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1B_396/2013BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B_396/2013

Sentenza del 12 novembre 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto procedimento penale; istanza di dissequestro, ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che A.________, arrestato il 24 aprile 2013 con le accuse di infrazione e di contravvenzioni alla legge federale sugli stupefacenti, è stato messo in libertà provvisoria l'8 maggio seguente;

che, al momento del fermo, oltre a dosi di cocaina e marijuana il Procuratore pubblico (PP) ha sequestrato anche la somma di fr. 542.60, che l'interessato aveva su di sé;

che con decisione del 17 giugno 2013 il PP, adito con un'istanza di dissequestro presentata dal legale dell'imputato, ha mantenuto il sequestro del citato importo;

che con giudizio del 24 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo proposto direttamente dall'interessato;

che con ricorso del 5 novembre 2013, impostato il giorno successivo, A.________ chiede in sostanza al Tribunale federale di ordinare il dissequestro della menzionata somma;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);

che il ricorrente riconosce espressamente d'aver presentato in ritardo il ricorso al Tribunale federale (art. 100 cpv. 1 LTF), rilevando tuttavia che il suo legale - che lo rappresenta anche nel quadro della procedura di carcerazione (vedi al riguardo causa 1B_384/2013 in corso di istruzione) - non avrebbe dato seguito alla sua richiesta d'interporre ricorso contro la decisione impugnata, notificata al ricorrente medesimo;

che questo rilievo non è deciso, ricordato che anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del termine ricorsuale fosse da ricondurre al comportamento di persone ausiliarie, tra le quali rientrano anche i patrocinatori, tale omissione, secondo la costante giurisprudenza, dev'essere nondimeno ascritta al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3; sentenza 2C_514/2013 del 10 giugno 2013 consid. 3.4);

che il gravame, tardivo e quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che del resto l'atto di ricorso non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato e sarebbe comunque inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 12 novembre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 1B_396/2013
Termini attivi:
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