Vai all’elenco dei risultati
Filtri avanzati
5A_767/2008BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_767/2008

Sentenza del 15 dicembre 2008
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Raselli, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________, ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano,
Oggetto assistenza giudiziaria, ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di annullare deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del condominio X.________, nonché di accertare che egli non era tenuto a versare contributi condominiali dal 1999 al 2002;

che con sentenza 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto entrambe le azioni;

che A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino tale giudizio, chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con decisione 14 ottobre 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto quest'ultima domanda per carenza di possibilità di esito favorevole dell'appello;

che, riprendendo una sentenza di questo Tribunale, i giudici cantonali hanno negato la possibilità di far dipendere la corresponsione dei contributi condominiali dalla riparazione dell'appartamento dell'insorgente e hanno ritenuto il rimedio insufficientemente motivato;

che A.________ ha impugnato la decisione del 14 ottobre 2008 al Tribunale federale, domandando pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale;

che con decreto del 12 novembre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame;

che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione;

che infatti il rimedio non contiene alcuna comprensibile motivazione riferita alla decisione impugnata;

che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 dicembre 2008

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Raselli Piatti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5A_767/2008
Termini attivi:
Nulla da mostrare
Giurisprudenza più recente