1P.141/2002
visto e considerato:
che il 20 dicembre 2001 M.________ ha denunciato l'avv. X.________ per il reato di amministrazione infedele;
che il 3 gennaio 2002 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato il non luogo a procedere, non essendo dati gli elementi costitutivi del reato ipotizzato;
che il 29 gennaio 2002 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa inoltrata dal denunciante, dopo averlo invitato a emendare un'istanza precedente che non adempiva anch'essa alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP/TI, visto ch'egli si limitava, in modo alquanto confuso, a ribadire la sua tesi accusatoria, senza rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato;
che avverso questa pronuncia M.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 127 I 92 consid. 1);
che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;
che il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se e perché, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 127 I 38 consid. 3c);
che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli previsti dall'art. 186 CPP/TI (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2);
che il "ricorso" in esame, il quale non indica del tutto come e perché la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria tale norma, non adempie manifestamente i citati requisiti di motivazione e dev'essere quindi dichiarato inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 aprile 2002
In nome della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: