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5D_232/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D_232/2011

Sentenza del 6 gennaio 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________, ricorrente,
contro
B.________AG, patrocinata dall'avv. Alain Susin, opponente.
Oggetto rigetto provvisorio dell'opposizione, ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 25 novembre 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con decisione 8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria per gli importi di fr. 21'121.60 oltre interessi e fr. 784.-- l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare da B.________AG;

che con sentenza 25 novembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione pretorile;

che a mente dei Giudici cantonali A.________ non si è confrontato con la motivazione del Pretore secondo la quale la sua eccezione di falsità della firma apposta sul riconoscimento di debito non è stata resa sufficientemente verosimile;

che inoltre giusta la Corte cantonale il reclamo si fonda esclusivamente su nuovi mezzi di prova la cui produzione è inammissibile in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC;

che mediante ricorso del 27 dicembre 2011 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza cantonale;

che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;

che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);

che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);

che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);

che nel gravame all'esame il ricorrente non contesta gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo e non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti;

che pertanto il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 gennaio 2012

In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Hohl

La Cancelliera: Antonini

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 5D_232/2011
Termini attivi:
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