Tribunale cantonale delle assicurazioni TI, 36.2026.26
31. August 2026 · Italienisch
Ricorso rif. a STCA 36.2025.50. Dec. di restituzione del Servizio sussidi assic. malattie di riduzione dei premi concesse da Cassa PC a moglie dell'assicurato. Sostituzione, nelle more della procedura, della dec. su reclamo del Serv. sussidi con uguale decisione emessa da Cassa PC. Ricorso accolto
Tribunale cantonale delle assicurazioni TI · 36.2026.26 · Italienisch
Raccomandata
Incarto n. 36.2026.26
IR/sc Lugano 31 agosto 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario: Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 aprile 2023 di
RI1, ______
contro
la decisione su reclamo del 7 marzo 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
- 1.1.
- RI1, 1953, domiciliato a ______, è stato coniugato con ______ nata ______, 1953, dal 27 ottobre 2005 sino allo scioglimento dell’unione coniugale avvenuto il 23 gennaio 2017. La signora ______ è stata posta al beneficio di una rendita dell’AI dalla competente SVA di ______ (______) e di prestazioni complementari (PC qui di seguito) sempre a ______ dal 1. gennaio 2011 al settembre 2011. Con richiesta datata 20 settembre 2011, sottoscritta dalla sola signora ______, l’assicurata ha domandato anche in Ticino, alla Cassa Cantonale AVS AI IPG (Cassa o amministrazione qui di seguito), Servizio delle prestazioni complementari (Servizio PC o PC qui di seguito) di essere posta al beneficio di prestazioni complementari (doc. 1, inc. 36.2025.50).
La domanda è stata accolta dalla Cassa, con decisione del 6 novembre 2011 (doc. 2, inc. 36.2025.50), limitatamente al pagamento del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Più specificatamente la Cassa ha comunicato che sarebbe stato pagato “solo il premio dell’assicurazione malattia. Il versamento viene effettuato su: ______. … la comunicazione alla cassa malattia avverrà tra alcune settimane. A quel momento partirà il pagamento diretto del premio con effetto retroattivo. … Il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria è pagato dall’IAS”. La decisione non risulta essere stata contestata ed è cresciuta in giudicato. Il diritto alle PC in Ticino ha iniziato a decorrere dal 1° ottobre 2011 (doc. 3, inc. 36.2025.50 ultimo foglio) e l’importo inizialmente riconosciuto (su base annua) è stato di CHF 2'870.
La signora ______ ha comunicato alla Cassa, per gli effetti in tema di PC, di vivere separata dal coniuge, RI1, a contare dal 1° aprile 2012 (doc. 3, inc. 36.2025.50).
- 1.2.
- Per quanto evidenziato dall’amministrazione, senza comunque la produzione di adeguata documentazione, la Cassa ha operato una revisione periodica del diritto alle PC della signora ______ nel corso del 2020 ed ha emesso, il 29 settembre 2020, una decisione (doc. 4, inc. 36.2025.50) con cui le ha imposto la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute a seguito della mancata notifica di percepimento di una “rendita dalla ______ e mai dichiarata per il calcolo”. L’importo complessivamente richiesto in restituzione è di CHF 23'765. Per quanto qui d’interesse si osserva come, per il periodo corrente tra il 1° ottobre 2011 ed il 31 agosto 2012, non è richiesta alcuna restituzione alla signora ______ con la decisione 29 settembre 2020. Il periodo oggetto della restituzione inizia a decorrere dal 1° settembre 2012, ed è successivo alla fine della convivenza tra i signori RI1 e ______. Le ragioni di questa scelta della Cassa non sono esplicitate nella decisione.
- 1.3.
- Con scritto 7 ottobre 2020 la Cassa (Ufficio prestazioni, servizio sussidi assicurazione malattia; UP - Ssu qui di seguito) si è rivolto a RI1, indicando come il Servizio PC dell’amministrazione avesse comunicato che non “è più riconosciuta la prestazione complementare … per il periodo 01.10.2011 – 31.08.2012. Conseguentemente per tale periodo viene a cadere anche il diritto alla riduzione del premio di cassa malati quale persona beneficiaria di prestazioni complementari” (doc. 5, inc. 36.2025.50). Sulla base dell’art. 25 LPGA la Cassa (UP - Ssus) ha quindi ordinato al signor RI1 la restituzione delle RIPAM 2011 (per i mesi da ottobre a dicembre) e 2012 (mesi da gennaio ad agosto 2012), per complessivi CHF 3'964,40.
Come evocato nella STCA 36.2025.50 del 21 novembre 2025 la decisione 7 ottobre 2020 è stata oggetto di reclamo da parte del signor RI1, presentato il 3 novembre 2020. L’assicurato ha rilevato di non avere beneficiato delle PC postulate dalla ex moglie e di non avere, personalmente, ottenuto prestazioni, osservando che “prima di ricevere la vostra decisione del 07.10.2020, nessuno mi ha avvertito oppure segnalato di aver commesso un errore e/o un’omissione”. Egli ha indicato come la decisione sia “caduta come un fulmine a ciel sereno” evidenziando che le riduzioni dei premi sarebbero andate a beneficio di entrambi i coniugi e non unicamente a suo beneficio. Richiamando l’art. 25 LPGA il reclamante ha inoltre osservato che il termine per richiedere la restituzione sarebbe perento. Nelle sue conclusioni egli postula l’annullamento della decisione (doc. 6, inc. 36.2025.50).
Il 7 marzo 2023, e quindi oltre 2 anni e 4 mesi dopo l’emanazione della decisione e della sua contestazione mediante reclamo, la Cassa ha emesso la decisione su reclamo (doc. 7, inc. 36.2025.50) che – per completezza – occorre qui riportare nei suoi passaggi essenziali:
" (…) 3. La Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) prevede all'art. 41 cpv. 1 che l'importo di riduzione del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI (in seguito: PC) è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori. Le modalità di versamento sono stabilite dal Regolamento della LCAMal all'art. 27. Il diritto alla riduzione del premio viene quindi deciso nell'ambito della procedura volta a stabilire il diritto alle PC e il premio viene versato direttamente alle Casse malati degli assicurati beneficiari di PC.
- 4.
- L'art. 49 cpv. 2 LCAMal prevede che per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Stante l'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA (nella versione in vigore sino al 31.12.2020) il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
- 4.1.
- Nel caso di specie, nel 2011 il signor RI1 aveva aiutato l'allora moglie, signora ______, nell'iter relativo all'ottenimento della prestazione complementare (v. corrispondenza inviata a Servizio PC) omettendo di informare che quest'ultima percepiva una rendita dalla ______, in tal modo i coniugi hanno potuto ottenere indebitamente delle prestazioni sociali, e meglio la riduzione del premio. Il fatto che il signor RI1 affermi di non aver mai percepito delle prestazioni complementari per gli anni 2011 e 2012 non è corretto poiché il nostro Servizio ha preso a carico il pagamento del premio LAMal, quale completiva della signora ______, per il succitato periodo. Egli è quindi tenuto alla restituzione di quanto ottenuto indebitamente (art. 25 cpv. 1 LPGA).
- 4.2.
- La Cassa ha chiesto la restituzione degli importi percepiti a torto per un periodo superiore a 5 anni, essendo nel presente caso realizzati gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 146 CP, di modo che per la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è determinante il termine di prescrizione di 15 anni previsto dall'art. art. 97 cpv. 1 lett. b CP. Pertanto, la censura sollevata dal reclamante secondo cui la richiesta in restituzione sarebbe prescritta è priva di fondamento. (…)” (doc. 7)
L’amministrazione ha quindi respinto il reclamo e confermato la decisione formale (doc. 7, inc. 36.2025.50). Il successivo 11 aprile 2023 (doc. 8, inc. 36.2025.50) RI1 ha contestato la decisione emanata su reclamo il precedente 7 marzo 2023 chiedendone l’annullamento rispettivamente postulando il condono. Egli, in particolare, ha confermato di avere prestato aiuto all’allora moglie nell’iter relativo all’ottenimento della PC ma indica di non essere stato a conoscenza “che quest’ultima percepisse una rendita della ______”. Gli atti dell’amministrazione comprendono, successivamente alla decisione emessa su reclamo ed alla sua contestazione nel merito (ricorso dell’11 marzo 2023 mai trasmesso per competenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni ex art. 58 cpv. 3 LPGA), uno scambio di messaggi di posta elettronica tra il signor RI1 e la funzionaria ______ della Cassa (doc. 9, inc. 36.2025.50). Il ricorrente, il 26 luglio 2023, scrive alla signora ______ (il contesto non è indicato da parte dell’amministrazione) precisando che “L’importo è di fr. 3'964,40. Scusi per il lapsus”. Questo messaggio fa seguito ad altro, precedente di qualche minuto, che rammenta il ricorso dell’11 aprile 2023 ed il “colloquio telefonico del 25.07.2023” e l’assicurato scrive (come già aveva fatto in sede di ricorso dell’11 aprile 2023) che:
" Per buon ordine e chiarezza, con la presente chiedo che la richiesta restituzione dell’importo … sia condonata”
L’8 agosto 2023 la Cassa ha emesso una decisione relativa al condono dell’importo chiesto in restituzione (doc. 10, inc. 36.2025.50) escludendo il sussistere delle condizioni cumulative previste dalla legge. Con reclamo 5 settembre 2023 RI1 ha contestato tale provvedimento invocando la sua buona fede e le sue difficili condizioni economiche (doc. 11, inc. 36.2025.50). Con decisione 15 settembre 2025 l’amministrazione ha respinto il reclamo contro la decisione in tema di condono confermando il provvedimento 8 agosto 2023.
- 1.4.
- RI1 ha impugnato la decisione emessa dalla Cassa dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 13 ottobre 2025. L’incarto è stato registrato con il numero 36.2025.50. A fondamento della sua impugnativa l’assicurato ha invocato estraneità al comportamento della moglie e sollevato i medesimi argomenti anticipati nelle corrispondenze con l’amministrazione. Il 14 ottobre 2025 (doc. II, inc. 36.2025.50) la Cassa è stata invitata a formulare le proprie osservazioni ed a volere produrre l’incarto completo.
In quella sede oggetto del litigio era sapere se la Cassa (UP - Ssus) avesse, correttamente o meno, rifiutato il condono della restituzione di CHF 3'964,40 per PC indebitamente ricevute dalla signora ______ negli anni 2011 e 2012.
- 1.5.
- Con sentenza del 21 novembre 2025 inc. 36.2025.50, emanata monocraticamente, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha accolto il ricorso di RI1 evidenziando come:
" la decisione del 7 ottobre 2020 dell’amministrazione, che ha fatto obbligo di restituzione di parte delle RIPAM 2011 e 2012, è stata contestata nel merito da parte del signor RI1. La Cassa ha (solamente il 7 marzo 2023) emesso la sua decisione su reclamo che conferma l’obbligo restitutivo con motivazioni in parte riprese nelle considerazioni di fatto. Ebbene, tale atto ha fatto l’oggetto di una contestazione precisa da parte dell’assicurato. Egli ne ha chiesto l’annullamento e subordinatamente il condono, e non solo il condono con domanda che sarebbe stata comunque prematura. La contestazione dell’11 aprile 2023 di RI1 è di merito, contesta consapevolezza dell’agire della ex moglie, ritiene quindi che il riferimento alla prescrizione del reato penale della truffa non sia condivisibile, indica sua trasparenza e correttezza.
A non averne dubbio la “Richiesta di annullamento e condono” 11 aprile 2023 doveva essere ritenuta quale ricorso dell’assicurato avverso la decisione del precedente 7 marzo 2023 della Cassa che faceva obbligo di restituire l’importo di CHF 3'964,40. L’atto stesso richiama la decisione contestata, il numero di riferimento dell’incarto e implicitamente sottolinea la sua tempestività al punto 1. Tale ricorso doveva essere trasmesso al Tribunale … da parte dell’amministrazione e non lasciato giacere per anni dopo uno scambio di e-mail con l’assicurato in cui egli ribadisce la volontà di ottenere il condono ma con cui non ritira il gravame per quanto attiene il merito della questione. Non solo, la forma del messaggio di posta elettronica, per un ritiro di un ricorso destinato all’autorità giudiziaria e prima della sua trasmissione alla medesima, non appare sufficiente. La questione non merita però qui approfondimento.
(…) Da quanto precede discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata in merito al condono deve essere annullata siccome emessa prima della crescita in giudicato della decisione relativa alla restituzione siccome questa contestata mediante “Richiesta di annullamento e condono” dell’assicurato dell’11 aprile 2023.”
La Cassa è quindi stata invitata a dare seguito all’invio del ricorso 11 aprile 2023 di RI1 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, quale impugnativa relativa all’obbligo restitutivo e ciò in uno con le proprie osservazioni e l’intero incarto relativo all’obbligo restitutivo.
- 1.6.
- In ossequio a quanto precede, ritenuto come la STCA 36.2025.50 non sia stata impugnata dall’amministrazione, la Cassa (UP - Ssus) ha fatto pervenire a questa Corte il ricorso intestato “Richiesta di annullamento e condono” datato 11 aprile 2023 relativo alla decisione emanata su reclamo da parte dell’amministrazione il precedente 7 marzo 2023. In tale gravame, come in parte evidenziato nelle precedenti considerazioni, l’assicurato contesta consapevolezza di un agire illecito posto in atto dalla moglie al momento della richiesta e dell’ottenimento delle PC, contesta di avere avuto cognizione che in favore della signora RI1 fosse stato riconosciuto il diritto ad una rendita servita dalla ______ e, quindi, è contestato l’indebito percepimento di PC. L’assicurato ha confermato che la decisione della Cassa ha costituito per lui un fulmine a ciel sereno ed annuncia difficoltà economiche tali da non consentirgli la richiesta restituzione (doc. I).
Agli atti della procedura è stata prodotta una copia della STCA 36.2025.50 del 21 novembre 2025 (doc. II). La Cassa (UP - Ssus) ha trasmesso inoltre la sua risposta di causa datata 20 maggio 2026 (doc. IV) in cui evidenzia i passaggi che, per completezza, sono riportati qui di seguito:
" (…) Con la moglie signora ______, titolare di una rendita dell'assicurazione invalidità, il ricorrente ha beneficiato di prestazioni complementari (PC) prima nel Canton ______ e poi in Ticino. In particolare, con decisione del 6 novembre 2011, la Cassa riconosceva prestazioni limitatamente al pagamento dei premi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e meglio ai sensi degli artt. 9 cpv. 1 vLPC e 42 LCAMal; ciò sino alla comunicazione del 4 settembre 2012 concernente la separazione di fatto dei coniugi (art. 1 vOPC-AVS/AI). (…) Nel contesto della revisione periodica del 2019 (art. 30 OPC-AVS/AI), in data 23 agosto 2019 la signora RI1 rispondeva affermativamente alla domanda numero 6 dell'apposito formulario di ricevere "rendite o pensioni di ogni specie", senza ulteriori precisazioni. (…) Da qui il ricalcalo delle prestazioni rispettivamente le pretese di restituzione del 7 ottobre 2020 nei confronti di entrambi i coniugi a titolo di PC indebitamente percepita dal 1. ottobre 2011 al 31 agosto 2012. (…) Con reclamo del 3 novembre 2020, il signor RI1 ha sostenuto che i termini di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA fossero ormai perenti, censurando in ogni caso un proprio obbligo di restituzione (la beneficiaria delle PC era infatti la moglie). Nella propria decisione su reclamo del 7 marzo 2023, riconfermandosi nelle proprie pretese, la Cassa ricordava la possibilità di applicare nel caso concreto un termine di prescrizione penale più lungo di 15 anni così come previsto per i combinati artt. 146 (reato di truffa per informazioni incomplete) e 97 cpv. 1 lett. b CP, osservando poi come il signor RI1, in quanto coniuge di una titolare di rendita Al e di PC, avesse anch'egli beneficiato della partecipazione al pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie unitamente alla moglie, per cui era tenuto alla restituzione di tali prestazioni. (…) Con il presente ricorso, pur riconoscendo di avere aiutato la moglie nella compilazione degli atti volti all'ottenimento delle PC, il signor RI1 ha eccepito di non essere stato a conoscenza della rendita della previdenza professionale versata alla moglie, e così sostenuto la propria buona fede (oltre al fatto di non essere in grado di restituire la somma richiesta. (…) Trattandosi anzitutto di valutare l'applicazione del capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, ovvero in primis di esaminare, a titolo pregiudiziale, se gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 146 CP sono adempiuti e di conseguenza se è effettivamente possibile applicare il termine penale di prescrizione più lungo di 15 anni, si sottolinea che gli assicurati sono tenuti a comunicare immediatamente ogni proprio reddito in conformità agli artt. 28 e 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI, e tra questi sicuramente le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC). Tale obbligo, oltre ad essere espressamente previsto dalla legge, viene altresì esplicitamente rammentato nelle decisioni e nelle tabelle di calcolo che gli assicurati hanno ricevuto negli anni. In tal senso, i giudici federali hanno già avuto modo di stabilire che l'inganno astuto ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP può senz'altro essere compiuto (anche) mediante "atto concludente" e che, nell'ambito del procacciamento indebito di PC, delle informazioni incomplete che danno luogo ad un errato quadro complessivo della situazione rispettivamente che lo avvalorano equivalgono a tutti gli effetti ad un depistaggio attivo mediante atti concludenti (cfr. ad esempio STF 6B_542/2012 del 10 gennaio 2013 con anche riferimento alle DTF 127 IV 163 e DTF 131 IV 83 consid. 2.2 in fine; mentre a livello cantonale cfr. STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025, consid.2.18). In relazione, poi, ai destinatari di una decisione di restituzione, il Tribunale federale ha già potuto chiarire che l'art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile per il rinvio dell'art. 59 vLCAMal, ora 49 LCAMal), laddove prevede che il termine di prescrizione penale più lungo è determinante qualora il diritto al rimborso «deriva da un atto punibile», non implica che il fatto punibile debba essere stato commesso dal debitore stesso. La norma si prefigge, in effetti, di attuare il principio di legalità e, considerato che scopo dell'obbligo di restituzione è il ripristino dell'ordine giuridico, non è di natura sanzionatoria (cfr. DTF 147 V 417 consid. 7.3.1. e sentenze ivi citate). (…)” (doc. IV pag. 2-3; sottolineatura del redattore)
Per quanto attiene invece, più specificatamente, i fatti di causa l’amministrazione (Cassa UP - Ssus) ha rilevato che:
" (…) Nel caso di specie, la signora ______ non ha mai comunicato, in disattenzione al proprio obbligo di informare, il fatto di beneficiare dal 12 settembre 2010 di una rendita della previdenza professionale da parte della compagnia assicurativa ______. (…) … l’avere ripetutamente sottaciuto questo reddito e di conseguenza ingannato astutamente la Cassa è costitutivo del reato di truffa (art. 146 CP); per cui si giustifica l'applicazione del termine assoluto pari a 15 anni per potere esigere la restituzione di prestazioni indebite ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPG. (…) Il signor RI1 - che si limita a contestare l'applicazione di suddetto termine su di sé, non contestando invece la realizzazione del reato da parte dell'ex moglie1 - era beneficiario di PC quale coniugo di una titolare di rendita Al e di PC Al (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC). Considerato come la restituzione tocca le prestazioni indebitamente percepite mediante la commissione di un atto punibile, il quale non deve necessariamente essere stato commesso dal debitore, va da sé che anche il ricorrente è tenuto alla restituzione delle PC a far stato dal 1. ottobre 2011, con conseguente obbligo di restituzione pure da parte di quest'ultimo. (…)” (doc. IV pag. 3)
L’amministrazione ha quindi domandato la reiezione del ricorso e la conferma dell’obbligo restitutivo impartito a RI1.
- 1.7.
- Alle parti sono state concesse le facoltà procedurali previste dalla Lptca ossia quella di ulteriormente esprimersi e di chiedere l’acquisizione di eventuali prove non offerte in precedenza (doc. V, del 22 maggio 2026). In pari data il Giudice delegato ha interpellato l’assicurato e la Cassa mediante lettera (doc. VI) in cui, dopo avere ricapitolati in dettaglio i fatti, alla Cassa in particolare, è stato posto il tema della competenza in materia dell’UP - Ssus per ordinare la restituzione al signor RI1.
L’assicurato ricorrente si è espresso il 29 maggio 2026 (doc. VII/1) producendo una “risposta” con cui entra nel merito del tema della restituzione ribadendo ulteriormente assenza di consapevolezza di un illecito in capo alla moglie. Il 5 giugno successivo il signor RI1 ha ancora preso posizione (doc. IX) mentre la Cassa, dopo sollecito (doc. X del 9 giugno 2026), si è rivolta al Tribunale con lo scritto 3 luglio 2026 che ha accompagnato la trasmissione al Tribunale della copia di una nuova decisione (resa su opposizione) nei confronti del signor RI1 in tema di obbligo restitutivo sempre dell’importo di CHF 3'964,40 e sempre fondata sui medesimi motivi, ma emessa non più dall’UP – Ssus ma dal Servizio PC. Lo scritto di accompagnamento del 3 luglio 2026 precisa in particolare quanto segue:
" (…) A seguito di un riesame della pratica e di quanto osservato da questo Tribunale nella propria succitata ordinanza, è emerso come la Cassa sia incorsa in un errore. Per questo motivo, si trasmette in allegato copia della decisione su opposizione emanata in data odierna dal competente Servizio prestazioni complementari (SPC), che ha annullato e sostituito la decisione su reclamo del 7 marzo 2023 previamente emanata dal SSuss. Il provvedimento qui allegato è stato emanato a norma dell'art. 53 cpv 3 LPG. (…) … l'agire della Cassa è senz'altro tempestivo; la nozione di preavviso ha da essere interpretata in senso lato, per modo che l'Amministrazione ha ancora la possibilità di revocare la propria decisione se l'autorità di ricorso, dopo la ricezione della risposta di causa, procede ad un ulteriore scambio di scritti (cfr. STAF del 14 gennaio 2011, C-1953/2010). (…)” (doc. XI)
La decisione, datata 2 luglio 2026, che negli intenti della Cassa PC sostituisce ed annulla quella della Cassa UP - Ssus oggetto dell’impugnativa, e quest’ultima, hanno esattamente ugual tenore. L’amministrazione interessata ha domandato al Tribunale la continuazione della trattazione della procedura.
Con lungo scritto alla Cassa (PC e UP - Ssus) dell’8 luglio 2026 il Giudice delegato ha evidenziato taluni aspetti della fattispecie chiedendo informazioni in merito alla richiesta di restituzione delle prestazioni complementari relative a ______. In particolare, è stato chiesto all’amministrazione se la restituzione dei sussidi versati agli assicuratori di RI1 e dell’allora moglie ______ (apparentemente il Groupe ______ per quanto rileva il modulo di domanda delle PC) da parte della Cassa sia stato domandato in restituzione all’assicuratore malattie. È stato inoltre domandata la ragione per cui “in concreto la richiesta di restituzione della riduzione dei premi è stata domandata direttamente al signor RI1 (ed alla signora ______, si può presumere) e se è stata domandata la restituzione dei sussidi versati ai loro assicuratori malattie dell’epoca. Se si quando e con quale esito. Se ciò non è avvenuto per quale ragione la Cassa non lo ha fatto” (doc. XII).
Il 20 luglio 2026 la Cassa PC e la Cassa UP - Ssus hanno congiuntamente preso posizione in merito, indicando di avere trasmesso ai due assicurati, il 29 settembre 2020 alla signora ______ ed il 7 ottobre 2020 al signor RI1, le richieste di restituzione. Quella della signora cresciuta in giudicato e “già integralmente saldata”. Non è invece stata domandata la restituzione dei sussidi direttamente all’assicuratore sociale contro le malattie dei due (allora) coniugi, siccome in base all’art. 65 LAMal è stato introdotto, solo con il 1 gennaio 2014, “un sistema standard di scambio delle informazioni tra Cantoni e assicuratori malattie, con relativo obbligo di versamento dell’importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori …Le prestazioni oggetto della decisione di restituzione 7 ottobre 2020 (per il) … periodo 1° ottobre 2011 ed il 31 agosto 2012, non sottostanno al suddetto sistema di pagamento della riduzione dei premi”.
Lo scritto è stato trasmesso all’assicurato per conoscenza il 21 luglio 2026 (doc. XV). Non sono state acquisite ulteriori prove.
considerato in diritto
in ordine
- 2.1.
- Come indicato, nelle more della procedura, l’amministrazione (a firma del caposervizio delle PC) ha trasmesso al Tribunale una nuova decisione relativa alla restituzione delle prestazioni complementari di cui il qui ricorrente avrebbe beneficiato nel periodo tra ottobre 2011 e fine agosto 2012, di tenore identico alla decisione emessa su reclamo il 7 marzo 2023 ed impugnata dall’assicurato. Il servizio PC della Cassa ha così agito alla luce delle perplessità sollevate in merito alla competenza dell’Ufficio prestazioni della Cassa in materia di restituzione. Nello scritto 3 luglio 2026 al Tribunale (doc. XI) con cui ha accompagnato la nuova decisione, l’amministrazione evidenzia di essere incorsa in un errore cui ha inteso porre rimedio tramite la nuova decisione che annulla e sostituisce, nelle intenzioni dell’amministrazione interessata,” la decisione su reclamo del 7 marzo 2023 … emanata dal SSus”. La Cassa PC si è fondata sull’art. 53 cpv. 3 LPGA che consente all’assicuratore sociale di riconsiderare una decisione od una decisione su opposizione, impugnate, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
In concreto occorre preliminarmente analizzare se l’agire dell’amministrazione sia tempestivo, come sostiene la Cassa che si fonda su una decisione (monocratica) emanata dal TAF il 14 gennaio 2011 (STAF C_3281/2010). In quel contesto un ricorrente in materia di AI aveva presentato un ricorso il 5 maggio 2010 e l’amministrazione interessata aveva postulato la reiezione del gravame con la sua risposta di causa del 29 settembre 2010, a fronte della replica domandata all’assicurato e trasmessa il 15 novembre 2010, in sede di duplica, la Cassa aveva trasmesso alla Corte una nuova decisione ed il TAF ha conseguentemente stralciato la procedura. Il TAF ha fatto riferimento alla giurisprudenza federale secondo cui:
" la notion de préavis doit être interprétée dans un sens large en ce sens que l'administration a encore la possibilité de révoquer sa décision si l'autorité de recours, après le dépôt de la réponse au recours, a décidé de procéder à un nouvel échange d'écriture.”
citando, peraltro in maniera erronea, giurisprudenza federale (la DTF 130 V 238 c. 4.2. inesistente, trattasi verosimilmente della DTF 130 V 138 c. 4.2.). Facendo riferimento allo scritto interlocutorio del Tribunale del 22 maggio 2026 (doc. VI) con cui il Giudice delegato ha interpellato le parti in merito ad aspetti relativi alla competenza a rendere la decisione impugnata da parte dell’UP-Ssus, l’amministrazione ritiene di avere agito tempestivamente e nel rispetto dell’art. 53 cpv. 3 LPGA.
