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4D_9/2013BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4D_9/2013

Sentenza del 18 febbraio 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________, ricorrenti,
contro
C.________SA, opponente.
Oggetto espulsione, ricorso contro la sentenza emanata il 27 dicembre 2012 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 15 novembre 2012 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha accolto la domanda di sfratto presentata dalla C.________SA nei confronti di A.________ e B.________;

che con sentenza 27 dicembre 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome insufficientemente motivato, un reclamo presentato da A.________ e B.________ contro la pronunzia di primo grado;

che A.________ e B.________ impugnano con ricorso 7 febbraio 2013 la predetta sentenza dell'ultima istanza cantonale chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che non essendo raggiunto il valore litigioso minimo per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la sentenza cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con tale rimedio può solo essere fatta valere la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF) e che nell'atto di ricorso il ricorrente deve indicare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, quali diritti costituzionali sono stati violati dalla Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nel gravame i ricorrenti imputano le difficoltà finanziarie all'origine del mancato pagamento delle pigioni ad una contestata riduzione delle prestazioni complementari e alla mancata tempestiva decisione di un appello nell'ambito di una causa promossa contro una compagnia di assicurazione e ritengono opportuno non procedere all'espulsione prima della decisione delle predette cause, il cui esito favorevole permetterebbe loro di saldare i debiti con il locatore, ma non prendono in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento della sentenza impugnata, di una carente motivazione del reclamo;

che pertanto il ricorso al Tribunale federale, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza dei ricorrenti;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 18 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4D_9/2013
Termini attivi:
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