8C_337/2018
considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione, che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto, che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), che, trattandosi unicamente di una decisione di condono, il ricorrente non è abilitato a ridiscutere liberamente l'accertamento e l'apprezzamento dei fatti (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF e contrario; DTF 122 V 221 consid. 2 pag. 223; da ultimo sentenza 8C_448/2017 del 3 gennaio 2018 consid. 1.2), che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), che sono anche attinenti all'accertamento dei fatti, quindi censurabili in maniera molto limitata dinanzi al Tribunale federale, gli aspetti relativi a quanto l'assicurato sapeva, voleva o ha preso in considerazione (cfr. DTF 138 V 74 consid. 8.4.1 e rinvii), che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente le ragioni per cui la versione dei fatti fornita dal ricorrente non potesse essere ritenuta plausibile, che il ricorso si diffonde in una critica generica del giudizio cantonale, senza pretendere l'insostenibilità o la manifesta inesattezza degli accertamenti operati dai giudici ticinesi, che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), che l'implicita domanda di assistenza giudiziaria ha quindi perso di interesse,
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 4 giugno 2018
In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi