9C_50/2016
Visto:
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 19 gennaio 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 2 dicembre 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il decreto del 22 febbraio 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocino ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 800.-, il decreto del 29 marzo 2016 con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio scadente il 13 aprile 2016 per versare l'anticipo spese di fr. 800.-, avvertendola che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitole, che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF, che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 aprile 2016
In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi