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1B_707/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B_707/2011

Sentenza del 3 gennaio 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto procedimento penale, non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 23 settembre 2011 il Procuratore generale del Cantone Ticino ha emanato un decreto di non luogo a procedere nei confronti di B.________ e altre due persone per titolo di sequestro di persona, rapimento e abuso di autorità;

che contro questo decreto A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), la quale, dopo aver invitato l'insorgente a emendarlo entro il termine di dieci giorni sotto comminatoria di dichiararlo irricevibile, accertato che il termine era scaduto infruttuoso, con decisione del 17 novembre 2011 l'ha dichiarato irricevibile;

che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, senza formulare proposte di giudizio;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 136 II 101 consid. 1);

che, come noto al ricorrente (sentenza 1B_655/2011 del 29 novembre 2011) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.4);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i citati motivi d'irricevibilità giusta l'art. 385 cpv. 2 CPP posti a fondamento dell'impugnato giudizio;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 3 gennaio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 1B_707/2011
Termini attivi:
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