1C_352/2022
Considerando:
che con decisione del 23 febbraio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto in quanto ammissibile un'impugnativa inoltrata da A.________ con la quale il Municipio di Terre di Pedemonte ha rilasciato a B.________ la licenza edilizia per l'impianto di nuovi vigneti;
che, adito da A.________, con decisione del 4 maggio 2022 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertato che l'insorgente non aveva versato l'anticipo delle spese processuali presunte, ha dichiarato irricevibile il ricorso;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di invitare la Corte cantonale a esaminare il ricorso;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
che il ricorrente, che non ha addotto né dimostrato un'eventuale indigenza sia davanti alla Corte cantonale sia dinanzi al Tribunale federale, si limita a rilevare in maniera del tutto generica e appellatoria che l'asserita importanza per l'ambiente del gravame presentato alla Corte cantonale impedirebbe di richiedere un anticipo, per di più da parte del Giudice unico;
che con questi accenni egli non tenta tuttavia di spiegare perché il giudice delegato avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 47 cpv. 4 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) relativo alle spese processuali e l'art. 49 cpv. 2 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) concernente la competenza del giudice unico nelle cause che, come quella relativa all'anticipo, non pongono questioni di principio o non sono di rilevante importanza;
ch'egli non si confronta inoltre con la motivazione del Giudice delegato secondo cui in altri casi non era stato chiesto un anticipo poiché i ricorsi erano stati evasi immediatamente sulla base dell'art. 72 LPAmm, e che la richiesta di un anticipo e la dichiarazione d'irricevibilità in caso di mancato pagamento non dipendono dalla pretesa importanza della causa, spiegando compiutamente che ciò non è costitutivo di un formalismo eccessivo;
che il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni;
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine);
che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), ritenuto che non sussistono particolarità che imporrebbero di scostarsi da questa regola;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 15 giugno 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri