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4A_360/2009BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_360/2009

Sentenza del 1° ottobre 2009
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Corboz, Giudice presidente,
Cancelliera Gianinazzi.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
C.________, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Postizzi, opponente.
Oggetto contratto di conto di deposito; disdetta, risarcimento danni, ricorso in materia civile e costituzionale contro la sentenza emanata il 13 luglio 2009 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Visto e considerando:

che il 12 maggio 2009 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la petizione inoltrata il 21 febbraio 2008 da A.________ e B.________, tendente alla condanna di C.________ al pagamento di fr. 8'201.90 a titolo di risarcimento danni;

che l'appello interposto dai soccombenti contro la predetta pronunzia è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 13 luglio 2009;

che il 27 luglio 2009 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale con un ricorso in materia civile e con un ricorso in materia costituzionale, giusta l'art. 119 LTF, onde ottenere l'annullamento delle sentenze emanate dalle due istanze ticinesi e l'accoglimento della sua pretesa risarcitoria;

che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del rimedio esperito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.1 pag. 3);

che la richiesta volta all'annullamento del giudizio pretorile è d'acchito inammissibile, non trattandosi di una decisione pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 114 LTF);

che il ricorso in materia civile non è comunque proponibile, la decisione del Tribunale d'appello essendo stata pronunciata nel quadro di una causa civile di carattere pecuniario il cui valore litigioso non raggiunge fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e il cui contenuto - contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il quale comunque non sostanzia minimamente la propria affermazione (DTF 134 III 267 consid. 1.2) - non riguarda una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; DTF 135 III 1 consid. 1.3 pag. 4);

che l'impugnativa può dunque venir vagliata solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;

che con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, l'atto di ricorso deve indicare chiaramente quali sarebbero i diritti costituzionali violati nella sentenza impugnata e precisare in cosa consisterebbe tale violazione (DTF 133 III 393 consid. 6);

che, in particolare, qualora venga fatta valere la violazione del divieto dell'arbitrio, sancito dall'art. 9 Cost., la parte ricorrente non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale, bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che la decisione criticata si fonda su di un apprezzamento delle prove manifestamente insostenibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262);

che l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nella fattispecie in rassegna disattende manifestamente i requisiti di motivazione appena esposti;

che, infatti, il rimprovero mosso ai magistrati ticinesi di aver accertato in modo arbitrario i fatti posti a fondamento del loro giudizio è formulato in maniera categorica, senza una critica dettagliata delle considerazioni esposte nella pronunzia impugnata;

che lo stesso vale per l'asserita violazione dell'art. 7 Cost.;

che anche il ricorso in materia costituzionale deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito dei due gravami mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b OG;

che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF);

che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo essa nemmeno stata invitata a determinarsi;

per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso in materia civile è inammissibile.

2. Il ricorso in materia costituzionale è inammissibile.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1 ottobre 2009

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: La Cancelliera:

Corboz Gianinazzi

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_360/2009
Termini attivi:
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