4A_555/2012
Considerando:
che il 18 settembre 2012 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso contro la sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 21 agosto 2012;
che con decreto del 24 settembre 2012 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 500.--;
che con decreto del 17 ottobre 2012 è stato fissato al ricorrente, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 2 novembre 2012, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 novembre 2012
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Huguenin