6B_467/2007
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 16 agosto 2007 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino dichiarava irricevibile l'istanza di promozione dell'accusa inoltrata da A.________ contro B.________ per titolo di minaccia e vie di fatto.
A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale.
2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), l'atto ricorsuale deve contenere le conclusioni nonché i motivi in cui è necessario spiegare in modo conciso perché la sentenza impugnata viola il diritto. Il gravame in esame non rispetta minimamente le suddette esigenze. Infatti, l'insorgente, oltre a non formulare conclusioni, omette qualsiasi motivazione giuridica, limitandosi a considerazioni completamente estranee al diritto. In siffatte circostanze, il ricorso non può che essere dichiarato manifestamente inammissibile. Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, visto l'art. 108 LTF, il Presidente della Corte di diritto penale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 ottobre 2007
In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: