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7B_406/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

7B_406/2026

Sentenza del 13 ottobre 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente, van de Graaf, Koch,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato dall'avv. Dr. Samuele Scarpelli, ricorrente,
contro
1. B.________, patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola,
2. C.________, patrocinato dall'avv. Nikolas Atasayar,
3. D.________, patrocinata dall'avv. Chiara Foletta,
4. E.________, patrocinato dall'avv. Michelle Aleo,
5. F.________, patrocinato dall'avv. Elena Aggio,
6. G.________, patrocinato dall'avv. Christopher Jackson,
7. H.________, patrocinato dall'avv. Lucio Levi,
8. I.________, patrocinato dall'avv. Stefano Steiger,
9. J.________, patrocinato dall'avv. Letizia Vezzoni,
10. K.________, patrocinato dall'avv. Fabio Käppeli,
11. L.________, patrocinato dall'avv. Sebastiano Pellegrini,
12. M.________, rappresentato da Assunta Cofini, opponenti,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Procedura penale; disgiunzione, ricorso contro la sentenza emanata il 18 febbraio 2026 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.353).

Fatti:

Fatti

A. A.a. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale nei confronti di B.________ e di altre persone, indicate (quali opponenti) nel rubrum della presente sentenza. All'inizio del 2025, nell'ambito del menzionato procedimento penale, è stata aperta un'istruzione nei confronti di A.________ per i reati di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) e riciclaggio di denaro.

A.b. In data 27 gennaio 2025, il magistrato inquirente incaricato dell'inchiesta ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti di A.________.

Il 17 marzo 2025, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha comunicato al magistrato inquirente l'arresto di A.________ avvenuto a X.________ in Spagna.

Il 18 marzo 2025, il magistrato inquirente ha inviato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alle autorità spagnole, chiedendo loro di eseguire la perquisizione dell'abitazione di A.________ e delle relazioni bancarie a lui intestate.

In data 24 aprile 2025, le autorità spagnole hanno confermato che la procedura di estradizione di A.________ era in corso.

A.c. Con nota all'incarto del 23 maggio 2025, il magistrato inquirente ha acquisito agli atti diversa documentazione riguardante A.________, tra cui tre ordinanze di applicazione di misure cautelari emanate dal Tribunale di Reggio Calabria (Italia). Da tali ordinanze risulta che egli sarebbe coinvolto in un vasto narcotraffico da lui messo in atto tramite l'associazione mafiosa affiliata alla 'Ndrangheta ed in particolare alla cosca nnn, a cui appartiene a far tempo dal 2022, con il compito di organizzare spedizioni di cocaina tra la Calabria e la Lombardia.

In data 23 maggio 2025, il magistrato inquirente ha esteso l'istruzione nei confronti di A.________ ai reati di organizzazione criminale e riciclaggio di denaro aggravato.

A.d. Con scritto del 20 giugno 2025, A.________ ha inviato al magistrato inquirente un estratto dell'ordinanza emanata dal "Juzgado de Instrucción n. 4" di Y.________ (X.________), dal quale risulta l'apertura di un procedimento penale in Spagna nei suoi confronti per i fatti avvenuti ad Y.________ durante il fermo effettuato dalla polizia nazionale.

Nel menzionato scritto, A.________ ha inoltre postulato il ritiro della domanda di estradizione presentata dalla magistratura ticinese alle autorità spagnole e la sua sostituzione con una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale, concretamente con una domanda di interrogatorio dell'imputato per videoconferenza ex art. 144 CPP.

A.e. Con scritto del 2 luglio 2025, il magistrato inquirente ha comunicato a A.________ la conferma ricevuta dalle autorità spagnole in merito alla conclusione della procedura di estradizione. Per questo motivo, secondo il magistrato inquirente, l'estradizione di A.________ risultava imminente.

Con ulteriore scritto dell'8 luglio 2025, A.________ ha chiesto al magistrato inquirente copia della suddetta comunicazione delle autorità spagnole, ribadendo quanto già richiesto con scritto del 20 giugno 2025. Con scritto del 9 luglio 2025, il magistrato inquirente ha comunicato a A.________ che le informazioni comunicate si basavano su quelle trasmesse dall'UFG.

