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Tribunale cantonale delle assicurazioni TI, 38.2026.26

31. August 2026 · Italienisch

Sospens. 12 gg. x mancate ricerche nei 3 mesi prima dell'iscrizione AD. A. (1968) avrebbe dovouto compiere valide ricerche nonostante età. Nella commisurazione della sanzione tenere conto della situazione specifica del ric.: età, sempre svolto lavori pesanti e diffic. linguist. Sosp. ridotta 8 gg

Tribunale cantonale delle assicurazioni TI · 38.2026.26 · Italienisch

Raccomandata

Incarto n. 38.2026.26

rs Lugano 31 agosto 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2026 di

RI1, ______

contro

la decisione su opposizione del 10 aprile 2026 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, 6903 Lugano

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1.
Con decisione su opposizione del 10 aprile 2026 l’Ufficio regionale di collocamento di ______ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 26 marzo 2026 (cfr. doc. 121) con il quale aveva sospeso RI1, annunciatosi per il collocamento con effetto dal 30 gennaio 2026, per dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione.

Al riguardo è stato rilevato:

" (…) 3. Nel caso concreto l’assicurato per il periodo 01.11.2025 -29.01.2026 non ha documentato ricerche di lavoro. L'assicurato nell'opposizione riferisce: "Infatti, come già indicatovi nella mia giustificazione del 13 febbraio scorso, le ricerche di lavoro le faccio esclusivamente di persona in quanto non sono in grado di redigere una lettera di candidatura e non ho nemmeno a disposizione un computer o una macchina da scrivere. E scrivere a mano è ancora più difficoltoso per me. Dalle ricerche di lavoro fatte finora potete constatare quanto sopra esposto. Durante la mia ultima attività lavorativa ero impegnato tutto il giorno in cantiere a ______; capirete pertanto che era impossibile per me fare le ricerche di lavoro in quanto uscivo presto la mattina per andare al lavoro e rientravo tardi la sera." Dagli atti a nostra disposizione risulta che il signor RI1 si è iscritto a più riprese presso l'URC (negli anni 2007, 2009, 2011, 2012 e 2025). Nel corso dell'ultima iscrizione nel 2025 ha ricevuto una richiesta di giustificazione per ricerche di lavoro mancanti per il periodo precedente la disoccupazione ed è stata accolta unicamente poiché non aveva diritto alle indennità di disoccupazione. Visto e considerato quanto sopracitato riteniamo che l’assicurato sia adeguatamente informato in merito agli obblighi previsti in merito alle ricerche di lavoro nel periodo precedente la disoccupazione. Avrebbe dovuto organizzarsi e trovare il modo per iniziare a svolgere ricerche di lavoro con anticipo in qualsiasi attività fattibile al fine di intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare la disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI). In conclusione l'Ufficio Regionale di Collocamento di ______ decide che le argomentazioni dell'assicurato a sostegno della richiesta di revisione della sanzione non possono essere accettate poiché non ha svolto ricerche di lavoro come previsto dai disposti di legge sopracitati. È stata applicata la sanzione minima considerando la Direttiva LADI D79 cfr.1B che prevede una sanzione tra 12 e 18 giorni per ricerche mancanti nei 3 mesi precedenti l'iscrizione in disoccupazione." (Doc. A).

1.2.
Contro la decisione su opposizione del 10 aprile 2026 l’assicurato, il 24 aprile 2026, ha inoltrato il seguente tempestivo ricorso al TCA:

" (…) non potendo fare le ricerche personalmente in quanto occupato da mattina a sera in cantiere, non ho altra possibilità di farle, avendo grossi problemi a scrivere e non avendo nemmeno i mezzi per farlo. Non dico che non avrei dovuto essere sanzionato, ma secondo me i funzionari dell'URC non hanno tenuto conto delle mie circostanze personali: sono di lingua madre portoghese e ho seri problemi a scrivere, specialmente in lingua italiana. E, come già detto, lavorando tutto il giorno in cantiere non ho avuto la possibilità di fare le ricerche di persona. In conclusione mi sembra che la sanzione di 12 giorni non tenga in considerazione quanto sopra esposto; secondo me la stessa non avrebbe dovuto eccedere i 3 giorni. (…)" (Doc. I) 1.3. L’URC, con risposta del 5 maggio 2026, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare:

" (…) Segnaliamo inoltre che nel rapporto (confidenziale) di revisione del 23.07.2025 svolto dalla SECO in merito all'URC di ______ (TID10) è stato indicato quanto segue: "[...] Conformemente a quanto indicato nelle sue prese di posizione, l'URC di ______ applica una Direttiva interna della Sezione del lavoro (n°481) - confermata dalla giurisprudenza cantonale del Tribunale delle assicurazioni (TCA) - che prevede che per i lavoratori anziani (maggiori difficoltà oggettive nella ricerca d'impiego) la durata di una sospensione è fissata tenendo conto della seguente regola pratica: 1. determinazione della durata della sospensione secondo le normali regole 2. riduzione della durata - di 1/3 per assicurati con più di 55 anni - di 1/2 per assicurati con più di 60 anni. L'URC indica, inoltre, che il TCA ha confermato questa prassi nella recente sentenza 38.2023.31 del 15 settembre 2023 (consid. 2.5. e 2.10).[...] Tuttavia, l'età dell'assicurato non costituisce, di per sé, una circostanza attenuante idonea a giustificare un discostamento dalla tabella delle sospensioni. Il servizio cantonale deve chiarire in che misura l'età dell'assicurato abbia concretamente rappresentato un ostacolo a un impegno più intenso nella ricerca di un impiego. [...] Pertanto, chiediamo all'URC di adeguare la propria prassi, attenendosi al quadro sanzionatorio stabilito dalla SECO, in particolare alla tabella delle sospensioni prevista nella direttiva LADI ID, numero marginale D79. L’applicazione di direttive interne che prevedono riduzioni sistematiche non è ammissibile in assenza di una motivazione puntuale e fondata caso per caso.” L’URC ha pertanto adeguato i parametri sanzionatori in ottemperanza al rapporto di revisione SECO sopracitato. (…)" (Doc. III).

1.4.
Il ricorrente si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie il 13 maggio 2026 (cfr. doc. V).
1.5.
Il doc. V è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

2.1.
Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo 1° novembre 2025 – 29 gennaio 2026.
2.2.
Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_753/2024 del 1° settembre 2025 consid. 3.1., pubblicata in DLA 2025 Nr. 14 pag. 379 e parzialmente in DTF 152 V 60; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.3.
Per stabilire se un assicurato si sia sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_753/2024 del 1° settembre 2025 consid. 3.1., pubblicata in DLA 2025 Nr. 14 pag. 379 e in DTF 152 V 60; STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…) 3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 OADI; cfr. STF 8C_483/2025 dell’11 dicembre 2025; STF 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87). Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118). L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto. Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4.
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI). Come visto, la durata della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence". Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5.
Nella concreta evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’URC ha constatato che il ricorrente, contestualmente al suo annuncio per il collocamento a partire dal 30 gennaio 2026 - ossia successivo alla scadenza, il 19 gennaio 2026, del contratto di missione temporaneo tramite ______ -, non aveva comprovato lo svolgimento di alcuna ricerca di lavoro nel periodo 1° novembre 2025 – 29 gennaio 2026 (cfr. doc. 3; 4; 5; 125).

La consulente del personale, il 13 febbraio 2026, gli ha, di conseguenza, inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 25 febbraio 2026, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni. La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 125).

L’insorgente, il 13 febbraio 2026 stesso, ha risposto:

" (…) vi comunico che durante la mia ultima attività lavorativa, ero impegnato dalla mattina presto fino a sera tardi e non avevo la possibilità di cercare altre occupazioni. Infatti, non essendo in grado di redigere delle lettere di candidatura e non avendo a disposizione un computer, le mie ricerche di lavoro le faccio di persona, incontrando direttamente e parlando con le persone. Pertanto non avevo proprio il tempo materiale per effettuare delle ricerche. (…)" (Doc. 123)

Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione formale del 26 marzo 2026, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo 1° novembre 2025 – 29 gennaio 2026 precedenti l’iscrizione in disoccupazione a partire dal 30 gennaio 2026 (cfr. doc. 121; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 10 aprile 2026 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.6.
Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte osserva, innanzitutto, che a ragione l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione nel periodo 1° novembre 2025 - 29 gennaio 2026 (cfr. consid. 2.5.), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti la data a partire dalla quale ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ossia il 30 gennaio 2026.

In effetti in caso di contratti di durata determinata, rispettivamente di inattività lavorativa precedentemente all’annuncio per il collocamento vanno valutate le ricerche di lavoro effettuate negli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione (cfr. consid. 2.2. in fine; STF 8C_854/2015 del 15 luglio 2016 consid. 4; STCA 38.2019. 15 del 18 giugno 2019 consid. 2.7.; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015).

Il ricorrente, nell’arco di tempo da novembre 2025 a fine gennaio 2026, allorché era al beneficio di contratti di missione di durata determinata, di al massimo tre mesi quello del 5 novembre 2025 e di al massimo quattordici giorni quello dell’8 gennaio 2026 (cfr. doc. 3-4), era così tenuto a svolgere delle valide ricerche di impiego dal profilo quantitativo e qualitativo.

L’assicurato, per contro, in relazione al periodo in questione non ha documentato alcuna ricerca di lavoro.

Per quanto attiene alla censura secondo cui l’insorgente, essendo stato impegnato da mattina a sera con l’attività lavorativa in cantiere e pure il sabato mattina quale operaio presso il Comune di ______, non avrebbe avuto sufficiente tempo per intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione (cfr. doc. I; V; 123; 25; 27), va rilevato che se è vero che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, nel caso in cui il contratto sia disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2006.63 del 30 novembre 2006 consid. 2.8.; STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000), è altrettanto vero che il tempo occorrente per cercare un altro impiego deve essere accordato anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 2.11.; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2016.34 del 15 febbraio 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; P. Dietschy-Martenet, Commentaire romand Code des obligations I, "Du contrat de travail", 3° edizione, 2021 ad art. 329 n. 11; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

Inoltre, riguardo all’asserzione dell’assicurato secondo cui “è vero che dovrei conoscere le regole, ma in precedenza ero stato in disoccupazione tanti anni fa, nel 2012 (…)” (cfr. doc. V), il TCA si limita a osservare che il Tribunale federale ha stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, d’altronde, come già evidenziato, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Il ricorrente, del resto, dopo il 2012, si è annunciato per il collocamento a fine settembre 2025 (cfr. doc. 51-54). In quell’occasione, più specificatamente il 1° ottobre 2025, l’URC gli ha trasmesso una Richiesta di giustificazione da cui emerge:

" (…) Dagli atti a nostra disposizione risulta che lei aveva un contratto a termine di durata superiore/uguale a tre mesi, contratto con inizio il 11.06.2025 con validità massima di 3 mesi e che durante il periodo precedente l’annuncio all’URC non ha fornito alcuna prova di ricerca di una nuova occupazione. Vengono controllati mesi di luglio, agosto e settembre 2025. Giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, tale comportamento può portare ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione. (…)” (Doc. 131).

L’assicurato, il 7 ottobre 2025, ha risposto di non avere compiuto altre ricerche di lavoro oltre a quelle consegnate, in quanto dopo la fine del rapporto di lavoro, il 7 settembre 2025, con il Comune di ______, ______ gli avrebbe promesso di assumerlo avendo bisogno in quel periodo. Egli ha precisato di avere poi deciso di iscriversi in disoccupazione, poiché i giorni e le settimane passavano, senza che si concretizzasse alcunché in relazione all’impiego proposto (cfr. doc. 130).

Il 20 novembre 2025 l’URC gli ha comunicato che, tenendo presente che non percepiva indennità giornaliere, non sarebbe stato preso alcun provvedimento amministrativo (cfr. doc. 127).

Ne discende che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente (cfr. doc. V), nel 2025 non gli è stata inflitta alcuna sospensione non perché l’amministrazione avesse ritenuto valide le sue motivazioni (le quali, peraltro, si riferiscono a circostanze - promessa di un impiego - differenti rispetto a quelle fatte valere nel 2026, ovvero, in particolare, l’assenza di ricerche a causa della mancanza di tempo per ragioni di lavoro; cfr. doc. I; V; 123), con la conseguenza che il medesimo potesse credere, nel 2026, che il suo modo di agire fosse corretto, bensì in quanto egli non aveva diritto alle prestazioni LADI (cfr. doc. III).

Nemmeno le pretese circostanze di essere di madre lingua portoghese e di avere un grado di istruzione non particolarmente elevato (scuole elementari, medie e scuola professionale quale cameriere svolte in Portogallo tra il 1974 e il 1988; cfr. doc. 7; I; V) gli possono essere di ausilio. In effetti, da un lato, l’insorgente, come visto, non è la prima volta che ricorre all’assicurazione contro la disoccupazione. Di conseguenza gli dovevano essere note le modalità secondo le quali svolgere le ricerche di impiego. Dall’altro, se ancora nutriva dei dubbi al riguardo, avrebbe dovuto chiedere ragguagli in merito all’URC presso il quale si era annunciato, da ultimo, nel settembre 2025 (cfr. doc. 51-54).

Le difficoltà linguistiche non gli hanno, d’altronde, impedito di cercare e reperire degli impieghi sia recentemente tramite ______ e presso il Comune di ______ (cfr. doc. 3; 4; 25; 27), sia ad esempio, come si evince dal curriculum vitae, presso il Comune di ______ nel 2022 e la ______ SA di ______ negli anni 2019-2021 (cfr. doc. 7).

2.7.
Per quanto concerne l’aspetto dell’età – l’assicurato è nato il ________ 1968 – (cfr. doc. 7; 77), è utile evidenziare che il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che i lavoratori anziani non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

La nostra Massima Istanza, in un giudizio pubblicato in DTF 124 V 225, accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la sanzione di tre giorni di sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa di insufficienti ricerche di lavoro in un mese, ha rilevato che:

" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

È vero che secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Il Consiglio federale non ha, tuttavia, utilizzato tale sua competenza. Per principio, dunque, l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per i lavoratori anziani (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

La Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al punto B320 enuncia, ad ogni modo, che il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, segnatamente, durante gli ultimi 6 mesi che precedono l’età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS: il cui tenore, valido dal 1° gennaio 2024, è il seguente: “Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi”) e durante i 6 mesi che precedono la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), per le persone assicurate che si impegnano a lasciare definitivamente il mercato del lavoro dal momento della riscossione. A titolo di prova è richiesta una conferma della cassa di compensazione AVS.

L’insorgente, al momento dei fatti aveva 57 anni. Egli, quindi, non si trovava nella situazione di un assicurato negli ultimi 6 mesi che precedono l’età di riferimento AVS di 65 anni. Egli, conseguentemente, era tenuto a compiere valide ricerche di impiego, nonostante l’età avanzata.

2.8.
Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicurato, non compiendo alcuna ricerca di lavoro nell’arco di tempo dal 1° novembre 2025 al 29 gennaio 2026, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.2.).

Egli deve, pertanto, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

2.9.
Per quanto concerne l’entità della sanzione, il TCA rileva che l’URC ha applicato al ricorrente una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione di dodici giorni (cfr. doc. 121; A).

In effetti normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.4.).

Sulla base dell’art. 17 cpv. 1 LADI l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione, tenuto conto, comunque, della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. STF 8C_583/2009 del 22 dicembre 2009 consid. 5.1.; DTF 120 V 74 consid. 4a-4b; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29).

In un giudizio 8C_750/2021 del 20 maggio 2022, pubblicato in DLA 2022 N. 15 pag. 442 segg., il Tribunale federale ha ribadito che la Prassi elaborata dalla SECO per gli organi di esecuzione riguardo al numero di giorni da irrogare a titolo di sospensione non esonera le autorità dall’esaminare ogni singolo caso, considerando tutte le circostanze oggettive e soggettive, in particolare quelle personali.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_111/2026 dell’11 giugno 2026 consid. 4.3.; STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.

A proposito dell’età di un assicurato il TCA constata che l’Alta Corte, nella sentenza pubblicata in DTF 120 V 74, menzionata sopra, aveva già sottolineato, trattandosi in quel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di tenere conto di tale fattore, nonché della formazione e della situazione del mercato del lavoro.

Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre considerare l'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e avallata dal TCA (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 l’Alta Corte ha, poi, confermato la sospensione di nove giorni irrogata a un assicurato nato nel 1942 per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta dal 2 luglio al 31 ottobre 2002, evidenziando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare ricerche di impiego in modo più intenso.

Il TFA, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha, invece, confermato l’entità della sanzione.

Nella presente evenienza, tutto ben ponderato, questa Corte, non ignorando quanto affermato dalla SECO, ossia, in buona sostanza, che il semplice dato anagrafico non consente una riduzione della penalità, ma può d’altra parte, in un caso concreto, rappresentare “un ostacolo a un impegno più intenso nella ricerca di impiego” (cfr. doc. III; consid. 1.3.), ritiene che la situazione specifica del ricorrente, nato nel giugno 1968, il quale non ha buone conoscenze della lingua italiana, segnatamente scritta (cfr. doc. I; 129; 123: lettera del 13 febbraio 2026 all’URC dove è indicato che un amico l’ha scritta al computer per lui, ma che non ha tempo di seguirlo in altre questioni inerenti alla disoccupazione) e che nella propria vita ha svolto soprattutto lavori pesanti, in particolare nel settore dell’edilizia (cfr. doc. 7) - da ultimo tramite contratti di missione di breve durata quale operaio edile (massimo tre mesi dal 5 novembre 2025, rispettivamente massimo quattordici giorni dall’8 gennaio 2026; cfr. doc. 3; 4) -, vada tenuta presente nella commisurazione della sanzione per mancate ricerche dal 1° novembre 2025 al 29 gennaio 2026. In simili condizioni, a mente del TCA si giustifica una riduzione della durata della sospensione da dodici a otto giorni.

La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere riformata nel senso che l'assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 con la quale questo Tribunale ha ridotto da nove a quattro giorni la sospensione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 applicata a un assicurato, nato nel novembre 1961, il quale, comunque, grazie ai suoi sforzi, aveva reperito un impiego; STCA 38.2017.12 del 20 settembre 2017 con cui questo Tribunale ha avallato quanto deciso dall’amministrazione, e meglio una sanzione di cinque giorni invece di otto nei confronti di un assicurato di 59 anni a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro dal 21 al 30 giugno 2016 e dall’11 luglio al 31 agosto 2016; STCA 38.2012.31 del 2 agosto 2012 con cui questo Tribunale ha confermato una sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1957 per insufficienti ricerche di lavoro durante l’attività stagionale da aprile a dicembre 2011, quando in tal caso, applicando la prassi in vigore, sarebbe stata irrogata una sospensione di quindici giorni).

2.10.
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.72 del 30 marzo 2026 consid. 2.11.; STCA 38.2025.54 del 19 gennaio 2026 consid. 2.10.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.32 del 26 settembre 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023 consid. 2.7.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, pubblicata in DTF 152 V 2; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. ti.ch ↗).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.
Il ricorso è parzialmente accolto. § La decisione su opposizione del 10 aprile 2026 è modificata nel senso che l'assicurato è sospeso per otto giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.
2.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti