4A_445/2008
Considerando:
che il 24 settembre 2008 B.A.________ e A.A.________ Rizzo hanno presentato al Tribunale federale un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 14 agosto 2008 dalla II Camera Civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con scritto del 3 ottobre 2008 il patrocinatore dei ricorrenti ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 ottobre 2008
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Corboz Huguenin