5A_334/2016
Considerando:
che con decisione 9 dicembre 2015 l'Autorità regionale di protezione 15 sede di Giubiasco ha, in via cautelare, limitato il diritto di A.________ di decidere il luogo di dimora del figlio B.________ (art. 310 CC) e dato mandato all'UAP di Bellinzona di collocare il figlio e, in via supercautelare, istituito una curatela educativa in favore di B.________ (art. 308 CC) e regolato il diritto di visita della madre;
che con sentenza 8 aprile 2016 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo 14 dicembre 2015 presentato da A.________ avverso la predetta decisione;
che con ricorso in materia civile 4 maggio 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che con scritto 7 giugno 2016 la ricorrente ha dichiarato di ritirare il suo ricorso in materia civile;
che il giudice dell'istruzione, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF, non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi divenuta priva di oggetto (v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, vanno poste a carico della parte desistente, ossia della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC; v. decreto 5A_363/2015 del 28 maggio 2015);
per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché a B.________ (per il tramite della curatrice di rappresentanza avv. C.________ e del curatore educativo D.________).
Losanna, 15 giugno 2016
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Antonini