Verwaltungsgericht GR, VR2 2026 31
15. September 2026 · Italienisch
tassa per l'eliminazione dei rifiuti
Verwaltungsgericht GR · VR2 2026 31 · Italienisch
Obergericht des Kantons Graubünden
Dretgira superiura dal chantun Grischun
Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni
Decisione del 15 settembre 2026 comunicata il 18 settembre 2026
N. d'incarto VR2 26 31
Istanza Seconda Camera di diritto amministrativo
Composizione Righetti, presidente
Paganini, attuario
Parti A._____
ricorrente
patrocinata dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione
Giuridica SA, lic. iur. Patrick Oehen contro
Comune di B._____
convenuto
Oggetto tassa per l'eliminazione dei rifiuti
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che:
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- con decisione su reclamo del 20 maggio 2026, il Comune di B._____ ha confermato la tassa del 4 marzo 2026 per l’eliminazione dei rifiuti per un totale di CHF 237.80 emessa a carico di A._____; inoltre, ha deciso che la fattura a carico della ditta C._____ (che non è destinataria della decisione, ma ne ha solo ricevuto una copia per conoscenza) deve essere rettificata e riemessa, tenendo conto di un coefficiente di 2.0 unità,
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- avverso tale decisione, A._____ (in seguito: ricorrente) è insorta al Tribunale d’appello del Cantone dei Grigioni con ricorso del 2 giugno 2026, chiedendo, a titolo materiale, l’annullamento della stessa nonché della decisione di tassazione del 4 marzo 2026 e di riformare quest’ultima, fissando la tassa sui rifiuti per l’anno 2025 a suo carico in CHF 110.00 oltre IVA, subordinatamente di annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità inferiore per una nuova decisione ai sensi dei considerandi,
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- nella presa di posizione del 24 giugno 2026, il Comune di B._____ (in seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della tassa dei rifiuti emessa il 4 marzo 2026 per l’ammontare complessivo di CHF 237.80,
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- con disposizione ordinatoria del 26 giugno 2026, il Presidente della Seconda Camera di diritto amministrativo ha accolto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso,
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- nella replica del 6 luglio 2026, la ricorrente si è riconfermata nei suoi petiti; il convenuto ha rinunciato alla presentazione di una duplica,
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- i requisiti processuali non danno adito a osservazioni, per cui si entra nel merito del ricorso con riserva della richiesta di annullamento – oltre alla decisione su reclamo impugnata – della decisione di tassazione del 4 marzo 2026 (cfr. petito n. 3 in via principale), poiché quest’ultima va ritenuta coimpugnata con la decisione su reclamo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 1C_210/2022 del 3 gennaio 2024 consid. 1.2),
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- tantomeno può essere ammessa la censura – peraltro non circostanziata – secondo cui il convenuto avrebbe violato i diritti di C._____ (recte: C._____ c/o D._____; in seguito: seconda azienda), avendo statuito anche in merito a quest’ultima; non è infatti ammessa la presentazione di motivi di ricorso che mirino esclusivamente a tutelare un interesse pubblico generale alla corretta applicazione del diritto o alla rivendicazione di interessi di terzi, senza che ne derivi alcun vantaggio in caso di esito favorevole (cfr. DTF 141 II 50 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 1C_244/2019 del 25 agosto 2020 consid. 1.2.1; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4079/2021 del 28 luglio 2023 consid. 7.5.1, A-3014/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2); tanto più che la seconda azienda ha frattanto già provveduto a saldare la differenza ad essa addebitata (cfr. doc. C.1),
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- come si dirà di seguito, risulta infondata la censura di una presunta lesione dei diritti della ricorrente, in particolare della protezione dei suoi dati attraverso la decisione di rettifica e nuova emissione della tassa a carico della seconda azienda nella decisione di reclamo concernente la tassa della ricorrente, – giusta l’art. 5 della Legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100), i dati personali devono essere trattati in modo lecito (cpv. 1), il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità (cpv. 2), i dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo (cpv. 3), – gli organi pubblici hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale o se il trattamento è indispensabile all'adempimento di un compito legale (art. 7 cpv. 1 LCPD); l’obbligo legale di motivare le decisioni può essere considerato una base legale per il trattamento dei dati personali (cfr. DTF 141 I 201 consid. 4.5.2),
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- secondo l’art. 10 cpv. 1 LCPD, gli organi pubblici hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1- 3 LCPD; in deroga al cpv. 1, gli organi pubblici possono, nel caso specifico, comunicare dati personali, tra l’altro, se la comunicazione dei dati è indispensabile all'adempimento dei compiti legali dell'organo pubblico titolare del trattamento o del destinatario (cpv. 2 lett. a),
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- giusta l’art. 10 cpv. 4 LCPD, gli organi pubblici rifiutano o limitano la comunicazione, oppure la vincolano a oneri, se lo esige un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata (lett. a) o un obbligo legale di serbare il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati (lett. b); a tal proposito occorre tenere conto del diritto all’autodeterminazione informativa e alla protezione della sfera privata (cfr. DTF 144 II 91 consid. 4.4),
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- nel caso di specie, il convenuto avrebbe potuto non includere il provvedimento relativo alla seconda azienda nella decisione di reclamo concernente la ricorrente ed evitare di trasmetterle tale decisione, impedendole, in questo modo, di venire a conoscenza del reclamo della ricorrente e dei dettagli relativi al medesimo, segnatamente delle informazioni relative agli orari di lavoro, – tuttavia, innanzitutto i dati comunicati non sono dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LCPD; infatti, sia il fatto che la ricorrente abbia presentato reclamo contro una decisione inerente a una tassa dei rifiuti, sia i suoi orari di lavoro non sono informazioni che toccano il nucleo più intimo della personalità e non rientrano in nessuna delle categorie elencate nell’art. 3 cpv. 3 LCPD; di conseguenza, trattandosi “solo” di dati personali, non devono essere osservati gli obblighi rafforzati per i dati personali degni di particolare protezione,
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- inoltre, la corretta fissazione delle tasse costituisce l’adempimento di un compito legale del convenuto; per motivare l’adeguamento della fattura a carico della seconda azienda, era necessario comunicarle le informazioni della ricorrente circa gli orari di lavoro; l’ulteriore comunicazione del fatto che ciò sia avvenuto nel quadro di un reclamo della ricorrente appare altresì opportuno nell’ottica di una debita motivazione; la divulgazione delle informazioni concernenti la ricorrente era dunque ammissibile sulla base degli artt. 22 cpv. 1 e 23 cpv. 1 LGA (obbligo di motivazione e notifica di una decisione); il fatto che la comunicazione sarebbe dovuta avvenire in un procedimento separato, tramite decisione separata, inerente alla seconda azienda e non attraverso la decisione inerente alla ricorrente è irrilevante ai sensi della protezione dei dati, – oltre a ciò, il principio di proporzionalità è stato rispettato: l’interesse pubblico a una corretta determinazione delle tasse prevale sull’interesse privato alla riservatezza dei dati della ricorrente, che al riguardo non vanta un interesse manifestamente degno di protezione,
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- oltretutto, anche volendo ammettere una (lieve) violazione della protezione dei dati, l’avanzamento di questa obiezione configura un comportamento contraddittorio che viola il principio di buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), in quanto la ricorrente non può, da un lato, fornire attivamente informazioni in un procedimento e, dall’altro, contestarne l’utilizzo e la trasmissione nello stesso contesto,
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- un’eventuale violazione della LCPD, non avrebbe in ogni caso comportato l’annullamento della decisione impugnata,
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- sotto il profilo materiale, la ricorrente fa valere che la doppia tassa imposta violerebbe il principio di causalità e di equivalenza nonché il divieto d’arbitrio; il convenuto sarebbe inoltre incorso in un rilevamento incompleto ed erroneo dei fatti,
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- in sostanza, la ricorrente adduce di condividere i locali operativi e le infrastrutture di servizio, inclusi i sistemi di raccolta dei rifiuti, con la seconda azienda, che, come essa, impiegherebbe un solo collaboratore; il convenuto non avrebbe tenuto conto di questa realtà, fondando la sua decisione soltanto sull’argomento formale dell’esistenza di due persone giuridiche distinte; la causa della produzione di rifiuti non sarebbe la mera esistenza di una persona giuridica, bensì l’attività umana ed economica; la decisione impugnata svuoterebbe il principio di causalità, trasformando la tassa in un prelievo fiscale astratto e non in una controprestazione per un servizio; l’imposizione di una doppia tassa a fronte di un’attività economica minima svolta da due sole persone in un unico spazio sarebbe manifestamente sproporzionata e non rimarrebbe entro limiti ragionevoli rispetto ai costi effettivi; l’approccio del convenuto, che si limiterebbe a contare il numero di persone giuridiche iscritte a un indirizzo ignorando la realtà operativa, costituirebbe un’applicazione meccanica e arbitraria del proprio regolamento; sarebbe una schematizzazione che condurrebbe a un risultato materialmente ingiusto e quindi arbitrario, – il convenuto è, invece, dell’avviso che la circostanza della condivisione degli spazi sarebbe irrilevante, dacché entrambe le società risulterebbero, ciascuna per sé, residenti, operanti e produttrici di rifiuti sul territorio comunale; inoltre, il principio di causalità sarebbe rispettato tramite la tassa quantitativa sul sacco incassata dall’operatore,
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- secondo l’art. 26 del Regolamento comunale sul trattamento dei rifiuti (in seguito: Regolamento), viene riscossa una tassa base annua ricorrente per tutti gli utenti che risiedono e/o operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti (cpv. 1); debitori delle tasse sono i cittadini maggiorenni, gli uffici, gli studi di ogni genere, gli esercizi pubblici, i commerci, le industrie, ecc. (tenor specchietto delle tasse annesso al Regolamento) che risiedono e/o operano sul territorio del Comune e che producono rifiuti (cpv. 2),
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- giusta l’art. 27 del Regolamento, l'ammontare della tassa base è determinato moltiplicando l'importo di base coi coefficienti secondo lo specchietto delle tasse allegato al Regolamento, che è parte integrante dello stesso (cpv. 1); il Consiglio Comunale fissa annualmente l'importo di base; l'importo di base non può superare i CHF 200.00 (cpv. 2),
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- lo Specchietto delle tasse elenca varie categorie d’utenti soggetti alla tassa base; per la categoria "negozi, parrucchieri max 2 dipendenti", in cui incontestatamente rientra la ricorrente – che gestisce un negozio di piante e fiori –, il coefficiente ammonta a 2.0 unità; considerato l’indiscusso importo base pari a CHF 110.00 oltre a IVA dell’8.1 %, la tassa base per il 2025 per questa categoria corrisponde a CHF 237.80,
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- il principio di causalità è sancito dall’art. 2 LPAmb (RS 814.01) e concretizzato dall’art. 32a LPAmb per quanto riguarda le tasse sui rifiuti: i costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani devono essere a carico di chi li produce; a livello cantonale, l’art. 37 cpv. 1 della Legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb; CSC 820.100) sancisce lo stesso principio: per lo smaltimento dei rifiuti i comuni riscuotono tasse a copertura dei costi e conformemente al principio di causalità; il Tribunale federale ha tuttavia ripetutamente affermato che il principio «chi inquina paga» non richiede necessariamente un nesso diretto e individualizzabile, ma consente calcoli forfettari basati su valori empirici e medi; è intrinseco alle tasse di base il fatto che non siano direttamente proporzionali al volume dei rifiuti e non è in contrasto con il principio «chi inquina paga» se vengono calcolate con un certo schematismo; inoltre, per la tassazione un comune può basarsi sulla sede delle imprese (DTF 138 II 111 consid. 5.3.4; sentenze del Tribunale federale 2C_320/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 6.3, 2C_239/2011 del 21 febbraio 2012 consid. 5.3.4),
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- il Regolamento in questione parla di “utenti” ed elenca diversi soggetti tenuti al pagamento delle tasse dei rifiuti, rinviando allo Specchietto delle tasse annesso; l’elenco degli utenti dimostra che il Regolamento si riferisce a entità specifiche e autonome (una persona fisica, un ufficio, un negozio ecc.); il fatto che la ricorrente e la seconda azienda condividano i locali e l’infrastruttura di raccolta dei rifiuti è legato ad un accordo di diritto privato tra le due società e non influisce sulla questione se ciascuna di esse, considerata singolarmente, sia un utente soggetta al pagamento della tassa ai sensi della legislazione comunale, – a differenza della tassa di utilizzo (risp. tassa commisurata alla quantità), la tassa di base è dovuta indipendentemente dalla quantità di rifiuti da smaltire e dall’effettivo utilizzo del servizio comunale di smaltimento dei rifiuti; essa deve essere pagata anche per le abitazioni risp. esercizi che producono pochi rifiuti o che non ne producono affatto, poiché sono considerati responsabili dei costi fissi tutti coloro che possono avvalersi in qualsiasi momento del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche se al momento non ne fanno uso; di conseguenza, è opportuno un certo schematismo nella sua determinazione (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_320/2020 del 20 ottobre 2020 consid. 6.3, 2C_415/2009 del 22 aprile 2010 consid. 3),
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- il fatto che, nel caso in esame, le due aziende condividano un’infrastruttura di raccolta dei rifiuti è pertanto irrilevante ai fini della tassa di base, in quanto per essa non è necessario tenere conto dell’effettivo utilizzo dell’infrastruttura; l’obiezione secondo cui la causa dei rifiuti risiederebbe nell’attività economica e non nella persona giuridica, non è pertinente nel caso della tassa di base, non riferendosi questa alla produzione effettiva di rifiuti, bensì alla messa a disposizione dell’infrastruttura, indipendentemente dall’intensità di utilizzo, – la riscossione della tassa di base per ciascuna impresa non viola dunque né il principio di causalità né quello della copertura dei costi e di equivalenza, – infine, l’applicazione del Regolamento da parte del convenuto né è arbitraria né costituisce una violazione di diritto; il Regolamento definisce chiaramente chi è considerato utente e come viene calcolata la tariffa; il convenuto applica questi criteri in modo coerente: il fatto che l’uso condiviso dell’infrastruttura non venga preso in considerazione non è errato nel caso della tassa di base, ma corrisponde alla natura stessa della tariffa di messa a disposizione del servizio, come visto sopra,
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- ciò stante, non sussiste alcuna circostanza che avrebbe richiesto ulteriori accertamenti, per cui anche la censura di un rilevamento incompleto o erroneo dei fatti è infondata,
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- per questi motivi, per quanto ricevibile, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata,
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- le spese procedurali – composte da una tassa di Stato fissata a CHF 1'500.00 oltre a spese di cancelleria – sono poste a carico della ricorrente soccombente in causa (art. 73 cpv. 1 LGA); non sono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).
Il Tribunale d'appello pronuncia:
- 1.
- Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- 2.
- Vengono prelevate le seguenti spese processuali:
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- una tassa di Stato di CHF 1’500.00
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- e spese di cancelleria di CHF 196.00 totale CHF 1'696.00
Tali spese sono poste a carico di A._____.
- 3.
- [Rimedi giuridici]
- 4.
- [Comunicazione]