5A_424/2007
Considerando:
che con sentenza del 24 aprile 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica del Cantone Ticino, la quale aveva a sua volta respinto un ricorso avverso il ricovero caoatto dell'insorgente;
che con scritti 18 e 25 luglio 2007 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo e le decisioni emanate dalle autorità inferiori nel quale narra gli antecedenti del ricovero coatto, definisce la sentenza dell'ultima istanza cantonale inaccettabile e annuncia l'intenzione di chiedere i danni morali;
che giusta l'art. 72 cpv. 2 LTF le decisioni sull'interdizione, sull'istituzione di un'assistenza o di una curatela e sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) soggiacciono al ricorso in materia civile;
che in virtù dell'art. 100 cpv. 1 LTF l'atto ricorsuale dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata;
che la decisione del Tribunale amministrativo risulta essere stata notificata il 30 aprile 2007, motivo per cui l'impugnativa al Tribunale federale del mese di luglio è manifestamente tardiva;
che inoltre, nella misura in cui il ricorrente contesta pure le decisioni delle altre autorità, il gravame non è diretto contro una decisione di ultima istanza;
che del resto il ricorrente, non essendo manifestamente più ricoverato, non è più leso dalla decisione impugnata (DTF 109 II 350) e facendo quindi difetto un interesse giuridicamente protetto, il rimedio si rivela pure inammissibile per questo motivo (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF);
che nella misura in cui il ricorrente intende chiedere il risarcimento di "danni morali" subiti, egli deve far capo ad un'azione ex art. 429a CC innanzi ai tribunali cantonali;
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che non si prelevano spese giudiziarie;
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non vengono prelevate spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 3 agosto 2007
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: