4P.174/2003
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che in data odierna, in esito al parallelo ricorso per riforma, la sentenza impugnata è stata annullata;
che pertanto il presente ricorso di diritto pubblico è divenuto senza oggetto;
che giusta l'art. 72 PC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 40 OG, qualora una lite divenga senza oggetto il Tribunale federale statuisce sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che comporta il termine della lite;
che in concreto, per le ragioni già esposte nel quadro dell'esame del rimedio introdotto parallelamente, appare equo ripartire le spese in parti uguali e prescindere dall'assegnazione di indennità per ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale federale decide:
1. Il ricorso di diritto pubblico è stralciato dai ruoli perché divenuto privo d'oggetto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non si assegnano indennità per ripetibili.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 aprile 2004
In nome della I Corte civile del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: