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1B_88/2012BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B_88/2012

Sentenza del 16 febbraio 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto decreto di non luogo a procedere, ricorso contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 23 gennaio 2012 A.________ ha sporto denuncia contro l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per titolo di appropriazione indebita, truffa, denuncia mendace e abuso di autorità;

che con decisione del 30 gennaio 2012 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo dati gli elementi costitutivi degli asseriti reati e rilevando che si tratta del resto di contestazioni di natura assicurativa;

che contro detto decreto il 31 gennaio 2012 il denunciante ha inoltrato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP);

che la Corte cantonale, dopo aver concesso all'insorgente la facoltà di emendare il gravame, ritenuto ch'esso non rispettava i requisiti imposti dal CPP, con sentenza del 6 febbraio 2012 l'ha dichiarato irricevibile sulla base dell'art. 385 cpv. 2 CPP;

che avverso questo giudizio A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che, come noto al ricorrente (sentenze 1B_598/2011 del 31 ottobre 2011 e 1B_368/2011 del 18 luglio 2011 nei suoi confronti) secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che anche nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi formali posti a fondamento del criticato giudizio della CRP, rilevato che, d'altra parte, anche nello scritto del 10 febbraio 2012 egli accenna semplicemente a procedure differenti e indipendenti tra loro, mischiandole e confondendole in maniera inammissibile;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;

che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 febbraio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 1B_88/2012
Termini attivi:
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