Vai all’elenco dei risultati
Filtri avanzati
4F_14/2015BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4F_14/2015

Sentenza del 27 ottobre 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Kolly, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________, istante,
contro
B.________, controparte,
III Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, casella postale 45853, 6901 Lugano.
Oggetto revisione, domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4D_15/2015 del 17 marzo 2015.

Considerando:

che con sentenza 17 marzo 2015 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché insufficientemente motivato e privo di conclusioni quantificate, il ricorso introdotto da A.________ contro la decisione emanata su reclamo dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e concernente la tassazione della nota professionale dell'avv. B.________, già patrocinatrice d'ufficio della ricorrente;

che in uno scritto 27 marzo 2015, intitolato " Richiesta di revisione ", A.________ menziona la predetta sentenza, formula delle " osservazioni " e sostiene che " una simile decisione distorce la legge in materia di gratuito patrocinio, della libera circolazione degli avvocati e del diritto di essere sentito, creando poca chiarezza e molta incongruenza ";

che con lettera 8 ottobre 2015 A.________, riferendosi al summenzionato scritto, sollecita l'emanazione di una decisione;

che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF;

che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_14/2012 dell'11 ottobre 2012);

che lo scritto del 27 marzo 2015 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;

che pertanto la domanda di revisione si rivela manifestamente inammissibile, ragione per cui va decisa, analogamente a quanto previsto per la procedura semplificata (art. 109 LTF), senza procedere a uno scambio di scritti e con una motivazione sommaria;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 27 ottobre 2015

In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 4F_14/2015
Termini attivi:
Nulla da mostrare
Giurisprudenza più recente