8C_796/2008
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico del 23 agosto 2008 contro il giudizio 21 luglio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
considerando:
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali, che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF), che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF), che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, né si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato, che egli infatti si limita in sostanza a dichiarare, come nelle conclusioni presentate nella procedura cantonale, di aver spedito per tempo le tre domande di sussidio all'Ufficio assicurazione malattia del Cantone Ticino (UAM) e giustifica l'eventuale ritardo sulla base di "ragioni gravi e comprovate da fattori oggettivamente, umanamente e comprensibili, più che dimostrato" riguardo al suo stato mentale e alla gestione personale degli affari correnti della vita quotidiana, che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria, che in tali condizioni il ricorso è manifestamente sprovvisto delle necessarie motivazioni, che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che le spese giudiziarie, ridotte, sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 15 ottobre 2008
In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Frésard Schäuble