5A_446/2026
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione 21 novembre 2022 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha istituito in favore di A.________ (nato nel 1980) una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 cpv. 1 CC e ha nominato B.________ quale curatore. Con decisione 23 aprile 2026 l'autorità di protezione ha nominato C.________ in sostituzione di B.________.
2. Mediante sentenza 11 maggio 2026 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per insufficiente motivazione, il reclamo interposto da A.________ contro la decisione 23 aprile 2026. Il Presidente ha osservato che A.________ non aveva esposto i motivi atti a sorreggere una diversa decisione, non aveva allegato mezzi di prova a sostegno di quanto affermato e non aveva indicato gli elementi della decisione che intendeva impugnare.
3. Con scritto datato 13 maggio 2026 (spedito il 18 maggio 2026) A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, ritenendola " di/con carattere fraudolento ed inadatta ad Amministrazione Federale " ed elencando una serie di ipotesi di reato (" contro la persona ", " contro il patrimonio ", " contro gli interessi della Confederazione ", " concernenti lo sviamento della Giustizia ", " di favoreggiamento ad organizzazione criminale ").
Non sono state chieste determinazioni.
4. Lo scritto di A.________ può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF).
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
4.2. Il ricorso qui all'esame non contiene alcuna proposta di giudizio. Inoltre, esso non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF: limitandosi ad apoditticamente affermare che il suo reclamo era " motivato, giustificato e con relativa documentazione ", il ricorrente non si misura a sufficienza con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di irricevibilità e non spiega in che modo essa violerebbe il diritto.
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Viste le particolarità del caso concreto, si può rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 giugno 2026
In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini