2C_67/2018
visto:
la lettera del 27 marzo 2018 con cui il patrocinatore dei ricorrenti, riferendosi ad un loro scritto del 23 marzo 2018 prodotto in allegato, ha dichiarato di ritirare il ricorso;
considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente (in concreto in solido, cfr. art. 66 cpv. 5 LTF) con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF) e che, nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da questo principio;
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF);
decreta:
1. La causa 2C_67/2018 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
3. Comunicazione alle parti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 29 marzo 2018
In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud