza di cui sopra, nel caso concreto, le disposizioni sono state violate almeno per grave negligenza.
- 5.3.7.
- Il ricorrente fa valere che la società non esisterebbe più e non sarebbe possibile richiedere a lui il versamento dei contributi sociali. Sebbene la società in questione sia fallita e, quindi, de facto abbia cessato di esistere, il ricorrente, quale organo formale, al contrario di quanto da lui asserito, può sussidiariamente essere chiamato a risarcire il danno. Il ricorrente aggiunge poi che, come persona fisica, non sarebbe in grado di far fronte all’esorbitante cifra richiesta. Come visto poc’anzi la responsabilità della persona giuridica si estende agli organi che hanno agito a nome della società. Di conseguenza, il ricorrente deve rispondere finanziariamente per il danno insorto al convenuto. Irrilevanti al fine del giudizio sono le asserite conseguenze finanziarie che andrebbero a gravarlo in qualità di persona privata.
- 5.3.8.
- Il ricorrente non può poi appellarsi al suo presunto atteggiamento collaborativo con le autorità, in quanto questo non ha nessun influsso sull'esame della negligenza o intenzionalità ai sensi dell’art. 52 LAVS. Al contempo, i presunti motivi di fallimento della società avanzati dal ricorrente per discolparsi personalmente non hanno rilevanza. Essi sono peraltro, come sottolineato dal convenuto, generici e non comprovati. Si nota inoltre che, per quanto riguarda la pandemia covid, i contributi scoperti toccano in ogni caso un periodo precedente l’insorgenza della pandemia, dichiarata come tale dall’OMS l’11 marzo 2020 (https://www.who.int/europe/emergencies/situations/covid-19 [visitato l’ultima volta in data 6 agosto 2026]). Riguardo alle presunte difficoltà finanziarie della società, né viene sostanziato sufficientemente, né è ravvisabile che il ricorrente non abbia effettuato i versamenti dei contributi a seguito di difficoltà temporanee di liquidità e, in questo senso, per consentire alla società di far fronte allo stato temporaneo di indigenza. Come rileva a ragione il convenuto, vi è stata una certa cronicità nel mancato pagamento dei contributi (cfr. al riguardo sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino 31.2021.11 del 20 dicembre 2021 consid. 2.6); infatti, la società in questione non aveva pagato interamente i propri contributi per gli anni 2019 e 2020 (cfr. act. C.8). Non sono quindi ravvisabili motivi di discolpa e/o giustificazione.
- 5.3.9.
- Ciò posto, il ricorrente ha agito in maniera gravemente negligente, al contrario di quanto da lui preteso. La decisione su opposizione, che risulta inoltre sufficientemente motivata, in questo punto va confermata.
- 5.4.
- Nesso di causalità naturale e adeguato
La giurisprudenza e la dottrina, in linea di principio, ammettono in maniera generale (tacitamente) un nesso di causalità naturale e adeguato tra il comportamento colpevole e il danno subito a seguito del mancato pagamento dei contributi (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_238/2017 del 5 luglio 2017 consid. 5.3.2 con rinvii; sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 20 74 del 22 giugno 2021 consid. 5.5). La presenza di un nesso causale, ad ogni modo non oggetto di censura, può essere ammessa senza riserve.
- 5.5.
- Prescrizione
- 5.5.1.
- Ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LAVS i.c.d. con l'art. 60 cpv. 1 CO, la richiesta di risarcimento danni si prescrive se non viene fatta valere entro tre anni dal giorno della conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, tramite l'emissione di una decisione di risarcimento, ma, in ogni caso, dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. Il termine decorre dal momento in cui la cassa di compensazione, prestando la dovuta attenzione, deve rendersi conto che le circostanze effettive non consentono più di esigere i contributi, ma possono giustificare un obbligo di risarcimento danni. La richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 52 LAVS sorge solo al verificarsi del danno a seguito della decadenza dei contributi (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS) o dell'insolvenza del datore di lavoro. Quale momento determinante, di regola, viene considerata la pubblicazione della graduatoria del fallimento e inventario, nonché la chiusura della procedura fallimentare per mancanza di attivo, fermo restando che fa fede la data di pubblicazione della chiusura del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) (cfr. vedi anche art. 130 ff. CO; DTF 136 V 268 consid. 2.6, 131 V 425 consid. 3.1; sentenze del Tribunale federale 9C_395/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 6.2, 9C_88/2023 del 13 marzo 2024 consid. 3.2.2 con rinvii, 9C_425/2022 del 26 giugno 2023 consid. 4.1.2, 9C_321/2022 del 29 marzo 2023 consid. 3.2; KIESER, op. cit., n. 115 segg.; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 45 e 49). Di regola, chi nell’ambito di tali procedimenti subisce una perdita e intende far valere il diritto al risarcimento, secondo la prassi, dispone già di una conoscenza sufficiente del danno nel momento in cui verrebbe pubblicata risp. comunicata la graduatoria del credito (cfr. HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 49). Secondo la giurisprudenza, tuttavia, la conoscenza del danno che fa decorrere il termine può, in via eccezionale, sussistere già prima del momento di riferimento previsto, sebbene a tal proposito venga applicato un criterio rigoroso e sia richiesta la conoscenza certa del danno subito. Un’anticipazione al periodo antecedente la pubblicazione del piano di collocamento è giustificato, ad esempio, qualora la moratoria concordataria venga negata o revocata oppure qualora una cassa di compensazione venga a sapere, in occasione dell’assemblea dei creditori, che il proprio credito rimarrà in ogni caso scoperto. In linea di principio, solo i comunicati ufficiali, ovvero le dichiarazioni dell’amministrazione fallimentare o del curatore, e non le informazioni fornite da terzi in merito alla perdita prevista, sono in grado di far decorrere il termine di prescrizione già prima della pubblicazione del piano di collocamento. È sufficiente la conoscenza ragionevole di un danno parziale (cfr. sentenze del Tribunale federale 9C_395/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 6.3 con rinvii, 9C_275/2021 del 23 febbraio 2022 consid. 3.2.2; HÜRZELER, op. cit., art. 52 n. 50; KIESER, op. cit., art. 52 n. 131).
- 5.5.2.
- Partendo dallo scenario che per il decorrere della prescrizione sia rilevante la data della pubblicazione del piano di collocamento, nel caso in esame, sarebbe pacifico che la prescrizione non sarebbe intervenuta. Ma anche volendo ammettere che la Cassa AVS abbia potuto prendere conoscenza del danno in precedenza, l’esito del ricorso non muta. Infatti, la Cassa ha preso conoscenza del danno con un grado sufficiente di verosimiglianza al più presto con la lettera del 9 maggio 2023 dell’UEF (cfr. act. B.3), mediante la quale si informava che sarebbe stata pubblicata a breve la graduatoria del fallimento, la conoscenza del danno da parte della Cassa AVS, quale parte danneggiata, può essere supposta a seguito di tale scritto. In quel momento, ella veniva informata direttamente dall’UEF riguardo alla graduatoria del suo credito e in merito al fatto che non erano previsti dividendi per i creditori di seconda classe, nella quale era anche situato il suo credito (cfr. act. C.8). Solamente mediante tale scritto (confermato poi da altri susseguenti scritti, cfr. act. C.8), la Cassa AVS poteva stimare con sufficiente precisione l'entità presunta del danno (quindi per l’intero importo scoperto; cfr. al riguardo sentenza del Tribunale federale 9C_325/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 2.2.2; KIESER, op. cit., art. 52 n. 122 e 131). Quindi, con l’emanazione della decisione di restituzione del 30 dicembre 2025 (cfr. act. C.1), il termine relativo di prescrizione di tre anni è stato rispettato.
- 6.
- In conclusione, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
- 7.
- Secondo prassi di questo Tribunale, per la presente procedura è prelevata una tassa di stato di CHF 1’000.00 (cfr. artt. 72 segg. LGA e art. 61 lett. fbis LPGA e contrario; sentenza del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni SV2 24 39 del 6 maggio 2025 consid. 10), da accollare al ricorrente soccombente in causa. Non vengono concesse indennità (art. 61 lett. g LPGA e contrario).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
- 1.
- Il ricorso è respinto.
- 2.
- Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
- –
- una tassa di Stato di CHF 1’000.00
- –
- e le spese di cancelleria di CHF 1'356.00 totale CHF 1'356.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
- 3.
- Non vengono concesse indennità.
- 4.
- [Rimedi giuridici]
- 5.
- [Comunicazione]