1C_92/2016
Considerando:
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 19 gennaio 2016 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________ contro una decisione del Consiglio di Stato concernente il rilascio da parte del Municipio di X.________ alla B.________SA di una licenza edilizia per l'installazione di un impianto di telefonia mobile su un fondo situato a X.________;
che avverso questa sentenza A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
che con scritto del 29 marzo 2016 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
che il Presidente della Corte, o il Giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che gli opponenti non sono stati invitati a presentare osservazioni all'impugnativa, per cui, come agli enti pubblici, non sono accordate loro ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 5 aprile 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Gadoni