Per l’art. 6 Lptca (Legge di procedura per le cause dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni):
" 1 L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato. 2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale. 3 Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, prevede che l'assicuratore possa riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo. Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve, in questi casi, entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237 ; Spira : "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23). La riconsiderazione pendente lite permette all'amministrazione, dunque, di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452). La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5. Ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2024, ad art. 53). L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1).
Nel Commento romando della LPGA (CR LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2025,) all’art. 53, n. 101 e seguenti, Margit Moser-Szeless/Jenny Castella evidenziano, con riferimento al momento entro il quale la nova decisione deve essere inoltrata alla Corte giudicante, che:
" Par préavis, il faut entendre le ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours. La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures. Passé ce moment, la décision de reconsidération a valeur de proposition au juge. … La possibilité pour l’assureur social de reconsidérer sa décision, alors qu’une procédure de recours a été initiée, constitue dans une certaine mesure une exception au principe de l’effet dévolutif du recours (au sens des art. 56 ss LPGA [art. 56 N 54 ss]), selon lequel le recours présenté dans les formes requises au tribunal a pour effet de lui transférer la compétence de statuer sur le rapport juridique faisant l’objet de la décision attaquée, l’administration perdant la maîtrise de l’objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Cette exception est fondée sur des motifs liés à l’économie de procédure ; il se justifie en effet de permettre à l’assureur social de revenir pendente lite sur sa décision, lorsque celle-ci se révèle erronée à la lecture de l’acte de recours. L’effet dévolutif ne s’oppose pas à ce que l’assureur social procède alors à des mesures d’instruction simples … La reconsidération pendente lite permet cependant d’abréger le litige et de donner rapidement satisfaction à la personne assurée lorsque l’assureur social se rend compte à temps, au vu de l’argumentation présentée dans le recours, qu’il a commis une erreur de fait ou de droit ou qu’il a mal apprécié un aspect du rapport juridique litigieux,"
Le autrici rammentano poi che:
" L’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision (ou décision sur opposition) contestée par la voie du recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours, conformément à ce que prévoit l’art. 58 al. 2 PA (applicable, comme l’al. 3, à la procédure en matière d’assurance sociale en vertu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA). … Lorsque la nouvelle décision est rendue au détriment de la personne assurée et entraîne une péjoration de sa situation, elle constitue une simple proposition à l’autorité de recours. … Selon la jurisprudence, la décision de reconsidération rendue pendente lite qui a valeur de simple proposition au tribunal, comme celle qui désavantage la personne assurée, est nulle. Est assimilée à une décision nulle, la décision pendente lite rendue postérieurement à l’échéance du délai de réponse188 ou celle rendue après que l’assureur social a déjà envoyé sa réponse à l’autorité de recours189. Ces propositions au juge, qui ne le lient pas et ne peuvent pas avoir l’effet d’un acquiescement190, ne rendent pas le recours sans objet : l’autorité judiciaire doit statuer sur les conclusions dont elle est saisie191.”
In questo senso si vedano in particolare le STFA P 7/02, c. 3.2, del 12.3.2004; SVR 2005 EL no 3 9; STFA P 66/01, c. 3, del 17.1.2003. Per quanto attiene invece l’invio della nuova decisione successivamente alla presentazione della risposta di causa, va fatto riferimento alle STF 8C_1/2011, c. 1.1, del 5.9.2011 con riferimento alle DTF 130 V 138, c. 4.2 et ATF 109 V 234, c. 2. In particolare, nella STF 130 V 138 c. 4.2 ,l’Alta Corte ha considerato (in applicazione della PA) che:
" Bei der Verwaltungsgerichtsbeschwerde handelt es sich unstreitig um ein devolutives Rechtsmittel … Nach dem Prinzip des Devolutiveffekts geht die Zuständigkeit zum Entscheid über eine angefochtene Verfügung grundsätzlich an die Beschwerdeinstanz über; mit der Rechtshängigkeit wird der Verwaltung mit andern Worten die Herrschaft über den Streitgegenstand, insbesondere auch in Bezug auf die tatsächlichen Verfügungs- und Entscheidungsgrundlagen, grundsätzlich entzogen (vgl. BGE 127 V 231 f. Erw. 2b/aa). Der Devolutiveffekt bewirkt zudem, dass der Entscheid der Beschwerdeinstanz prozessual die angefochtene Verfügung ersetzt und damit alleiniger Anfechtungsgegenstand für einen nachfolgenden Instanzenzug bildet (HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz 1807; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 190). Die Befugnis und Pflicht zur Rechtsverwirklichung im konkreten Fall geht im erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren nur innerhalb der durch die angefochtene Verfügung gezogenen Grenzen an das kantonale Gericht über (vgl. ZAK 1962 S. 486 f. Erw. 1). Nimmt die Rechtsmittelinstanz in der Folge eine (sachliche oder zeitliche) Ausdehnung des Streitgegenstandes vor, erstreckt sich der Devolutiveffekt im Falle einer beschwerdeweisen Weiterziehung an das Eidgenössische Versicherungsgericht auch auf diesen ausgedehnten Streitgegenstand; dies folgt bereits daraus, dass allein dem Richter der Entscheid darüber obliegt, ob die Voraussetzungen für eine Verfahrensausdehnung vorinstanzlich zu Recht bejaht wurden (vgl. BGE 125 V 415 Erw. 2a [mit Hinweisen] und Urteil vom 7. August 2000 [I 184/00] Erw. 2a). Solange diese - von Amtes wegen zu prüfende - Frage letztinstanzlich nicht geklärt worden ist, bleibt es der Verwaltung verwehrt, über den hängigen Prozessgegenstand verfügungsweise zu befinden. Dies muss - in Anlehnung an die Rechtsprechung zur Zulässigkeit einer (wiedererwägungsweisen) Neuverfügung lite pendente im Sinne von Art. 58 VwVG (BGE 127 V 232 f. Erw. 2b/bb mit Hinweisen; vgl. die Übersicht bei FRANZ SCHLAURI, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg.], Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, St. Gallen 2001, S. 176 ff.; siehe nunmehr auch Art. 53 Abs. 3 ATSG) - jedenfalls ab dem Zeitpunkt gelten, in welchem sich die Verwaltung letztinstanzlich hat vernehmen lassen. Die während der Rechtshängigkeit des letztinstanzlichen Verfahrens, nach Abschluss des Schriftenwechsels erlassene Verfügung des AWA vom 18. August 2003, mit welcher die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten - in materiellem Widerspruch zum angefochtenen vorinstanzlichen Entscheid - ab 17. November 2002 bejaht wird, verstösst gegen die dargelegten Grundsätze und ist daher nichtig (SVR 1999 AlV Nr. 21 S. 51; vgl. ferner auch BGE 109 V 234 [= Pra 1984 Nr. 142 S. 387]; DTA 1998 Nr. 35 S. 195), sodass über die Vermittlungsfähigkeit ab 3. September 2002 neu zu verfügen sein wird.“
- 2.2.
- Da quanto precede emerge come, in concreto, il gravame dell’11 aprile 2023 avverso la decisione emanata su reclamo da parte della Cassa ______ del 7 marzo 2023, trasmesso al Tribunale in seguito ad una decisione giudiziaria del 21 novembre 2025 (inc. 36.2025.50), ha visto l’amministrazione esprimersi ampiamente in una risposta di causa del 20 maggio 2026, dettagliata e specifica (riportata letteralmente per una buona parte nelle considerazioni di fatto). Il Giudice delegato ha formulato, il 22 maggio 2026, lo scritto destinato alle parti in cui ha sottoposto alle stesse il tema della competenza ad emettere decisioni quale quella impugnata da parte della Cassa ______. La resa di una decisione nuova, in reazione e successivamente a tale scritto, che conteneva una richiesta di una presa di posizione su di un aspetto specifico di natura procedurale, scritto destinato alle parti, non può essere qui recepito come una replica o la continuazione di uno scambio di allegati.
La nuova decisione non sostituisce quella precedentemente impugnata dall’assicurato. La proposta dell’amministrazione è tardiva, da un lato, e tesa esclusivamente a sanare un difetto procedurale a livello della competenza dell’autorità che ha emanato il provvedimento. La giurisprudenza citata dall’amministrazione (doc. XI pag. 2 con richiamo della STCA 38.2016.7 senza attinenza concreta con il caso di specie) non è d’utilità alla Cassa.
In concreto la decisione 2 luglio 2026 dell’amministrazione non può che costituire una proposta formulata all’autorità giudiziaria trattandosi, peraltro, di una decisione che conferma in maniera del tutto identica nelle motivazioni, quanto sancito con la decisione impugnata, limitandosi a correggere un errore procedurale commesso dall’amministrazione, ciò che costituisce una sostanziale situazione peggiorativa per l’assicurato.
Oggetto del litigio permane, conseguentemente, la decisione emessa su reclamo da parte della ______ del 7 marzo 2023.
nel merito
- 2.3.
- Oggetto del contendere è l’obbligo del signor RI1 di restituire alla Cassa (UP – Ssus), la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie che la Cassa PC ha versato, per il periodo corrente tra il 1° ottobre 2011 ed il 31 agosto 2012, a seguito del riconoscimento del diritto alle PC in favore della moglie signora ______, PC successivamente revocate. 2.4. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l’art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l’art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e per le persone invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto concerne le spese riconosciute, le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 LPC mentre l'art. 11 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite dell’AVS e dell’AI).
- 2.5.
- In base alla Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC), del 23 ottobre 2007 (RL851.200), e ciò analogamente al previgente testo legale in vigore, una domanda deve essere formulata, tramite l’Agenzia AVS competente, che accerti lo stato di famiglia e le condizioni del reddito e di sostanza del richiedente (art. 28 LALPC). La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, cui compete l’applicazione della LPC (art. 26 LALPC) può disporre dell’accesso ai dati fiscali del richiedente per accertare il diritto all’aiuto che è finanziato, in Ticino, oltre che dalla Confederazione e dal Cantone, anche dai Comuni (art. 31 LALPC).
Al fine di ottenere la prestazione, l’assicurato deve, in base all’art. 20 dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC qui di seguito), presentare una domanda tramite il modulo ufficiale di richiesta debitamente riempito, che, analogamente a quanto impone l’art. 67 cpv. 1 OAVS, Ordinanza della Legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, va inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG competente. Per il cpv. 2 dell’art. 20 OPC il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.
Il diritto alle PC è sottoposto a riesame periodico che ha per oggetto le condizioni economiche per beneficiare del diritto. In base all’art. 30 OPC gli organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari.
In base all’art. 24 OPC (Obbligo di informare), la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare, senza ritardo, all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto. In questo senso anche il tenore dell’art. 31 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) per cui l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
- 2.6.
- Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 cpv. 1 LPC, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA, Ordinanza della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali). Il capoverso 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA sono tenuti a restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente concessa o i suoi eredi. L'art. 3 cpv. 1 OPGA prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V 245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata). Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare, non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
- 2.7.
- Nel caso concreto la Cassa PC ha provveduto a revocare le decisioni in materia di PC con cui ha riconosciuto, alla signora ______, con beneficio parziale anche per l’allora marito per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 31 agosto 2012, la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie. Il ricorrente non discute il presupposto che ha indotto l’amministrazione a riesaminare le sue decisioni e neppure la realizzazione delle condizioni di un riesame del diritto alle PC concesse in favore della signora ______. La signora, secondo quanto indicato dalla Cassa, avrebbe omesso di indicare ai preposti il percepimento di una rendita versata dalla ______ (recte: avrebbe omesso di quantificare la rendita percepita notificando l’importo alla Cassa). D’avviso del Servizio PC ciò ha avuto un importante impatto sul diritto alle PC rispettivamente sulla loro quantificazione. La mancanza della signora ______ ha comportato, secondo l’amministrazione, il versamento di prestazioni indebite in favore della signora ______ per complessivi CHF 23'765 (doc. 4. Inc. 36.2025.50).
L’entità dell’importo, e le circostanze dell’errore in cui l’amministrazione si è trovata, sono tali da rendere manifestamente errate le decisioni di riconoscimento delle PC e tali da imporne una correzione mediante la decisione di una riconsiderazione dei provvedimenti che le hanno determinate. La decisione del 29 settembre 2020 appare conseguentemente corretta nel suo principio. Si annota qui che la Cassa non ha prodotto gli atti relativi alla concessione delle PC in favore della signora ______. Agli atti della procedura 36.2925,59 è consegnata unicamente la richiesta delle prestazioni PC sottoscritta dall’assicurata nel settembre 2011 e che vede la risposta alla domanda relativa al percepimento di rendite lasciata senza risposta.
- 2.8.
- Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine (annuo, ora triennale) di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 6.2.4, destinata a pubblicazione; DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 6.2.4, destinata a pubblicazione; DTF 150 V 305, consid. 6.2, DTF 148 V 217, consid. 5.1.1; DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo (ora triennale) di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558). In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza esposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta dei fatti all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (STF 9C_522/2021 del 29 giugno 2022 = SVR 2022 EL Nr. 14).
In DTF 150 V 305 il Tribunale federale ha stabilito che la prassi specifica dell’art. 25 cpv. 2 LPGA in base alla quale, in caso di richiesta di restituzione in seguito alla soppressione di una rendita, la crescita in giudicato della soppressione della rendita vale di regola come l'inizio della decorrenza del termine di perenzione relativo, è abbandonata. D'ora in poi, in conformità con la giurisprudenza di lunga data introdotta con la DTF 110 V 304, l'inizio della decorrenza del termine dovrà essere determinato sulla base delle circostanze concrete del singolo caso, in funzione della presa di conoscenza secondo l'attenzione dovuta e ragionevolmente esigibile (consid. 6).
- 2.9.
- Nel caso concreto il ricorrente non contesta specificatamente il fatto che la Cassa abbia agito nei tempi legali previsti ed applicabili (concentrando la sua attenzione sul termine assoluto del cpv. 2 dell’art. 25 LPGA). La circostanza non è comprovata, ma neppure smentita, da alcun concreto elemento prodotto agli atti. L’amministrazione non ha prodotto atti particolari relativi alla procedura relativa alla signora ______ e questo nonostante l’invito esplicitamente contenuto nella STCA 21 novembre 2025 inc. 36.2025.50 dove, nel dispositivo, si chiedeva all’amministrazione interessata di trasmettere alla Corte “il ricorso …in uno con le proprie osservazioni e l’intero incarto relativo all’obbligo restitutivo”. Nonostante tale richiesta, ribadita implicitamente nell’ordinanza del 22 maggio 2026 (doc. V) con cui la Cassa è stata invitata a volere produrre eventuali mezzi di prova in precedenza non notificati, l’amministrazione non ha prodotto elementi utili dell’incarto relativo alla restituzione imposta alla signor ______ ed al signor RI1. L’amministrazione è stata sufficientemente posta in condizione (ed invitata) a volere produrre quanto necessario e teso alla dimostrazione del suo buon diritto.
La Cassa ritiene di avere agito in maniera tempestiva quando ha chiesto, il 29 settembre 2020 alla signora ______ ed il 7 ottobre 2020 al signor RI1, la restituzione delle PC. La versione della Cassa non è stata contestata dal ricorrente su questo punto, con il rilievo comunque che egli non ha, apparentemente, mai avuto accesso a quegli atti. La prova del rispetto del termine annuale è fondata solo sulle dichiarazioni della stessa Cassa, nessun documento è stato prodotto. Non è noto a questa Corte il dies a quo della conoscenza sufficiente da parte della Cassa del percepimento da parte della signora ______ di una rendita versata dalla ______ nonché ella sua quantificazione, si sa unicamente che la signora ha indicato di percepire una rendita nel modulo sottoscritto 23 agosto 2019, questo – a dire della Cassa – senza ulteriore dettaglio. Alla luce di questi fatti non smentiti dal ricorrente, si deve qui ritenere, con la verosimiglianza preponderante, il rispetto del termine annuo dell’allora vigente art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA.
- 2.10.
- Per quanto gli atti prodotti dall’amministrazione permettano di ritenere, quindi, e più specificatamente sulla scorta della decisione 29 settembre 2020 della Cassa PC (doc. 4, inc. 36.2025.50), in occasione di una procedura di revisione del diritto alle PC della signora ______ la Cassa avrebbe avuto contezza dell’esistenza di una rendita versata alla signora ______ da parte della ______. Il percepimento di tale rendita non sarebbe mai stato dichiarato precedentemente all’amministrazione da parte dell’assicurata (circostanza che non può essere confermata in assenza della produzione degli atti), ciò che avrebbe condotto alla revoca delle PC ed alla richiesta di restituzione di quelle indebitamente versate nel corso degli anni (nella misura stabilita dalla decisione doc. 4 inc. 36.2025.50).
Con la decisione del 29 settembre 2020 intimata alla signora ______, la Cassa le ha imposto la restituzione di CHF 23'765. La decisione, consegnata agli atti della procedura 36.2025.50, determina temporalmente in maniera precisa il periodo oggetto della restituzione richiesta a seguito della scoperta del preteso illecito commesso dalla signora ______. Le prime prestazioni di cui è chiesta la restituzione sono quelle indebitamente ottenute partire dal 1° settembre 2012. Per quell’anno è chiesta una restituzione di CHF 980 composto da 4 versamenti di CHF 245. Alla beneficiaria dell’aiuto sociale il Servizio PC della Cassa non ha chiesto la restituzione di prestazioni del periodo anteriore, ossia quello corrente dal 1° ottobre 2011, ossia quello successivo all’arrivo in Ticino ed all’ottenimento delle PC, sino al 31 agosto 2012, ossia proprio il lasso temporale per cui è chiesta la restituzione al qui ricorrente. La decisione 29 settembre 2020 intimata alla signora ______ non prevede alcuna riserva relativa alla posizione dell’ex marito dell’assicurata. Non è riservata alcuna altra specifica decisione. Nulla. Nessuna decisione della Cassa UP – Ssus relativa alla signora ______, decisione di tenore analogo a quella intimata all’ex marito il 7 ottobre 2020, è prodotta agli atti. L’amministrazione, nel provvedimento 29 settembre 2020 intimato alla sola signora ______, sotto l’intestazione “conteggio” stabilisce l’obbligo restitutivo dell’assicurata e lo fa per il periodo a partire dal 1° settembre 2012. La decisione prevede poi che (punto 3) il premio della cassa malati “pagato direttamente al suo assicuratore malattia, verrà … richiesto in restituzione direttamente al suo assicuratore. Inoltre, dovrete attendervi un ricalcolo retroattivo dei premi da parte della vostra assicurazione malattia” (in merito si veda lo scritto doc XIII penultimo paragrafo!), e questo senza riserve o specifiche particolari riferite al periodo della RIPAM.
La decisione 29 settembre 2020 che impone la restituzione delle PC, che non è stata contestata da parte della signora ______ (per quanto indicato dalla Cassa), non contempla quindi nessuna richiesta di restituzione per il periodo qui d’interesse per il signor RI1, periodo corrente tra il 1° ottobre 2011 ed il 31 agosto 2012. Dal canto suo la decisione 7 ottobre 2020 tesa alla restituzione di PC intimata all’assicurato qui ricorrente (senza copia inviata alla ex moglie) prevede invece il citato periodo temporale ed ha il seguente tenore letterale:
" (…) il Servizio prestazioni complementari AVS/AI ci ha comunicato che nel suo caso non è più riconosciuta la prestazione complementare per il periodo 01.10.2011 - 31.08.2012. Conseguentemente, per tale periodo, viene a cadere anche il diritto alla riduzione del premio di cassa malati quale persona beneficiaria di prestazione complementare (Ripam PC). (…) Siamo quindi costretti a chiedere la restituzione di quanto nel frattempo versato indebitamente al suo assicuratore malattie a titolo di Ripam PC.
Il conteggio di seguito esposto specifica l'importo oggetto di restituzione.
RI1 - 756.6990.7938.32- ______ Ripam PC: dal 01.10.2011 al 31.12.2011 mesi 3 a fr. 360.40 fr.1'081.20 Ripam PC: dal 01.01.2012 al 31.08.2012 mesi 8 a fr. 360.40 fr. 2'883.20
Totale a nostro favore fr. 3’964.40 (…)” (doc. 5)
Da quanto precede emerge quindi che la decisione 29 settembre 2020 di restituzione delle PC assertivamente percepite indebitamente dalla signora ______, (considerata dalla Cassa autrice di una truffa in suo danno), non comprende il lasso temporale ritenuto invece a carico del qui ricorrente.
La Cassa PC, con la decisione 29 settembre 2020 emessa a carico della signora ______, ritiene quindi di non vantare un credito in restituzione di PC per il periodo da ottobre 2011 a fine agosto 2012, mentre, senza motivazione alcuna e in assenza di argomentazione come si dirà, la Cassa UP - Ssus pretende invece di vantare, per quel periodo, un credito di restituzione (solo) nei confronti dell’ex marito dell’autrice della pretesa truffa.
Nella propria risposta di causa l’amministrazione (Cassa UP - Ssus, doc. IV pag. 2 in medio) rileva (senza produrre comunque documento alcuno a sostegno) che la richiesta di restituzione del 7 ottobre 2020 sarebbe stata formulata nei confronti di “entrambi i coniugi a titolo di PC indebitamente percepita” ma agli atti è prodotta unicamente la copia relativa all’assicurato ricorrente, che non richiama analoga decisione emessa sei confronti della signora ______. Non è quindi dato a sapere se effettivamente una decisione di analogo tenore a quella del 7 ottobre 2020 intimata al signor RI1, sia stata emessa dalla Cassa UP - Ssus nei confronti della signora ______. L’amministrazione non ha consegnato all’inserto documenti relativi a quanto essa ha esatto dalla signora ______, quanto da essa soluto e quando.
Quanto allegato nella risposta di causa (e riportato nel paragrafo precedente) è apparentemente poi contraddetto dallo scritto 20 luglio 2026 (doc. XIII) della Cassa (a firma dell’UP – Ssus e del Servizio PC), secondo cui: “si conferma che la decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata notificata direttamente agli assicurati, in data 29 settembre 2020 alla signora ______ (cresciuta in giudicato e già interamente saldata) e il 7 ottobre 2020 al signor RI1”. Ciò conferma che alla signora ______ è pervenuta unicamente la decisione 29 settembre 2020 (doc. 4 inc. 36.2025.50) ed al signor RI1 solo la decisione 7 ottobre 2020 esposta in precedenza.
Ne discende che la domanda all’ex marito dell’assicurata di rimborsare PC per un periodo per il quale alla signora ______ (ritenuta autrice di una truffa in danno della Cassa) nulla è domandato, non è ammissibile. Se il periodo corrente dall’ottobre 2011 all’agosto 2012 è indifferente (per la Cassa) e non comporta un obbligo di restituzione per la signora ______, non si vede la ragione per cui l’ex marito, che non ha domandato PC e (fino a prova del contrario) non ha ingannato astutamente i funzionari della Cassa in merito al percepimento della rendita della ______, debba essere chiamato al pagamento. Il fatto che la decisione 29 settembre 2020 emessa a carico della signora ______ dalla Cassa Servizio PC, che ha il compito di accertare periodi ed importi di PC percepite indebitamente, non contempli pretese per quanto versato e ricevuto dalla signora ______ tra ottobre 2011 e agosto 2012, deve indurre a ritenere che la Cassa ha considerato il credito per quel periodo non esigibile. In questa costellazione la pretesa non può essere fatta valere quindi nei confronti del qui ricorrente.
L’amministrazione, nella decisione 29 settembre 2020, suddivide le richieste di restituzione nei confronti della signora ______ nei periodi anteriore al 1 settembre 2012 (per il quale nulla è domandato) e posteriore a tale data (suddiviso in 13 segmenti temporali). Ne conclude per il sussistere di un credito di CHF 23'765. La decisione 29 settembre 2020 (destinata alla sola signora ______) non si riflette nella decisione 7 ottobre 2020 (destinata al solo signor RI1). Se fosse stata intenzione della Cassa (Up – Suss e Servizio PC) splittare sui due assicurati i periodi, caricando sull’ex marito il periodo sino a fine agosto 2012 e alla ex moglie il resto, i due provvedimenti ne avrebbero dato atto ed avrebbero indicato tale intenzione (e, soprattutto, le ragioni della stessa, non essendo evidenti!).
- 2.11.
- Come indicato nello scritto 8 luglio 2026 del TCA alla Cassa (servizi UP - Ssus e PC), in base all’49 LCAMal le “riduzioni dei premi indebitamente percepite devono essere restituite dal beneficiario all’assicuratore presso il quale egli è affiliato, oppure all’amministrazione cantonale nel caso di pagamenti diretti all’assicurato giusta la presente legge”. Dagli atti non risulta che la riduzione del premio per il periodo da ottobre 2011 a fine agosto 2012 abbia fatto oggetto di pagamento diretto al signor RI1 od alla moglie da parte dell’amministrazione cantonale. Il versamento è avvenuto nelle mani dell’assicuratore e la decisione 29 settembre 2020 (doc. 5; inc. 36.2025.50) a pagina 2 prevede specificatamente che “il premio … pagato direttamente al suo assicuratore malattia verrà, secondo le disposizioni della legge … sull’assicurazione malattie e per prestazioni complementari … richiesto in restituzione direttamente al suo assicuratore. Inoltre, dovrete attendervi un ricalcolo retroattivo dei premi da parte della vostra assicurazione malattie”. Ciò non è avvenuto.
La restituzione delle riduzioni dei premi è regolata nella Sezione III del Capitolo V relativo alle disposizioni comuni della LCAMal, intitolata “restituzione e condono”. L’art. 49 LCAMal stabilisce che la restituzione delle riduzioni dei premi indebitamente percepite avvenga in capo al beneficiario che paga all’assicuratore cui è (era) affiliato. L’assicurato deve, cioè, pagare i premi alla sua cassa malati a seguito della revoca della RIPAM che comporta il rimborso da parte dell’assicuratore malattie degli importi ricevuti dal Cantone. Questo ad esclusione dei pagamenti diretti, “oppure all’amministrazione cantonale … nei casi di perdita della PC AVS/AI”. Per quanto attiene il premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie pagato dalle PC lo stesso (conformemente all’art. 3 cpv. 1 e 2 LA LPC) è versato dalla Cassa direttamente all’assicuratore malattie. Con riferimento alla STCA 36.2026.3 del 23 aprile 2026 ed alla STF 9C_5/2008, K 113/2006, ed in particolare alla STF 9C_291/2019 consid. 5.2.:
" il Tribunale federale ha già avuto l'occasione di osservare come, in caso di versamento del sussidio direttamente all'assicuratore malattia, il cantone si sostituisce all'assicurato per quanto riguarda il pagamento dei premi. Se tuttavia l'assicurato non beneficia più della riduzione del premio, egli è tenuto a pagare direttamente all'assicuratore malattia l'importo dei premi. Inversamente, l'assicuratore malattia ha il diritto / dovere di riscuotere il pagamento dei premi (sentenza 9C_5/2008 del 13 febbraio 2008 consid. 1.4 con i riferimenti, v. anche GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2a ed. 2018, n. 5 ad art. 65 LAMal e SZS 2003 pag. 545).“,
ed ancora, specificatamente in quel caso l’Alta Corte aveva rilevato che:
" la riduzione, rispettivamente la completa presa a carico, del premio è stata riconosciuta nell'ambito del diritto alle prestazioni complementari (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC), la soluzione non può essere diversa. Il sussidio è stato versato direttamente a ______. Venendo a mancare il diritto alla riduzione del premio, soppresso con effetto retroattivo, all'assicuratore malattia deve essere di nuovo riconosciuta la legittimazione per richiedere il versamento del premio. In altre parole, si ristabilisce la situazione anteriore al riconoscimento (poi revocato) del sussidio in base alle prestazioni complementari. L'assicurato resta pertanto debitore del premio di cassa malati, i cui importi sono da ricalcolare senza tenere conto della mancata riduzione.”
In concreto ciò non è avvenuto. I due servizi della Cassa interessati, nello scritto doc. XIII del 20 luglio 2026, rammentano che, nel caso dei signori ______/RI1 “nessuna domanda di restituzione è stata … formulata ai rispettivi assicuratori” evidenziando come il “sistema standard di scambio delle informazioni tra i Cantoni e assicuratori malattie, con relativo obbligo di versamento dell’importo per la riduzione del premio direttamente agli assicuratori è … in vigore dal 1° gennaio 2014”. I due servizi della Cassa hanno quindi ritenuto che, il periodo qui d’interesse (ottobre 2011 a fine agosto 2012) fosse escluso da tale procedere. La data di entrata in vigore di detto sistema standard non è però d’aiuto per comprendere le ragioni per cui le PC del 2011 (da ottobre) sino a fine agosto 2012 siano state domandate dall’UP - Ssus della Cassa al signor RI1 mentre, per quel che appare dagli atti, il resto delle PC (costituite sempre apparentemente da RIPAM), a partire dal1 settembre 2012 è stata chiesta in restituzione alla sola signora ______ da parte della Cassa PC (e non dall’UP Up – Suss).
- 2.12.
- Come indicato, confrontata con questi aspetti problematici, la Cassa PC ha emesso, nelle more della procedura, una nuova decisione (resa su opposizione), di tenore identico a quella emanata dalla Cassa UP – Ssus su reclamo e questo al fine di rettificare un errore di competenza. La Cassa UP – Ssus, che ha richiesto la restituzione delle PC concesse nella forma della RIPAM, appare incompetente in materia, ossia non disponeva della competenza per emanare la decisione su reclamo qui impugnata. Tale incompetenza è stata ammessa dai due servizi della Cassa qui interessati.
Il Servizio PC dell’amministrazione, pronunciata la decadenza rispettivamente la rilevante modifica del diritto alle PC della signora ______, avrebbe dovuto non solo domandare alla medesima quanto richiesto con la decisione 29 settembre 2020 (doc.4 inc. 36.2025.50) ma aveva la competenza per domandare all’ex marito il rimborso (semmai) dell’importo di CHF 3'964,40 qui in discussione. Ciò non è avvenuto.
Il servizio PC della Cassa, per quanto dimostrano gli atti, ha imposto unicamente alla signora ______ una restituzione che non comprende però il periodo qui in discussione. Un altro Ufficio, l’UP Up – Suss, senza disporre della necessaria competenza, ha domandato invece al signor RI1 la retrocessione di PC che non sono invece domandate alla signora ______. Il procedere dell’amministrazione è errato e contraddittorio. La decisione qui impugnata, emanata dall’UP Up – Suss, emana da autorità incompetente ed è in contraddizione con la decisione del competente Servizio PC emessa nei confronti della già beneficiaria della PC signora ______.
- 2.13.
- Non solo, per quanto indica la decisione 7 ottobre 2020 (doc. 5) il Servizio PC della Cassa “… ha comunicato” (al Servizio UP - Ssus) “che nel suo caso non è più riconosciuta la prestazione complementare … per il periodo 01.10.2011 – 31.08.2012” venendo così a cadere “anche il diritto alla Ripam PC”. L’Ufficio prestazioni non indica al destinatario le ragioni per cui sussista una sua competenza (e non invece una competenza del Servizio PC). Questa comunicazione è imprecisa, carente ed incompleta nel suo contenuto e nella motivazione. La decisione di restituzione del 29 settembre 2020 notificata alla signora ______ non è stata intimata al qui ricorrente che ha unicamente ricevuto il provvedimento del 7 ottobre 2020. Egli non è stato posto a conoscenza delle ragioni della revoca delle PC alla ex moglie, non ha avuto cognizione dei calcoli eseguiti dall’amministrazione per revocare le PC a suo tempo concesse, delle basi di calcolo ritenute, degli accertamenti svolti in merito alla rendita versata alla signora ______ da parte della ______ di cui gli atti prodotti dall’amministrazione nulla dicono (la Cassa PC rispettivamente l’Ufficio prestazioni non hanno prodotto agli atti di causa la procedura di revisione del diritto alle PC della ex moglie del ricorrente e nessun documento utile nonostante – come indicato – l’invito a provvedere in merito formulato con la sentenza 21 novembre 2025 rispettivamente l’invito di cui al doc. V del 22 maggio 2026).
Non si comprende, in concreto, come la Cassa possa domandare al signor RI1 la restituzione di prestazioni complementari che non sono neppure richieste alla postulante le PC (doc. 4, inc. 36.2025.50). Il periodo corrente tra il 1° ottobre 2011 ed il 31 agosto 2012 non è oggetto della decisione di restituzione di prestazioni 29 settembre 2020 trasmessa alla signora ______, o meglio la restituzione per questo periodo non è domandata ed è quindi pari a CHF 0.
La decisione di restituzione 7 ottobre 2020 intimata al signor RI1 non è accompagnata da alcun foglio di calcolo da cui si desuma come l’amministrazione abbia determinato il diritto alle PC della signora ______ e l’obbligo di restituzione, non indica la ragione per cui il ricalcolo sarebbe intervenuto. La decisione viola gravemente il diritto di essere sentito dell’assicurato qui ricorrente siccome gravemente lacunosa nella sua motivazione. La decisione sembra dare per scontato che il signor RI1, nell’ottobre 2020, dovesse essere a conoscenza di procedure della Cassa PC, di revoche dei diritti alle PC della ex moglie e di modalità di determinazione del diritto alle PC. Alla medesima, comunque, l’assicurato si è opposto con uno scritto (doc. 4, inc. 36.2025.50) che mostra l’incomprensione per la situazione: “non … (ho) … mai percepito … prestazioni per gli anni 2011 e 2012 … ho richiesto prestazioni … nel corso del 2019 … nel 2011 e 2012 ero ancora sposato con … ______ … al beneficio di una rendita dell’AI … la mia ex moglie ha chiesto ed ottenuto delle prestazioni complementari … mai erogate a mio favore”. La decisione emessa su reclamo dall’Ufficio prestazioni della Cassa (poi sostituita dalla decisione di uguale tenore della Cassa PC emessa su opposizione, doc. XI/1) non è molto più chiara. Indica sommariamente le ragioni per le quali le PC in favore della signora ______ sono state revocate (l’ottenimento di una rendita dalla ______), ma non precisa e specifica i calcoli che determinano da un lato il diritto alle PC e, dall’altro, l’obbligo restitutivo. In assenza di questi calcoli la comprensione della decisione non appare possibile. L’assenza di fogli di calcolo verificabili e contestabili con cognizione di causa appare lacuna che non può essere colmata neppure con una partecipazione attiva dell’assicurato alla procedura giudiziaria siccome la Cassa, in questa sede, non ha prodotto quanto necessario.
