8C_286/2012
Visto:
lo scritto dell'8 maggio 2012 con il quale G.________ ha ritirato il ricorso del 30 marzo 2012 contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 27 febbraio 2012,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 11 maggio 2012
In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble