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4A_121/2017BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_121/2017

Sentenza del 21 marzo 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
1. B.________, patrocinato dall'avv. Mirko Maggetti,
2. Comune di X.________, patrocinato dall'avv. Giorgia Maffei, opponenti.
Oggetto mutuo, ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:

che B.________ e il Comune di X.________ sono cessionari nel senso dell'art. 260 LEF di un credito di fr. 116'832.30 della fallita C.________SA nei confronti della sua amministratrice unica A.________;

che il Pretore del distretto di Vallemaggia ha, con decisioni 7 agosto 2015, integralmente accolto le petizioni inoltrate da B.________ e dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ e ha condannato quest'ultima a pagare al primo attore fr. 29'985.-- e al secondo fr. 8'684.85, oltre interessi;

che con sentenza 26 gennaio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto i gravami inoltrati dalla convenuta contro le pronunzie pretorili;

che la Corte cantonale ha confermato il giudizio di primo grado secondo cui la convenuta non aveva provato di aver restituito alla predetta società anonima il mutuo di fr. 116'832.30;

che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 28 febbraio 2017;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto;

che se intende criticare i fatti accertati dall'autorità inferiore, a cui appartengono oltre alle constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio anche i fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, non bastando a tal fine mere critiche appellatorie (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii);

che l'impugnativa non soddisfa i predetti requisiti;

che infatti la ricorrente si limita in sostanza a sostenere di aver rimborsato il mutuo, proponendo una propria lettura appellatoria delle risultanze probatorie, dimenticando peraltro l'esito della procedura penale avviata contro il marito;

che inoltre quando apoditticamente menziona l'estinzione del debito nei confronti del Comune e la precedente appartenenza del perito giudiziario all'esecutivo di quest'ultimo, ella si prevale di fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, senza tuttavia adempiere le condizioni poste dall'art. 97 cpv. 1 LTF per potersi scostare dagli accertamenti dell'autorità inferiore;

che pertanto il ricorso - manifestamente non motivato in modo sufficiente - si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 marzo 2017

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_121/2017
Termini attivi:
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