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4A_391/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_391/2026

Sentenza dell'8 ottobre 2026
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere G. Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
1. Giudice di pace del Circolo di Mendrisio, via Municipio 13, 6850 Mendrisio,
2. Cantone di Basilea Città, Fischmarkt 10, 4001 Basilea, opponenti.
Oggetto ricusa (rigetto definitivo dell'opposizione), ricorso contro la sentenza emanata il 3 giugno 2026 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2026.70).

Considerando:

che con sentenza del 3 giugno 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo inoltrato da A.________ contro la decisione emanata dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord in merito alla ricusa del Giudice di pace del Circolo di Mendrisio nella causa di rigetto definitivo dell'opposizione promossa dal Cantone di Basilea Città;

che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 16 luglio 2026;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;

che il ricorrente è stato invano invitato, con decreto 4 agosto 2026, a versare entro il 31 agosto 2026 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 800.--;

che con decreto 7 settembre 2026 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 22 settembre 2026 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;

che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione dei predetti decreti, non ritirati dal destinatario, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che giusta l'attestazione 1° ottobre 2026 della Cassa del Tribunale federale, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale né le è pervenuto un avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 ottobre 2026

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: G. Piatti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_391/2026
Termini attivi:
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