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6B_476/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_476/2026

Sentenza del 14 ottobre 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Glassey, Lötscher, Giudice supplente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Anna Grümann, ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.
Oggetto
Segnalazione dell'espulsione nel SIS; arbitrio, ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 5 giugno 2026 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2026.46 + 104).

Fatti:

Fatti

A. Con sentenza del 25 luglio 2023, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________, cittadino kosovaro, autore colpevole di ripetuti atti sessuali con fanciulli, per avere, nel periodo tra il 31 luglio 2018 e il 23 luglio 2020, a X.________, nottetempo, coinvolto il figlio B.________ (nato nel 2004), minore di 16 anni, in atti sessuali, segnatamente masturbandosi in almeno tre occasioni in presenza del figlio. L'imputato è inoltre stato dichiarato autore colpevole di violazione del dovere di assistenza o educazione, per avere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2021, a X.________, ripetutamente violato il proprio dovere di assistenza ed educazione verso i figli B.________, C.________ (nata nel 2009) e D.________ (nato nel 2001), usando violenze fisiche e psicologiche nei loro confronti.

La Corte delle assise criminali lo ha per contro prosciolto dall'imputazione di atti sessuali con fanciulli con riferimento sia ad un atto sessuale da lui compiuto sempre sul figlio B.________, masturbandolo in un'occasione fino all'eiaculazione, sia al fatto di avere chiesto una prima volta al predetto figlio di toccargli il pene in erezione e una seconda volta di masturbarlo, ciò che il minore ha in entrambi i casi rifiutato di fare. L'imputato è inoltre stato prosciolto dall'imputazione di pornografia, per avere mostrato al figlio B.________ una rappresentazione pornografica sul proprio telefono cellulare mentre lo masturbava nella citata occasione. A.________ è altresì stato prosciolto dall'imputazione di inganno nei confronti dell'autorità.

La Corte delle assise criminali lo ha condannato alla pena detentiva di 20 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni e la segnalazione della misura nel sistema di informazione di Schengen (SIS).

B. Contro il giudizio di primo grado, l'imputato e il Procuratore pubblico (PP) hanno adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) con rispettivi appelli. Dal canto suo, l'accusatore privato (B.________) ha presentato un appello incidentale. Con sentenza del 31 gennaio 2025, la Corte cantonale ha respinto l'appello dell'imputato, ha parzialmente accolto l'appello del PP e, nella misura della sua ricevibilità, ha parzialmente accolto l'appello incidentale dell'accusatore privato. La CARP ha ricordato che, in assenza di impugnazione, il giudizio di condanna per atti sessuali con fanciulli per avere, in almeno tre occasioni, coinvolto il figlio B.________ in atti sessuali masturbandosi in presenza dello stesso era passato in giudicato. Lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, ripetuti e in parte tentati, per avere, in due imprecisate date, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2018 e il 23 luglio 2020, in un'occasione masturbato fino all'eiaculazione il figlio B.________ e, in un'altra occasione, chiesto a quest'ultimo di toccargli il pene in erezione, ciò che il ragazzo ha rifiutato di fare. La CARP ha pure riconosciuto l'imputato autore colpevole di pornografia, per avere mostrato al figlio una rappresentazione pornografica sul proprio telefono cellulare mentre lo masturbava, e di violazione del dovere di assistenza o educazione, per avere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2021, ripetutamente violato il proprio dovere di assistenza ed educazione verso i predetti tre figli.

La CARP ha condannato l'imputato alla pena detentiva di 27 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 21 mesi per un periodo di prova di 2 anni e per il resto da espiare. Nei suoi confronti è inoltre stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni e la segnalazione della misura nel SIS.

C. Con sentenza 6B_218/2025 del 18 febbraio 2026, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità, un ricorso in materia penale presentato da A.________ contro la sentenza del 31 gennaio 2025 della CARP. Il Tribunale federale ha ravvisato una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente per il fatto che la Corte cantonale non aveva motivato la decisione concernente la segnalazione dell'espulsione nel SIS. Ha quindi annullato il dispositivo della sentenza impugnata relativo alla segnalazione dell'espulsione nel SIS, nonché i dispositivi riguardanti le spese procedurali della sede cantonale e l'ammontare dei rimborsi allo Stato del Cantone Ticino della retribuzione del difensore d'ufficio e del gratuito patrocinio dell'accusatore privato. Ha perciò rinviato gli atti alla CARP per un nuovo giudizio, limitatamente a questi aspetti. Per il resto, il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso.

D. Statuendo nuovamente sulla causa, con sentenza del 5 giugno 2026 la Corte cantonale, ricordato in particolare che i giudizi di colpevolezza per i predetti reati, di condanna alla predetta pena detentiva e di espulsione dal territorio svizzero per la durata di 5 anni erano passati in giudicato, ha di nuovo ordinato, motivandola, la segnalazione della misura nel SIS.

E. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullare il dispositivo che ordina la segnalazione della sua espulsione nel SIS. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio, adducendo che la sentenza si fonderebbe su un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e lesivo del diritto.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Con decreto del 29 luglio 2026 del Giudice presidente è stato conferito l'effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. In concreto, la misura dell'espulsione del ricorrente dal territorio svizzero per la durata di 5 anni (art. 66a CP) è stata confermata dal Tribunale federale con la sentenza 6B_218/2025 del 18 febbraio 2026 (cfr. consid. 5 di tale sentenza). L'oggetto del litigio in questa sede è circoscritto alla segnalazione dell'espulsione nel SIS. Contro la stessa, è aperta la via del ricorso in materia penale (DTF 146 IV 172 consid. 1.3).

2.

2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale un accertamento incompleto e manifestamente inesatto dei fatti che l'hanno portata a ritenere ch'egli rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Sostiene che la CARP non avrebbe tenuto sufficientemente conto del fatto che il reato di atti sessuali con fanciulli è stato da lui commesso nella ristretta cerchia familiare, ossia esclusivamente a danno del figlio B.________. A suo dire, la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare questa circostanza senza addurre una valida motivazione. Egli contesta inoltre di avere avuto "un'attitudine negatoria" durante tutto il procedimento penale, adducendo che le sue difficoltà a ricordare sarebbero riconducibili all'assunzione di medicamenti. Il ricorrente evidenzia di avere presentato le proprie scuse al dibattimento di appello del 18 maggio 2026, negando quindi una mancata presa di coscienza della sua responsabilità. Sostiene altresì di avere espresso il proprio rincrescimento per le sofferenze inferte al figlio già dinanzi alle precedenti istanze, ammettendo parzialmente i fatti, ciò di cui la CARP non avrebbe però tenuto conto. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe poi ravvisato a torto un rischio di recidiva, circostanza che non risulterebbe né dalla perizia psichiatrica agli atti (del 28 settembre 2021), né dallo scritto del 4 maggio 2026 della dott. K.________ prodotto dalla difesa dinanzi alla CARP. Egli ritiene in particolare arbitraria la valutazione dei giudici cantonali, secondo cui le diagnosi esposte nei predetti referti imporrebbero prudenza, a maggior ragione ove si consideri che la sua situazione personale e sanitaria sarebbe frattanto peggiorata, essendo stato ricoverato due volte in una clinica psichiatrica. Il ricorrente sostiene che il quadro clinico che risulterebbe dai referti medici attesterebbe ch'egli è affetto da una grave depressione e condurrebbe attualmente una vita isolata, ciò che porterebbe ad escludere un qualsiasi rischio di recidiva e quindi di minaccia o di messa in pericolo per la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico.

2.2. Le condizioni per una segnalazione della misura dell'espulsione nel SIS sono state esposte nelle DTF 147 IV 340 e 146 IV 172, alle quali occorre riferirsi.

Conformemente al principio della proporzionalità sancito dall'art. 21 del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (di seguito regolamento [UE] 2018/1861; GU L 312 del 7 dicembre 2018, pag. 14), le segnalazioni possono essere inserite nel SIS se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso lo giustificano.

In virtù dell'art. 24 n. 2 del regolamento (UE) 2018/1861, la segnalazione ai fini del respingimento nel SIS è proporzionata segnatamente quando il reato all'origine della condanna dell'interessato è passibile di una pena detentiva massima di un anno o più e se egli rappresenta una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblici. Le esigenze per ammettere l'esistenza di una simile minaccia non sono troppo severe (DTF 147 IV 340 consid. 4.8; sentenza 6B_834/2021 del 5 maggio 2022 consid. 2.2.2). Del resto, l'art. 24 n. 2 lett. c del regolamento (UE) 2018/1861 prevede un obbligo di segnalazione del divieto di soggiorno pronunciato nei confronti di un cittadino di un paese terzo che ha eluso o tentato di eludere le disposizioni legali che disciplinano l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.7.5).

2.3. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei reati di atti sessuali con fanciulli, pornografia e violazione del dovere di assistenza o educazione ed è stato condannato alla pena detentiva di 27 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di 21 mesi per un periodo di prova di 2 anni e per il resto da espiare. Alla luce della pena comminata dall'art. 187 n. 1 CP (sino a 5 anni di pena detentiva), è a ragione che la Corte cantonale ha ritenuto adempiuta la condizione dell'art. 24 cpv. 2 lett. a del regolamento (UE) 2018/1861, relativa all'esigenza "di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno". L'adempimento di questa condizione non è peraltro contestato dal ricorrente, il quale nega tuttavia di costituire una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici.

Al riguardo, egli rimprovera a torto alla Corte cantonale di non avere tenuto conto del fatto che i reati sono stati commessi nella ristretta cerchia familiare. La CARP ha infatti esplicitamente riconosciuto questa circostanza. Ha nondimeno rilevato che la gravità dei reati commessi ripetutamente e la loro frequenza erano indizianti di una pericolosità ai sensi dell'art. 24 n. 1 lett. a del regolamento (UE) 2018/1861, considerate altresì le esigenze non troppo elevate per ammettere una simile minaccia. La CARP ha inoltre rilevato che i ripetuti atti sessuali e la sua "attitudine negatoria", la quale era emblematica non soltanto della sua assenza di pentimento, ma anche della mancata presa di coscienza della gravità dei propri atti, ed era stata manifestata durante tutto il procedimento penale, deponevano per la sussistenza di una minaccia ai sensi dell'art. 24 n. 1 lett. a del regolamento (UE) 2018/1861. In questa sede il ricorrente contesta la mancata presa di coscienza accertata dalla Corte cantonale, richiamando le scuse e il pentimento da lui manifestati al secondo dibattimento di appello, del 18 maggio 2026. Tuttavia, la Corte cantonale ha rilevato in modo conforme al contenuto del verbale dibattimentale che, pur considerando il quadro clinico del ricorrente e l'influsso dei farmaci sulla sua memoria, le sue dichiarazioni escludevano una vera e propria presa di coscienza, avendo egli affermato di non sapere ancora se i fatti oggetto di condanna corrispondessero alla verità o meno. Questo accertamento, conforme agli atti e non censurato d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, è vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF). D'altra parte, il preteso rincrescimento addotto dal ricorrente al dibattimento del 18 maggio 2026 è stato da lui espresso quando la sua condanna per i fatti incriminati era ormai definitiva e una contestazione del giudizio di colpevolezza, confermato in ultima istanza dal Tribunale federale, non aveva più senso. Risulta per contro che, nella fase precedente, il ricorrente ha costantemente sminuito le proprie responsabilità e non ha mai preso coscienza della gravità dei suoi atti (cfr. sentenza 6B_218/2025, citata, consid. 2.3 e 4.3). La censura ricorsuale deve pertanto essere respinta nella misura della sua ammissibilità.

Laddove il ricorrente contesta l'esistenza di un rischio di recidiva, egli disattende che, fondandosi sulla perizia psichiatrica del 28 settembre 2021, la Corte cantonale ha rettamente rilevato che tale rischio era "di grado basso" (cfr. perizia psichiatrica citata, AI 79, pag. 22). Comunque, l'esistenza di un rischio di recidiva non è determinante per la segnalazione di un'espulsione nel SIS (DTF 147 IV 340 consid. 4.8; sentenza 6B_834/2021, citata, consid. 2.2.2). Come si è detto, le esigenze per ammettere l'esistenza di una minaccia per la sicurezza o l'ordine pubblici non sono troppo severe. In particolare, la giurisprudenza non esige che il comportamento individuale della persona interessata rappresenti una messa in pericolo effettiva attuale e sufficientemente grave che colpisca un interesse fondamentale della società (DTF 147 IV 340 consid. 4.8; sentenza 6B_834/2021, citata, consid. 2.2.2). Sotto il profilo dell'art. 24 n. 2 del regolamento (UE) 2018/1861, non è nemmeno richiesta la condanna per un reato grave, essendo sufficiente l'esistenza di uno o più reati che, considerati singolarmente o nel loro complesso, raggiungano una certa gravità. Sono per contro esclusi semplici casi bagatella. Inoltre, non è decisiva l'entità della pena, bensì innanzitutto la natura e la frequenza dei reati, le loro circostanze concrete come pure il restante comportamento della persona interessata (DTF 147 IV 340 consid. 4.8). Nella fattispecie, il ricorrente ha commesso i reati ripetutamente, su un lasso di tempo di due anni con riferimento agli atti sessuali nei confronti del figlio B.________, rispettivamente di oltre sette anni per quanto concerne gli atti di violenza fisica e psicologica commessi contro l'insieme dei figli. Si tratta di atti di una certa gravità e, al riguardo, nel giudizio di condanna, la Corte cantonale ha ravvisato nel comportamento del ricorrente una colpa almeno di grado medio.

La Corte cantonale ha inoltre rilevato, sulla base della perizia psichiatrica, che il ricorrente è affetto da un disturbo della personalità di tipo misto con tratti immaturi, dipendenti e narcisistici, essendo altresì presenti aspetti manipolatori ed iperespressivi (cfr. perizia giudiziaria, pag. 17 e pag. 22). La CARP ha inoltre accertato che dallo scritto del 4 maggio 2026 della dott. K.________, prodotto dalla difesa dinanzi alla CARP prima del dibattimento del 18 maggio 2026, intitolato "rapporto medico-psichiatrico", risulta che il ricorrente "appare sempre più affetto da un gravissimo disturbo psicotico di tipo delirante (ICD10; F22.0), a sfondo paranoideo, in cui si manifestano idee di riferimento e di controllo, non tanto collegate alla sua condizione attuale, ma attribuite a situazioni e persone diverse". Il ricorrente non sostanzia una valutazione manifestamente insostenibile e quindi arbitraria della perizia psichiatrica giudiziaria da parte dei giudici cantonali (DTF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1). Né dimostra che la CARP avrebbe valutato in modo arbitrario il rapporto medico-psichiatrico prodotto dalla sua patrocinatrice prima del secondo dibattimento di appello. Egli si limita ad addurre che la sua situazione sotto il profilo della salute si sarebbe ulteriormente aggravata, sia dopo la perizia psichiatrica, essendo stato successivamente ricoverato in una clinica psichiatrica, sia a seguito della decisione di espulsione. In modo sostenibile, la Corte cantonale ha tuttavia considerato che le predette diagnosi, alla luce dei rilevanti disturbi psichiatrici riscontrati, imponevano prudenza e confortavano l'esistenza di una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblici. Ciò, quand'anche un rischio di recidiva, già considerato "di grado basso" dai periti giudiziari, dovesse essere ulteriormente diminuito. Ricordato che un rischio di recidiva non è decisivo sotto il profilo della segnalazione dell'espulsione nel SIS, il ricorrente disattende che già in precedenza egli aveva continuato per lungo tempo a commettere violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei membri della sua famiglia, anche dopo il ricovero in una clinica psichiatrica (sentenza 6B_218/2025, citata, consid. 3). Al riguardo, la Corte cantonale ha accertato che il ricorrente denotava una certa inclinazione alla prepotenza ed alla violenza sulle persone più deboli ed indifese. Non censurato d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, questo accertamento è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso conforta la conclusione secondo cui il ricorrente rappresenta un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblici. Alla luce della tangibile gravità dei reati, commessi in modo ripetuto su un periodo di tempo rilevante, e delle condizioni personali del ricorrente, risultanti dalle diagnosi contenute nel referto peritale e nel rapporto medico succitati, la Corte cantonale ha rettamente ammesso l'esistenza di una minaccia secondo l'art. 24 n. 1 lett. a del regolamento (UE) 2018/1861.

2.4. 2.4.1. Il ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe vagliato la proporzionalità della segnalazione dell'espulsione nel SIS fondandosi "su un complesso fattuale lacunoso" ed avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui l'iscrizione della segnalazione sarebbe adeguata, pertinente e giustificata nella fattispecie.

2.4.2. Con queste argomentazioni, generiche, il ricorrente non si confronta con il considerando n. 6 della sentenza impugnata, in cui la CARP ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto proporzionata la segnalazione. Accennando ad un imprecisato "complesso fattuale lacunoso", il ricorrente non considera gli accertamenti agli atti, su cui si fonda il giudizio impugnato, e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. Il ricorrente disattende che la Corte cantonale ha in particolare tenuto conto del fatto che una sua sorella vive in Italia, rilevando tuttavia ch'ella era assente dalle carte processuali e dalle sue dichiarazioni. Ha inoltre preso in considerazione la prospettiva, da lui espressa al dibattimento del 18 maggio 2026, di recarsi in Turchia per farsi curare, rilevando che la segnalazione dell'espulsione nel SIS non avrebbe costituito un impedimento, giacché la Turchia non rientra nei Paesi dello spazio Schengen. La decisione della CARP si fonda su una valutazione individuale della situazione del ricorrente (cfr. DTF 147 IV 340 consid. 4.8), con la quale egli non si confronta puntualmente. Sollevata in termini generici, la censura non rispetta i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF ed è pertanto inammissibile. Peraltro, rilevato che in concreto il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole di un reato giusta l'art. 24 n. 2 lett. a del regolamento (UE) 2018/1861 che ha comportato l'espulsione e stabilito ch'egli costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, la segnalazione ai fini del respingimento nel SIS è di principio proporzionata e deve di conseguenza essere eseguita (DTF 147 IV 340 consid. 4.9; 146 IV 172 consid. 3.2.2 pag. 178).

2.5. Alla luce di tutto quanto esposto, la segnalazione dell'espulsione del ricorrente nel SIS non viola il diritto e deve quindi essere confermata.

3. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). In considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 14 ottobre 2026

In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Muschietti

Il Cancelliere: Gadoni

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 6B_476/2026
Termini attivi:
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