1D_8/2026
Fatti:
A. Il 16 maggio 2023, il Municipio di Chiasso ha aperto il concorso per l'assunzione di un/a impiegato/a (...), al quale ha preso parte, tra le altre persone, A.________. Con scritto del 6 luglio 2023, il Municipio ha comunicato all'interessata di aver assunto un'altra candidata. Contro questa decisione A.________ ha adito il Consiglio di Stato, che ne ha respinto il ricorso. Tuttavia, con sentenza del 30 dicembre 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto la successiva impugnativa dell'interessata e annullato la decisione governativa, rinviando agli atti al Municipio per nuova decisione. La Corte cantonale ha sostanzialmente rimproverato all'autorità di nomina di avere scartato la candidatura dell'insorgente adducendo, a torto, la mancanza dell'Attestato federale di capacità di impiegata di commercio. Il 18 agosto 2025, A.________ è poi insorta per denegata giustizia dinanzi al Governo, lamentando l'inazione del Municipio che, malgrado le istruzioni del tribunale, non avrebbe ancora emanato alcuna decisione, chiedendo inoltre di essere esentata dal pagamento della tassa di giustizia. Con decisione dell'8 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, facendo ordine al Municipio di emanare la decisione di sua competenza con celerità. Esso ha posto a carico del Comune la tassa di giudizio di fr. 500.--.
B. Contro questa risoluzione A.________ è insorta al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento poiché il Governo non si sarebbe pronunciato sulla sua domanda di esenzione dalla tassa di giustizia, richiesta formulata anche alla Corte cantonale. Con sentenza del 22 luglio 2026, quest'ultima ha dichiarato il ricorso irricevibile poiché, non essendole stato imposto alcun onere processuale in sede governativa, la ricorrente difettava di un interesse attuale e concreto a censurare l'omessa decisione sull'esenzione dalla tassa di giustizia, in quanto l'annullamento della risoluzione non le avrebbe procurato alcun vantaggio. Considerato inoltre che il gravame al Tribunale cantonale amministrativo era sin dall'inizio privo di possibilità di accoglimento, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria in applicazione dell'art. 3 cpv. 2 della legge cantonale sull'assistenza giudiziaria del 15 marzo 2011 (LAG; RL 178.300), ponendo quindi a carico dell'insorgente la tassa di giustizia di fr. 500.--.
C. A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, postulando l'annullamento della succitata sentenza nonché "della tassa giudiziaria con rinvio a nuovo giudizio". Chiede inoltre di essere esentata dal pagamento delle spese giudiziarie.
Non è stato ordinato uno scambio degli scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1), fondando la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).
1.2. Il ricorso è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), concernente i rapporti di lavoro di diritto pubblico. In quest'ambito, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile nelle controversie non patrimoniali - salvo che riguardino la parità dei sessi, ipotesi non realizzata in concreto - e in quelle patrimoniali quando il valore litigioso è inferiore a fr. 15'000.-- (cfr. art. 83 lett. g e 85 cpv. 1 lett. b LTF). Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare e motivare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 146 II 276 consid. 1.2.1; 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 1C_320/2024 del 6 settembre 2024 consid. 2.1).
1.3. In concreto, la controversia è pacificamente di natura patrimoniale. Decisivo è tuttavia che, nel dispositivo del giudizio avversato, la Corte cantonale ha stabilito un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.-- (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), che la ricorrente non contesta nella sua impugnativa per dimostrare la legittimazione a ricorrere. Non vi è del resto motivo di scostarsi da tale valutazione (cfr. DTF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1), tanto più che dinanzi all'autorità inferiore l'insorgente si è limitata a lamentare che il Governo non si sarebbe pronunciato sulla sua domanda di esenzione dal pagamento della tassa di giustizia, poi posta a carico del Comune per fr. 500.--, importo manifestamente inferiore alla soglia prevista dall'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF. Quanto al criterio eccezionale dell'esistenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF), correttamente richiamato nei rimedi di diritto della sentenza impugnata (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; HÄNNI/EHRENZELLER, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 4 aed. 2026, n. 11 ad art. 112 LTF), la ricorrente non spiega in alcun modo perché tale presupposto sarebbe in concreto adempiuto, né vi accenna minimamente, disattendendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF). Una simile circostanza non è comunque ravvisabile. Il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto manifestamente inammissibile.
1.4. Ciò posto, potrebbe unicamente entrare in considerazione la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, mediante il quale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (cfr. art. 113 e 116 LTF; DTF 142 II 259 consid. 3; 134 III 379 consid. 1.2). Anche in tal caso, l'art. 42 cpv. 2 LTF esige di spiegare in modo conciso nei motivi del ricorso perché l'atto impugnato viola il diritto. Quando viene invocata la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale vaglia inoltre le censure soltanto se esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le rigorose esigenze di motivazione accresciuta sancite dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 I 50 consid. 3.3.1) - richiamato dall'art. 117 LTF. È quindi indispensabile che il ricorso si confronti con la motivazione della decisione impugnata e indichi, in modo circostanziato, in che cosa consista la violazione dei diritti costituzionali (DTF 150 II 346 consid. 1.5.3; 140 III 86 consid. 2). Ora, nel titolo del ricorso l'insorgente cita gli art. 7, 9 e 29 Cost. ma, nel merito, si limita a riprodurre il tenore dell'art. 29 Cost. e, con un'argomentazione non sempre agevolmente comprensibile, sembra censurare un'asserita prassi delle autorità ticinesi volta a rinviare la decisione sulle domande di assistenza giudizi aria nonché a fissare direttamente le tasse di giustizia con la decisione finale. Afferma quindi che "con la procedura addotta dai giudicanti viola il diritto di essere sentito". Tuttavia, l'insorgente non si confronta minimamente con le diverse motivazioni della sentenza impugnata, né spiega sotto quale profilo le sue critiche sarebbero idonee a dimostrare la violazione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.). Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, è pertanto inammissibile anche sotto questo profilo.
Le critiche sarebbero comunque infondate. Il diritto a una decisione motivata, desunto dal diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.), esige sostanzialmente che l'autorità esponga le ragioni determinanti del proprio giudizio in modo da poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5). Tale esigenza è qui rispettata, poiché la Corte cantonale ha spiegato sia perché la ricorrente non avesse un interesse attuale e concreto a contestare l'omessa pronuncia del Governo sull'istanza di esenzione dalle spese giudiziarie, sia perché la domanda di assistenza giudiziaria al tribunale dovesse essere respinta. Quanto alla mancata richiesta di un anticipo delle spese, la ricorrente non lamenta poi un'applicazione arbitraria dell'art. 47 cpv. 4 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100), né spiega perché non vi sarebbero stati motivi particolari per rinunciarvi in virtù della succitata disposizione cantonale (DTF 151 I 354 consid. 2.1; cfr. sentenza 1C_597/2015 del 12 luglio 2016 consid. 5.2).
2. Il gravame, manifestamente inammissibile, non può quindi essere esaminato nel merito ed è evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. In concreto, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente, al Municipio del Comune di Chiasso, nonché al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 16 settembre 2026
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: M. Piatti