4A_661/2014
Considerando:
che con tre distinte istanze datate 8 luglio 2014 l'Ufficio del Registro di commercio ha convenuto in causa le ricorrenti davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord, chiedendo al Pretore di assumere le misure necessarie per rimediare alle lacune organizzative costatate dopo la partenza per l'Italia di D.________, amministratore unico delle società, con la conseguente perdita della rappresentanza in Svizzera;
che il Pretore ha emanato il 28 agosto 2014 tre decisioni, con le quali ha accolto le istanze e ha disposto lo scioglimento delle società ricorrenti, ordinandone la liquidazione con le norme legali applicabili al fallimento;
che con scritto 7 ottobre 2014 D.________, qualificandosi come amministratore unico delle tre società ricorrenti ha chiesto al Tribunale d'appello la revoca del loro scioglimento e l'assegnazione di un termine per ripristinare la situazione legale, spiegando per quali motivi non gli era stato possibile intervenire in precedenza;
che con scritto 28 ottobre 2014 D.________ ha chiesto per ciascuna delle tre società il gratuito patrocinio e l'assegnazione di un legale d'ufficio, in quanto esse non avevano liquidità per versare gli anticipi richiesti, essendo state vittime di una truffa;
che con sentenza 30 ottobre 2014 la presidente della II Camera civile del Tribunale d'appelo ha respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
che con ricorso del 14 novembre 2014 le società ricorrenti chiedono al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello e di ammettere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la sede cantonale e per quella federale;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF la parte ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
che le ricorrenti non spendono una parola per contestare la motivazione del giudizio cantonale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, perciò la domanda di patrocinio gratuito è divenuta priva d'oggetto;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 dicembre 2014
In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Hurni