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9C_756/2011BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_756/2011

Sentenza del 21 novembre 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale U. Meyer, Presidente, cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
S.________, Italia, ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 6 settembre 2011.

Visto:

Fatti

il ricorso del 1° ottobre 2011 (timbro postale) contro il giudizio 6 settembre 2011 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, in materia di assicurazione per l'invalidità (soppressione del diritto alla rendita [intera]), lo scritto del 6 ottobre 2011 con il quale, per ordine del Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio, l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, l'atto complementare del 12 ottobre 2011,

considerando:

che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254), che la parte ricorrente deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione impugnata che reputa lesivi del diritto, che nel caso di specie né l'allegato del 1° ottobre 2011 né l'atto completivo del 12 ottobre 2011 soddisfano manifestamente queste condizioni, che la ricorrente - che si limita a sostenere, peraltro in contrasto con le tavole processuali, che l'amministrazione avrebbe trascurato tutta la documentazione medica attestante un quadro incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e addirittura un peggioramento rispetto a quando ha cominciato a beneficiare della rendita - non si confronta minimamente con la pronuncia impugnata - la quale ha spiegato in dettaglio perché, sulla base delle (sostanzialmente convergenti) valutazioni della perizia medica particolareggiata 27 maggio 2009 dell'INPS di X.________ e della valutazione del servizio medico regionale dell'AI, ha evidenziato un netto miglioramento dello stato di salute psichico che in precedenza aveva giustificato l'erogazione della rendita (intera) - e non espone le ragioni che farebbero apparire contraria al diritto la decisione dei primi giudici, che pertanto, il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente si rivela inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che, viste le circostanze, si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,

Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 21 novembre 2011

In nome della II Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Meyer

Il Cancelliere: Grisanti

Fonte del testo della sentenza: bger.ch · Tribunale federale svizzero · 9C_756/2011
Termini attivi:
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