La decisione impugnata non informa il destinatario sulle ragioni per cui alla signora ______, apparentemente almeno, non è stata chiesta la restituzione delle PC beneficiate nel periodo corrente dal 1° ottobre 2011 sino al 31 agosto 2012 (in questo senso la decisione 29 settembre 2020), non indica i motivi di questa apparente rinuncia, neppure spiega le ragioni invece per le quali questi importi di PC sono pretesi solo dal signor RI1. Queste gravi lacune non sono sanate da quanto esposto dalla Cassa ai punti 4.1. e 4.2. della decisione qui impugnata, dove l’amministrazione, senza adeguate premesse comunque, spiega che la signora ______ – aiutata dal signor RI1 – ha chiesto nel 2011 le PC, “omettendo di informare che quest’ultima percepiva una rendita dalla ______, in tal modo i coniugi hanno potuto ottenere indebitamente delle prestazioni sociali e meglio la riduzione del premio”. La decisione rileva che la riduzione del premio attraverso le PC è andata al beneficio dei due coniugi e che l’agire sarebbe costituivo del reato di truffa (art. 146 CP) in modo che il termine di prescrizione è di 15 anni.
Si ribadisce che in nessun passaggio la decisione del 7 ottobre 2020 e neppure in quella emessa su reclamo (ripresa nella decisione del 2 luglio 2026, doc. XI/1) sono precisati i motivi per cui le prestazioni complementari apparentemente versate nel periodo dal 1° ottobre 2011 alla fine di agosto 2012, non siano state richieste in restituzione alla signora ______, e le ragioni per cui sono, invece, sono domandate al signor RI1.
- 2.14.
- In queste condizioni la decisione impugnata emessa su reclamo (rispettivamente la decisione emanata su opposizione dalla Cassa PC), che confermano la decisione formale del 7 ottobre 2020, non possono essere confermate in questa sede. La decisione impugnata in questa sede è viziata da difetti gravi e tali che non permettono di confermarla in questa sede. La giurisprudenza federale rammenta che la nullità assoluta di una decisione, che può essere invocata in ogni tempo ma che deve pure essere rilevata d’ufficio, colpisce solo le decisioni affette dai vizi più gravi, manifesti e, comunque, facilmente evidenziabili, ciò purché tale constatazione di nullità non ponga seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 116 Ia 215, STF 9C_333/2007 consid. 2.1). L’Alta Corte, non diversamente dalle Corti e le altre autorità di ricorso, non possono di principio constatare la nullità di una decisione se non quando siano adite mediante un ricorso di per sé ricevibile e nel cui merito possano entrare (in questo senso, in ambito fiscale, la DTF 150 II 120). La nullità assoluta delle decisioni, salvo casi espressamente previsti dalla legge, va ammessa con prudenza. L’Alta Corte, nella STF 9C_333/2007 consid. 2.1. ha precisato che: “il ne faut l'admettre qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire … Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure, tels que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, sont en revanche des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; 130 III 430 consid. 3.3 p. 434; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363; 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 118 Ia 336 consid. 2a p. 340; 116 Ia 215 consid. 2c p. 219) … Le cas d'un acte administratif illégal obéit à la règle générale de l'annulabilité dès lors que la plupart des décisions viciées le sont par leur contenu, que reconnaître la nullité autrement que dans des cas tout à fait exceptionnels conduirait à une trop grande insécurité et que le développement de la juridiction administrative offrant aux administrés suffisamment de possibilités de contrôle sur le contenu des décisions, on peut attendre d'eux qu'ils fassent preuve de diligence et réagissent en temps utile”.
Se, in concreto, la decisione impugnata non adempie ancora i presupposti giurisprudenziali evidenziati, non di meno la stessa deve essere annullata per i gravi vizi evidenziati e per le gravi carenze nel suo contenuto. Il provvedimento qui impugnato, identico a quello del 2 luglio 2026 (doc. XI/1), è carente e non rispetta il diritto di essere sentito del ricorrente.
L’obbligo di motivazione è, infatti, parte del diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti.
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 141 V 557, consid. 3.2.1; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai considerandi della decisione (DTF 141 V 557 consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2) una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1): una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In base alla giurisprudenza federale (DTF 142 III 433 c. 4.3.2.) va ancora evidenziato che:
" Die aus dem verfassungsmäßigen Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) fließende Verpflichtung der Behörde, ihren Entscheid zu begründen, verlangt nicht, dass diese sich mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt; vielmehr genügt es, wenn der Entscheid gegebenenfalls sachgerecht angefochten werden kann (BGE 136 I 184 E. 2.2.1 S. 188; BGE 134 I 83 E. 4.1 S. 88; BGE 133 III 439 E. 3.3 S. 445; je mit Hinweisen). Die Begründung muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht hat leiten lassen und auf die es seinen Entscheid stützt (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; BGE 139 V 496 E. 5.1 S. 504; BGE 138 I 232 E. 5.1 S. 237; je mit Hinweisen).“
Nella STF 9C_469/2011 l‘Alta Corte ha ricordato che:
" ll diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento del provvedimento, di rendersi conto della sua portata e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza. Ciò non significa tuttavia che l'autorità è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa si può infatti occupare delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, e meglio atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 16, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c pag. 372; 122 IV 8 consid. 2c pag. 14).”
- 2.15.
- Nel caso all’esame, come evidenziato in precedenza, la decisione formale dell’amministrazione, comunque non oggetto della contestazione siccome sostituita dalla decisione emanata su reclamo (ribadita con l’identica decisione resa su opposizione della Cassa PC), viola gravemente il diritto di essere sentito dell’assicurato, sul cui capo è caduta come “un fulmine a ciel sereno”. La decisione evoca il fatto che ______, ex moglie del ricorrente, avrebbe taciuto ai preposti funzionari della Cassa PC il percepimento di una rendita dalla ______, ciò nelle procedure per l’ottenimento di PC in Ticino. La decisione non spiega quale rendita sarebbe stata percepita dalla signora ______, per quale ragione era versata, gli importi di questo versamento, l’incidenza di questi importi sulla determinazione del diritto alle PC della signora ______ e questo, con specifico riferimento al beneficio che il qui ricorrente avrebbe tratto mediante il pagamento del premio per il periodo ottobre 2011 – agosto 2012. Non spiega poi, la decisione contestata, cosa sia stato richiesto di restituire alla signora ______, quali importi specifici per quali precisi periodi, non indica se per i mesi appena evocati alla signora sia stata domandata la restituzione di tutte le PC percepite, comprese anche quelle riferibili al marito, se queste PC siano state tutte rimborsate e quando. Soprattutto la decisione non è accompagnata dai calcoli necessari, non riporta la tabella di pagina 3 della decisione 29 settembre 2020 relativa alla signora ______ emessa dalla Cassa PC, non indica la ragione per la quale la signora ______ non sia chiamata a rimborsare le PC da ottobre 2011 ad agosto 2012 come si potrebbe dedurre dalla decisione 29 settembre 2020 pagina 3, conteggio sub. 2. Non spiega da ultimo la ragione per la quale, anche se fosse ammesso che la signora ______ ha adempiuto con il suo comportamento gi estremi del reato di truffa, il signor RI1 debba essere chiamato a rispondere in base ai termini della prescrizione penale che non ritiene a lui opponibili.
Queste lacune sono tali e tante che non possono non imporre l’annullamento della decisione impugnata, ciò a maggior ragione se di considera che l’amministrazione non ha prodotto (nonostante la richiesta del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contenuta nel dispositivo della STCA 21 novembre 2025 inc. 36.2025.50 ed ancora nel doc. V del 22 maggio 2026) alcun utile documento, nessun atto relativo alla procedura avviata nei confronti della signora ______ e tesa alla determinazione del diritto alle PC dopo scoperta della rendita versata dalla ______, nessun atto relativo all’incasso delle PC illecitamente ottenute dalla signora, insomma nulla di utile. In effetti gli atti dell’incarto 36.2026.26 contemplano il gravame “Richiesta di annullamento e condono” dell’11 aprile 2023 e copia della decisione emessa su reclamo del 7 marzo 2023, con la relativa busta d’invio, una mail del signor RI1 alla signora ______ della Cassa UP - Ssus, una copia del reclamo 3 novembre 2023 dell’assicurato e copia della decisione formale 7 ottobre 2020 della Cassa UP - Ssus.
- 2.16.
- Alla luce di quanto precede il ricorso deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame, che vede vincente il ricorrente, non sono prelavate tasse e spese, che permangono a carico dello Stato e, in assenzo del patrocinio, non sono attribuite ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
- 1.
- Il ricorso è accolto. Di conseguenza: 1.1. La decisione emessa su reclamo il 7 marzo 2023 dalla Cassa Cantonale AVS AI IPG, Ufficio Prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia, è annullata.
- 2.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono attribuite ripetibili.
- 3.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti