9C_253/2012
Visto:
lo scritto del 23 marzo 2012 con il quale B._________ ha ritirato il ricorso del 20 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 febbraio 2012,
considerando:
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC, che in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie,
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 30 marzo 2012
In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Meyer
Il Cancelliere: Scartazzini