1C_548/2014
Considerando:
che con decisione del 31 ottobre 2014 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, adito da A.A.________ e B.A.________, ha invitato gli insorgenti a versare un anticipo di fr. 1'200.-- per le spese processuali presunte;
che avverso questa decisione A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso al Tribunale federale;
che con scritto del 21 novembre 2014 i ricorrenti comunicano al Tribunale federale di ritirare il ricorso, avendo nel frattempo pagato l'anticipo richiesto;
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo, tra l'altro, delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie non sono stati effettuati provvedimenti istruttori, motivo per cui si può rinunciare a prelevarle;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai ricorrenti, al Comune di Serravalle, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 27 novembre 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri