1A.55/2004
considerato:
che con scritto del 12 febbraio 2004 il Ministero pubblico della Confederazione ha respinto un'istanza di A.________;
che avverso tale comunicazione l'istante, in data 26 febbraio 2004, ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale;
che con lettera del 25 marzo 2004 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che, in applicazione degli art. 40 OG e 73 cpv. 1 PC, la desistenza termina il processo e la lite dev'essere stralciata dai ruoli;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali (art. 153 cpv. 2 OG) e che il giudice delegato decide sulle spese e ripetibili (art. 40 OG in relazione con l'art. 5 cpv. 2 secondo periodo PC);
che il ritiro essendo intervenuto dopo l'istruzione della causa e lo scambio degli scritti, si giustifica di riscuotere una tassa di giustizia ridotta;
decreta:
1. Si prende atto del ritiro del ricorso e la causa 1A.55/2004 è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 140 657).
Losanna, 29 marzo 2004
Il presidente: Il cancelliere: