Verwaltungsgericht GR, VR1 2025 52

14. August 2025 · Italienisch

revoca della licenza di condurre

Verwaltungsgericht GR · VR1 2025 52 · Italienisch

Obergericht des Kantons Graubünden
Dretgira superiura dal chantun Grischun
Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Sentenza del 14 agosto 2025
comunicata il 14 agosto 2025

N. d'incarto VR1 25 52
Istanza Prima Camera di diritto costituzionale e amministrativo
Composizione Righetti, presidente
Parti A._____
ricorrente
contro
Ufficio della circolazione dei Grigioni
Divisione misure amministrative, Rohanstrasse 5, 7000 Coira convenuto
Oggetto revoca della licenza di condurre
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:

-
il 23 luglio 2025 l’Ufficio della circolazione dei Grigioni ha emanato nei confronti di A._____ una decisione relativa alla revoca della licenza di condurre, - avverso detta decisione, l’11 agosto 2025, A._____ ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo (recte: d’appello) del Cantone dei Grigioni, - giusta l’art. 49 cpv. 1 lett. b LGA (CSC 370.100), il Tribunale d'appello giudica i ricorsi contro decisioni degli uffici dell'Amministrazione cantonale e di istituti dipendenti di diritto cantonale, se il diritto cantonale prevede l'impugnazione diretta,
-
non è prevista l’impugnazione diretta al Tribunale d’appello di decisioni relative alla revoca della licenza di condurre emanate dall'Ufficio della circolazione dei Grigioni (v. p.es. sentenza del Tribunale amministrativo dei Grigioni U 24 51 del 17 dicembre 2024),
-
la competenza per il trattamento del ricorso in rassegna è del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni (artt. 26 cpv. 1 e 28 cpv. 1 e 2 LGA i.u. all'art. 15 della Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LCOGA, CSC 170.300], agli artt. 9 cpv. 1 lett. b e 10 seg. dell'Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OOGA, CSC 170.310] e alla cif. 1.2.2 lett. f dell'appendice 1 alla OOGA [170.310-A1]), - la decisione impugnata riporta espressamente che essa può essere impugnata al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni,
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dagli atti non risulta che il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni abbia trattato la causa ed emanato una decisione al riguardo,
-
il Tribunale d’appello dei Grigioni, allo stato delle cose, non è pertanto competente per il trattamento del ricorso dell'11 agosto 2025, che, per conseguenza, va ritenuto inammissibile,
-
giusta l’art. 4 cpv. 3 LGA, se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti, - per conseguenza, il caso viene trasmesso al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni per il rispettivo trattamento,
-
considerato il dispendio di tempo, nonché la circostanza che il rimedio giuridico corretto è riportato espressamente nella decisione impugnata, si ritiene giustificato prelevare una tassa di Stato di CHF 200.00 (art. 73 cpv. 1 i.u. all'art. 75 cpv. 2 LGA),
-
non vengono concesse indennità.

Il Tribunale d'appello pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Il ricorso dell'11 agosto 2025 e gli atti vengono trasmessi al Dipartimento di giustizia, sanità e sicurezza dei Grigioni per competenza e per il rispettivo trattamento.
3.
Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
–
una tassa di Stato di CHF 200.00
–
e le spese di cancelleria di CHF 116.00 totale CHF 316.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
4.
Non vengono corrisposte indennità.
5.
[Vie di diritto]
6.
[Comunicazione]