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9C_467/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_467/2011

Sentenza del 18 luglio 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
M.________, ricorrente,
contro
Cassa federale di compensazione,
Holzikofenweg 36, 3003 Berna, opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 maggio 2011.

Visto:

Fatti

il ricorso del 7 giugno 2011 (timbro postale) contro il giudizio del 23 maggio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, lo scritto del 9 giugno 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, l'atto complementare 14 giugno 2011 di M.________,

considerando:

che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata (in concreto: italiana), che di conseguenza si giustifica - tenuto anche conto del fatto che il ricorrente ha dato prova di capire la lingua del giudizio impugnato - di redigere la sentenza in italiano, benché il ricorso sia stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente;

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto, che nel caso di specie né l'allegato del 7 giugno 2011 né l'atto completivo del 14 giugno 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni, che il ricorrente - che anche in questa sede contesta l'applicazione della scala di rendita 43 anziché di quella 44 e che, invocando il principio della parità di trattamento, pretende di farsi computare, al pari della sua defunta prima moglie, il pagamento completo dei contributi anche per gli anni 1998 e 1999 - non si confronta infatti minimamente con la motivazione della pronuncia impugnata che ha spiegato come, a causa del suo domicilio all'estero, un eventuale pagamento di contributi da parte della defunta moglie non possa essergli di aiuto e non espone dunque le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici, che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 18 luglio 2011

In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_467/2011
Termini attivi:
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