4A_515/2016
Considerando:
che con sentenza 26 luglio 2016, in accoglimento di un appello della B.________SA, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti presentata dalla A.________SA;
che la A.________SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 13 settembre 2016;
che con risposta 31 ottobre 2016 la B.________SA si è determinata sul ricorso;
che la Presidente della Corte adita ha sospeso, su richiesta delle parti, la procedura con decreto del 23 gennaio 2017;
che con lettera 24 marzo 2017 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso e ha chiesto lo stralcio della causa;
che con lettera 27 marzo 2017 l'opponente ha preso atto del ritiro del ricorso e domandato l'attribuzione di una congrua indennità per ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), e le ripetibili seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 5'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 aprile 2017
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti