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1C_558/2020BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_558/2020

Sentenza del 13 ottobre 2020
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
Patriziato di Cevio e Linescio, patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, opponente,
Municipio di Cevio, 6675 Cevio,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino,
U fficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia per la formazione di una pista d'accesso, ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2020 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2018.348, 52.2018.349, 52.2018.351, 52.2018.352).

Considerando:

che con decisione del 4 luglio 2018 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 6 luglio 2017 con la quale il Municipio di Cevio ha rilasciato al Patriziato di Cevio e Linescio la licenza edilizia per la realizzazione di una pista d'accesso a una cava già esistente per l'estrazione di granito;

che, adito dall'interessato, con giudizio del 7 settembre 2020 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso;

che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla unitamente a quella governativa e municipale;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2 pag. 241);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);

che la conclusione di annullare la decisione governativa e quella municipale è inammissibile, visto che non si tratta di decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF);

che il ricorrente si limita a rinviare, in maniera inammissibile visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286), ai suoi scritti prodotti nella sede cantonale e a richiamare asseriti mutamenti della situazione fattuale intervenuti nel frattempo, producendo due scritti dell'Ufficio forestale 7° Circondario del 28 settembre e del 5 ottobre 2020, posteriori all'emanazione della decisione impugnata e quindi di massima inammissibili, trattandosi di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova non previamente esaminati dalle autorità cantonali (art. 99 cpv. 1 LTF), accertamento dei fatti che peraltro non sarebbe censurato con la necessaria motivazione accresciuta (vedi DTF 143 V 19 consid. 2.2 pag. 23; 143 II 283 consid. 1.2.3 pag. 286);

che il ricorrente, criticando, peraltro in maniera del tutto generica, soltanto determinate conclusioni della decisione impugnata, non si confronta con i numerosi argomenti addotti dai giudici cantonali;

che quando, come nella fattispecie, il contestato giudizio si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368);

che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Municipio di Cevio, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 13 ottobre 2020

In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 1C_558/2020
Termini attivi:
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