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5A_455/2007BGEx
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_455/2007

Sentenza del 7 settembre 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, presidente, cancelliere Piatti.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
B.________, opponente, patrocinata dall'avv. Flaviana Biaggi-Fabio,
Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera, 6710 Biasca.
Oggetto avviso di pignoramento, ricorso in materia civile contro la decisione emanata il 9 agosto 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerando:

che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 3'565.--, oltre spese ed interessi, corrispondenti alle ripetibili attribuitele in una procedura di sfratto;

che il 26 marzo 2007 il Pretore del distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa;

che il 17 aprile 2007 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha emesso l'avviso di pignoramento;

che con sentenza 9 agosto 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso dell'escussa contro il predetto provvedimento dell'Ufficio;

che nel proprio giudizio l'autorità di vigilanza ha rilevato che l'escussa rimetteva inammissibilemente in discussione la causa del credito posto in esecuzione e che l'Ufficio ha agito correttamente emettendo l'avviso di pignoramento dopo aver constatato la crescita in giudicato della decisione di rigetto dell'opposizione;

che con ricorso in materia civile del 24 agosto 2007 A.________ postula l'accoglimento del proprio ricorso contro l'operato dell'Ufficio;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF (legge sul Tribunale federale; RS 173.110) nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto;

che in concreto il gravame si esaurisce invece in una critica delle procedure di sfratto e di rigetto dell'opposizione e non menziona alcuna censura diretta contro la motivazione della sentenza dell'autorità di vigilanza;

che il ricorso manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela quindi inammissibile e può essere deciso dal presidente nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 7 settembre 2007

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_455/2007
Termini attivi:
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