In data 18 luglio 2025, A.________ ha trasmesso al magistrato inquirente due scritti delle autorità spagnole dai quali risulta che le stesse avrebbero concesso la sua estradizione all'Italia e non alla Svizzera. Ha ribadito la sua richiesta al magistrato inquirente di ritiro della domanda di estradizione svizzera e la sua sostituzione con una domanda di interrogatorio per videoconferenza ex art. 144 CPP.

A.f. Con scritto del 25 agosto 2025, A.________ ha inviato al magistrato inquirente copia dello scritto (datato 22 agosto 2025) del suo legale spagnolo, dal quale risulta che l'autorità spagnola avrebbe deciso di archiviare la domanda di estradizione svizzera, confermando l'estradizione dell'imputato in Italia. Ha ribadito la sua richiesta di procedere a un interrogatorio ex art. 144 CPP.

Con scritto del 3 settembre 2025, l'autorità spagnola ha confermato l'archiviazione della domanda di estradizione svizzera, ritenuto che la stessa era stata accordata all'Italia.

B. Con decisione del 26 settembre 2025, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino ha decretato la disgiunzione del procedimento penale a carico di A.________ dal procedimento penale a carico di B.________ e degli altri imputati indicati (quali opponenti) nel rubrum della presente sentenza.

Con sentenza del 18 febbraio 2026, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il menzionato decreto.

C. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Egli postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e del decreto del 26 settembre 2025 con il quale è stata disposta la disgiunzione del procedimento penale. In via subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione.

Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. Invitati ad esprimersi sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, con scritto del 2 aprile 2026 la Corte dei reclami penali si è rimessa al giudizio del Tribunale federale. Lo stesso hanno fatto D.________ e J.________ con scritti datati 20 aprile 2026. Con scritto del 16 aprile 2026, I.________ ha postulato la reiezione dell'istanza. La stessa richiesta è stata presentata da H.________ con scritto del 17 aprile 2026 (data di ricezione), dalla Procuratrice pubblica del Cantone Ticino, da L.________ e da E.________ con scritti del 20 aprile 2026, rispettivamente da B.________ con scritto del 24 aprile 2026, con il quale quest'ultimo ha inoltre chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Le altre parti sono rimaste silenti. Il 28 aprile 2026 gli scritti pervenuti sono stati notificati alle rispettive altre parti per conoscenza.

Con decreto del 18 maggio 2026, il Presidente della II Corte di diritto penale del Tribunale federale ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 152 IV 249 consid. 2.1; 151 IV 98 consid. 1).

1.1. La sentenza impugnata conferma il decreto di disgiunzione del procedimento penale a carico del ricorrente dal procedimento a carico degli opponenti, indicati nel rubrum della presente sentenza. Si tratta di una decisione pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF).

1.2. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale (DTF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2).

Come rettamente rilevato dal ricorrente, la decisione di disgiunzione di un procedimento penale, in presenza di più imputati, è di massima suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Una tale decisione comporta infatti, per l'imputato interessato dalla decisione di disgiunzione, la perdita dei suoi diritti procedurali di parte nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti degli altri imputati, in particolare quello di partecipare all'assunzione delle prove (cfr. art. 147 CPP e contrario; DTF 147 IV 188 consid. 1.2-1.4; sentenze 7B_1236/2025 del 16 febbraio 2026 consid. 1.3.2; 7B_1032/2024 del 6 novembre 2025 consid. 2.6.1 e rinvii).

1.3. La legittimazione ricorsuale del ricorrente giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF è pacifica. Per questi motivi, il ricorso in materia penale è proponibile e in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

2.

2.1. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF, dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, circostanza che deve essere spiegata nel ricorso (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 3). Per fatti o mezzi di prova "nuovi" ai sensi di questa disposizione si intendono nova in senso improprio, ossia fatti e mezzi di prova che nella procedura precedente avrebbero già potuto essere addotti, ma non lo sono stati. I nova in senso improprio, ossia fatti e prove che sono emersi soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, sono per contro in linea di principio irrilevanti dinanzi al Tribunale federale, salvo se afferenti ai presupposti di ammissibilità del ricorso (DTF 149 III 465 consid. 5.5.1; 143 V 19 consid. 1.2; 140 V 543 consid. 3.2.2.2 e rinvii). Il Tribunale federale deve infatti giudicare se l'autorità precedente abbia o meno violato il diritto sulla base della situazione in essere al momento in cui ha reso la propria decisione (sentenza 6B_674/2023 del 17 marzo 2025 consid. 2.3 e rinvio; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2022, n. 35 ad art. 99 LTF con riferimenti).

2.2. 2.2.1. Il ricorrente richiama nel gravame un suo scritto del 6 marzo 2026 inviato al magistrato inquirente. Essendo posteriore all'emanazione della sentenza impugnata, questo scritto costituisce un novum in senso proprio. Esso non può pertanto essere preso in considerazione in questa sede.

2.2.2. Il ricorrente allega inoltre al suo gravame una sentenza emanata dalla Corte d'appello di Venezia in data 17 febbraio 2026 e quindi anteriormente al giudizio impugnato. Trattasi di un novum in senso improprio.

Limitandosi ad addurre che tale documento sarebbe "sicuramente" proponibile in questa sede ex art. 99 cpv. 1 LTF, il ricorrente tuttavia non illustra perché la produzione di tale documento sarebbe stata motivata dalla decisione impugnata, benché gli incombesse di dimostrare l'adempimento dei presupposti dell'art. 99 cpv. 1 LTF. Il suo rinvio alla DTF 145 I 227 consid. 2 risulta improprio, non avendo il considerando in questione per oggetto l'art. 99 cpv. 1 LTF. Per questi motivi, non è possibile tenere conto della sentenza citata dal ricorrente in questa sede.

3.

3.1. Il ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto e incompleto dei fatti.

3.2. 3.2.1. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Giusta l'art. 97 cpv. 1 LTF, l'accertamento dei fatti può essere censurato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario ai sensi dell'art. 9 Cost. (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.

Benchè non menzionato esplicitamente nella LTF, anche un accertamento incompleto dei fatti determinanti costituisce una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 LTF (DTF 151 II 934 consid. 3.4; sentenze 7B_758/2025 del 22 luglio 2026 consid. 4.1.2; 1B_59/2021 del 18 ottobre 2021 consid. 2.3, non pubblicato in: DTF 148 IV 74).

Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 152 II 211 consid. 4.1; 152 IV 73 consid. 1.1.1 e rinvii). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 151 II 262 consid. 8.3; 150 I 50 consid. 3.2.7 e rinvii). Per ammettere l'arbitrio, non basta inoltre che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 151 II 850 consid. 4.3; 150 IV 360 consid. 3.2.1 e rinvii).

3.2.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2 e rinvio).

Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di una garanzia di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1 e rinvio). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 IV 389 consid. 4.7.1, 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1 e rinvii).

3.3. Con le sue censure, il ricorrente non dimostra perché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove svolti dalla Corte cantonale dovrebbero essere considerati manifestamente insostenibili. Nemmeno è ravvisabile un accertamento dei fatti incompleto.

Inammissibile risulta d'acchito il gravame, nella misura in cui il ricorrente richiama uno scritto datato 6 marzo 2026 e quindi successivo al giudizio emanato (cfr. consid. 2.2.1 supra).

Laddove il ricorrente, rinviando a un'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 22 ottobre 2025 con la quale è stata annullata la sua custodia cautelare, adduce che le imputazioni a suo carico sarebbero state ridimensionate "in maniera significativa", egli non dimostra con tale rinvio perché gli accertamenti svolti dalla Corte cantonale sarebbero manifestamente insostenibili o incompleti. Il ricorrente non dimostra perché il preteso "ridimensionamento" delle imputazioni a suo carico nel procedimento penale italiano, che esula dall'oggetto della decisione impugnata (v. art. 80 cpv. 1 LTF), avrebbe un influsso sul risultato della presente causa. In ogni caso, si rileva che tale "ridimensionamento" non risulta comprovato, ritenuto che il ricorrente si è limitato ad allegare al suo ricorso il dispositivo della menzionata ordinanza, privo di una qualsivoglia motivazione.

Nella misura in cui il ricorrente, in merito al procedimento penale svizzero, contesta che "le posizioni degli altri imputati sembrerebbero chiarite e (quindi) mature per un loro rinvio a giudizio a breve", adducendo che nulla agli atti permetterebbe di ritenere questa circostanza, egli si limita in sostanza ad opporre la sua valutazione delle prove a quella svolta dalla Corte cantonale, senza sostanziarla d'arbitrio. La censura denota carattere appellatorio e risulta in quanto tale inammissibile.

4.

4.1. Il ricorrente censura una violazione degli art. 29 segg. CPP.

4.2. Giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b CPP, più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se vi è correità o partecipazione. La norma sancisce il principio dell'unità della procedura. Tale principio mira a evitare decisioni contraddittorie con riguardo sia all'accertamento dei fatti, sia alla valutazione delle prove, sia alla commisurazione della pena, garantendo così la parità di trattamento (cfr. art. 8 cpv. 1 Cost. e art. 3 cpv. 2 lett. c CPP). Esso è inoltre funzionale all'economia processuale (DTF 138 IV 214 consid. 3.2, 29 consid. 3.2; sentenze 7B_1287/2025 del 9 febbraio 2026 consid. 4.2.1; 7B_73/2025 dell'11 agosto 2025 consid. 2.2.1 e rinvii).

L'art. 30 CPP, tuttavia, consente al pubblico ministero di disgiungere i procedimenti per motivi sostanziali, di natura oggettiva (DTF 138 IV 214 consid. 3.2; sentenze 7B_1032/2024 del 6 novembre 2025 consid. 2.2.1; 6B_213/2025 del 19 giugno 2025 consid. 1.2.2 e rinvii). Questa possibilità, che deve rimanere l'eccezione (DTF 144 IV 97 consid. 3.3; 138 IV 214 consid. 3.2; sentenze 7B_1287/2025 del 9 febbraio 2026 consid. 4.2.2; 7B_73/2025 dell'11 agosto 2025 consid. 2.2.2 e rinvii), mira in primo luogo a garantire la rapidità della procedura e ad evitare inutili ritardi (DTF 138 IV 214 consid. 3.2; sentenze 7B_1287/2025 del 9 febbraio 2026 consid. 4.2.2; 7B_73/2025 dell'11 agosto 2025 consid. 2.2.2 e rinvii).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un motivo sostanziale ai sensi dell'art. 30 CPP che può giustificare la disgiunzione del procedimento va segnatamente ammesso qualora la disgiunzione sia necessaria per garantire il rispetto dell'imperativo di celerità (cfr. sentenze 7B_1287/2025 del 9 febbraio 2026 consid. 4.2.1 in fine; 1B_672/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.6; 1B_230/2019 dell'8 ottobre 2019 consid. 3.4). L'imperativo di celerità riveste particolare rilevanza nel caso in cui degli imputati, durante il procedimento penale, si trovano (già) in stato di carcerazione (cfr. art. 5 cpv. 2 CPP; URS BARTETZKO, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 4a ad art. 30 CPP). Un motivo sostanziale ai sensi dell'art. 30 CPP va inoltre ammesso in caso di introduzione di una lunga procedura di estradizione all'estero nei confronti di un coimputato (cfr. sentenze 1B_428/2018 del 7 novembre 2018 consid. 3.2; 6B_1026/2017 del 1° giugno 2018 consid. 1.1; 1B_684/2011, 1B_686/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.2 e rinvii).

In passato, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare la problematicità, sotto il profilo del diritto a un processo equo (v. art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU), della disgiunzione del procedimento penale in caso di reati commessi da più autori o partecipanti, tenuto conto del rischio che la natura e la portata delle relative implicazioni vengano reciprocamente contestate e dunque del rischio che gli interessati attribuiscano la colpa gli uni agli altri (v. DTF 134 IV 328 consid. 3.3; sentenze 7B_73/2025 dell'11 agosto 2025 consid. 2.2.1; 7B_779/2023 del 21 marzo 2024 consid. 2.2.1 e rinvii). In tali situazioni, la separazione delle procedure risulta problematica anche alla luce del diritto di partecipare all'assunzione delle prove (v. art. 147 CPP; sentenze 7B_73/2025 dell'11 agosto 2025 consid. 2.2.1; 7B_9/2021 dell'11 settembre 2023 consid. 10.3 e rinvii).

4.3. La Corte cantonale, dopo aver esposto le disposizioni legali e la giurisprudenza applicabili alla fattispecie, ha confermato la disgiunzione del procedimento penale, ritenendola meritevole di tutela. Ha considerato che il ricorrente, dopo il suo arresto, è stato estradato dalla Spagna all'Italia, dove risulta imputato in un procedimento penale in cui è accusato di aver posto in atto un vasto traffico di stupefacenti, tramite un'associazione mafiosa affiliata alla 'Ndrangheta, che vede coinvolti un numero importante di imputati. A mente della Corte cantonale, ritenuto che le posizioni degli altri imputati coinvolti nel procedimento penale svizzero, secondo il magistrato inquirente, sono chiarite e quindi mature per un loro rinvio a giudizio a breve, si giustifica disgiungere il procedimento avverso il ricorrente. Ciò a maggior ragione se si considera che alcuni imputati si trovano in regime di espiazione anticipata della pena.

Secondo la Corte cantonale, la disgiunzione del procedimento penale avverso il ricorrente si impone in ossequio al principio di celerità. Il fatto di mantenere il procedimento penale avverso tutti gli imputati unito comporterebbe una battuta d'arresto ingiustificata, che potrebbe portare i coimputati a sollevare un ritardo eccessivo. La disgiunzione permetterebbe di evitare che l'assenza del ricorrente, estradato in Italia e imputato in un procedimento penale in tale Stato, paralizzi l'intero procedimento avverso gli altri imputati, le cui posizioni sono chiarite. La Corte cantonale ha ritenuto che la violazione del principio di celerità e l'introduzione di una lunga procedura di estradizione costituiscono motivi sostanziali che giustificano in concreto una disgiunzione del procedimento in virtù dell'art. 30 CPP.

In merito alla censura del ricorrente secondo la quale, nonostante le sue richieste, egli non sarebbe stato ancora interrogato mediante videoconferenza, la Corte cantonale ha rilevato che le scelte procedurali relative agli atti istruttori da esperire competono unicamente al magistrato inquirente.

4.4. In concreto, non si scorge come l'uno o l'altro dei rischi evocati dall'esposta giurisprudenza in caso di procedimenti separati avrebbe potuto concretizzarsi. Se da un lato è vero che il procedimento penale svizzero, prima della disgiunzione, era rivolto, oltre che nei confronti del ricorrente, contro altre persone, dall'altro lato non risulta che esse abbiano tentato, con le loro asserzioni, di sminuire la propria colpa e di amplificare quella del ricorrente, ciò che quest'ultimo nel suo gravame nemmeno pretende. Il rischio di decisioni contraddittorie in merito all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove non risulta pertanto concreto. Laddove il ricorrente contesta l'esistenza di una violazione del principio di celerità, egli si limita a formulare un'inammissibile critica di natura appellatoria. Egli non mette in discussione che un motivo sostanziale ai sensi dell'art. 30 CPP può essere ammesso qualora la disgiunzione sia necessaria per garantire il rispetto dell'imperativo di celerità. Nemmeno contesta che alcuni degli altri imputati coinvolti nel procedimento penale svizzero si trovano già in stato di carcerazione, motivo per cui, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, l'imperativo di celerità riveste particolare rilevanza. In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, confermando la disgiunzione del procedimento, avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 30 CPP.

La questione di sapere se anche la procedura di estradizione avrebbe potuto essere addotta dalla Corte cantonale quale ulteriore motivo per motivare la disgiunzione del procedimento penale, tutelata nella sentenza impugnata, non deve essere esaminata oltre in questa sede.

5. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Il ricorrente va inoltre condannato al versamento di adeguate ripetibili della sede federale a H.________, I.________, L.________, E.________ e B.________, che a ragione si sono opposti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Visto l'esito del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'opponente 1 risulta priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà agli opponenti 1, 4, 7, 8 e 11 l'importo di fr. 200.-- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 ottobre 2026

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 7B_406/2026
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