9C_140/2016
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 21 gennaio 2016(timbro postale) contro la modifica della legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) approvata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino il 15 dicembre 2015, lo scritto del 21 aprile aprile 2016(timbro postale) con il quale A.________ ha dichiarato ritirare il proprio gravame del 21 gennaio 2016,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF) e che, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF), che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico decreta :
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 27 aprile 2016
In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi