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4A_316/2010BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_316/2010

Sentenza del 14 giugno 2010
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
B.________, patrocinato dall'avv. Mario Bazzi, opponente.
Oggetto cauzione processuale; assistenza giudiziaria, ricorso contro il decreto emanato il 25 febbraio 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza del 10 novembre 2009 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto la petizione inoltrata il 7 luglio 2008 da B.________ tendente all'accertamento dell'inesistenza dei crediti di fr. 38'000.--, oltre interessi al 5 % dal 1° gennaio 2008, e di fr. 79'810.65, oltre interessi al 5 % dal 14 giugno 2008, oggetto di due precetti esecutivi fattigli intimare da A.________;

che A.________ si è aggravato contro la pronunzia pretorile con atto d'appello del 30 novembre 2009;

che il 18 gennaio 2010 B.________ ha presentato un'istanza di prestazione di cauzione processuale a causa della notoria situazione d'insolvenza dell'appellante;

che, essendo l'appellante effettivamente risultato insolvente ai sensi dell'art. 153 CPC/TI, con decreto del 25 febbraio 2010 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, visto l'art. 316 CPC/TI, lo ha obbligato a prestare una cauzione processuale di fr. 2'200.-- per la procedura d'appello;

che contro questa decisione A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 20 marzo 2010, con uno scritto intitolato "Ricorso e Reclamo";

che né la controparte né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF l'atto di ricorso deve indicare chiaramente i diritti che si pretendono violati dall'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza e precisare in cosa consiste la violazione;

che in concreto, nel suo succinto esposto - peraltro privo di conclusioni - il ricorrente non fa nessun riferimento all'atto impugnato né alla sua motivazione;

ch'egli si limita ad evocare l'impossibilità di versare l'importo richiesto e a domandare l'adozione di un analogo provvedimento nei confronti della controparte;

che questi argomenti non configurano, manifestamente, una motivazione adeguata, conforme al disposto di legge appena citato;

che, essendo l'allegato ricorsuale "manifestamente non motivato in maniera sufficiente", il gravame può essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che, vista l'incontestata situazione d'insolvenza del ricorrente, si può rinunciare ad addossargli spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);

che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi;

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 giugno 2010

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: La Cancelliera:

Klett Gianinazzi

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_316/2010
Termini attivi:
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