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4A_68/2013BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_68/2013

Sentenza dell'8 luglio 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
1. B.________SA,
2. C.________SA, entrambe patrocinate dall'avv. Matteo Galante, opponenti.
Oggetto sospensione dell'esecuzione, ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2012 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.

Considerando:

che il 28 ottobre 2011, in parziale accoglimento di un'istanza presentata da A.________ e tendente alla soppressione ex tunc delle misure di esecuzione concernenti l'ordine di consegnare alla B.________SA e alla C.________SA una serie di specificati documenti e tutta la documentazione societaria e contabile, il Pretore del distretto di Lugano ha sospeso definitivamente dal 27 settembre 2011 tali misure, perché il 28 settembre 2011 l'istante aveva ottemperato alle relative ingiunzioni;

che con sentenza 10 dicembre 2012 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 28 ottobre 2011;

che A.________ ha impugnato con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2013 al Tribunale federale la sentenza cantonale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;

che con risposta 27 febbraio 2013 la B.________SA e la C.________SAhanno proposto la reiezione sia dell'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo sia del ricorso;

che il 15 marzo 2013, dopo aver ricevuto un primo invito a versare un anticipo spese di fr. 2000.--, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e che tale domanda è stata respinta dalla Corte adita con decreto del 6 giugno 2013;

che l'11 giugno 2013 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 24 giugno 2013;

che il 5 luglio 2013 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 LTF) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);

che le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 8 luglio 2013

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4A_68/2013
Termini attivi:
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