1C_308/2011
Considerando:
che, per quanto qui interessa, con decisione del 1° luglio 2011 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto una domanda di adozione di misure provvisionali presentata da G.________ nell'ambito di una procedura ricorsuale in materia espropriativa;
che avverso questa decisione G.________ ha presentato il 12 luglio 2011 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo contestualmente di ordinare misure supercautelari inaudita parte;
che, con decreto presidenziale del 14 luglio 2011, è stata respinta la domanda supercautelare;
che, con scritto del 18 luglio 2011, la ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che nella fattispecie si giustifica di prelevare spese processuali ridotte, limitate al giudizio sulla domanda supercautelare;
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 20 luglio 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Gadoni