5C.56/2001
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 21 aprile 2000 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha parzialmente accolto l'azione possessoria inoltrata da A.________ nei confronti di B.________ e ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attore;
che con sentenza 19 gennaio 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da A.________, ha respinto sia l'appello introdotto contro il giudizio sull'azione possessoria sia quello diretto contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;
che il 19 febbraio 2001 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale contro la predetta sentenza un ricorso per riforma, con cui postula la restituzione di tutti gli oggetti di sua proprietà ancora in possesso del convenuto, la condanna di quest'ultimo al pagamento di fr. 18'200.-- nonché la notifica della comminatoria dell'art. 292 CP;
che con decisione 2 marzo 2001 la II Corte civile del Tribunale federale ha respinto, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame, una domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente;
che innanzi tutto le sentenze concernenti azioni possessorie fondate, come quella in discussione, sull'art. 927 cpv. 1 CC non sono finali ai sensi dell'art. 48 OG e non sono pertanto suscettive di un ricorso per riforma (DTF 113 II 243);
che inoltre l'attore misconosce che in un ricorso per riforma non è possibile criticare gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata né censurare l'applicazione del diritto processuale cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. cOG);
che essendo il rimedio stato redatto da un patrocinatore professionista una conversione d'ufficio del gravame in un ricorso di diritto pubblico appare già esclusa per questo motivo (DTF 120 II 270 consid. 2);
che infine, a prescindere dall'appena menzionata circostanza, il gravame non ossequia l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ed è pertanto inidoneo a far apparire arbitraria la sentenza cantonale;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 aprile 2001 MDE
In nome della II Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,